Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1581

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1581 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32025R1581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul sistema UE di salvaguardia per l’acciaio, correggendo e aggiornando le regole di utilizzo dei contingenti tariffari. La modifica principale riguarda la categoria 17, per la quale vengono soppressi il massimale del 15% per paese nel contingente globalizzato e il precedente assetto, reintroducendo contingenti specifici per Regno Unito, Turchia e Corea e ripristinando il contingente residuo con un nuovo massimale del 40% per origine. Sono inoltre rettificate varie note tecniche degli allegati e soppressi alcuni limiti nella categoria 4B.

Modifica e rettifica della disciplina UE sulle misure di salvaguardia definitive applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio, con particolare intervento sulla categoria 17 (profilati di ferro o di acciai non legati) e su alcune note tecniche degli allegati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti siderurgici già soggetti alle misure di salvaguardia definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Incide in particolare sulla gestione dei contingenti tariffari per la categoria 17 e, per rettifica tecnica, su alcune note e tabelle degli allegati IV e IV.1 del regolamento base; riguarda gli operatori importatori, i paesi/esportatori interessati dai contingenti specifici e dal contingente residuo, nonché il contingente Regno Unito-Irlanda del Nord (UKNI) per le spedizioni verso l’Irlanda del Nord. Si applica dal 1° agosto 2025, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica e rettifica delle misure di salvaguardia UE per l’acciaio

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di correggere effetti indesiderati della precedente modifica del 2025/612, preservare i flussi commerciali tradizionali e prevenire indebite sostituzioni tra fornitori, soprattutto nella categoria 17.

Contesto e finalità

La categoria 17 (“Profilati di ferro o di acciai non legati”) era stata globalizzata nel 2022 a causa della guerra in Ucraina, con accorpamento dei contingenti per più origini. Successivamente, la Commissione ha introdotto un massimale del 15% per paese, ma l’inchiesta di riesame ha evidenziato sia fenomeni di indebita sostituzione di fornitori tradizionali, sia effetti restrittivi sui flussi storici di alcuni partner commerciali. Per questo il regolamento sopprime il massimale del 15% e reintroduce un assetto più equilibrato: contingenti specifici per Regno Unito, Turchia e Corea, più contingente residuo, con un nuovo limite del 40% per origine nel residuo.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le importazioni nell’Unione dei prodotti siderurgici già coperti dalla salvaguardia definitiva. L’intervento è centrato sulla categoria 17, ma include anche rettifiche tecniche agli allegati IV e IV.1 del regolamento base, nonché la soppressione di un massimale nella categoria 4B (“Fogli rivestiti di metallo”), classificata nel gruppo 4, cioè senza pressione delle importazioni.

Nuova disciplina della categoria 17

L’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento 2019/159 viene sostituito e stabilisce un sistema differenziato di accesso al contingente residuo. In sintesi:

  • per varie categorie non è consentito alcun accesso al residuo nell’ultimo trimestre dell’anno di applicazione;
  • per alcune categorie è consentito solo un accesso limitato a un volume specifico;
  • per la categoria 4B resta un tetto del 30% sul residuo iniziale dell’ultimo trimestre;
  • per la categoria 17 il massimale per paese nel residuo è fissato al 40% del contingente in franchigia disponibile al 1° agosto 2025.

Il regolamento precisa che tale massimale si applica ai paesi privi di contingente specifico per paese e opera in tutti i trimestri.

Ripartizione transitoria dal 1° agosto al 30 settembre 2025

Poiché la modifica non è stata introdotta all’inizio di un trimestre di salvaguardia, il regolamento disciplina un meccanismo transitorio per la categoria 17 nel periodo 1.8.2025-30.9.2025. Il volume residuo disponibile al 1° agosto 2025 viene assegnato ai contingenti dei paesi interessati in base alle percentuali riportate nell’allegato VI:

  • Regno Unito: 40,28%
  • Turchia: 33,52%
  • Corea (Repubblica di): 7,81%
  • Altri paesi: 18,39%

Rettifiche agli allegati e ai codici di contingente

Il regolamento sostituisce numerose note dell’allegato IV.1 del regolamento 2019/159, aggiornando i codici contingente per specifici periodi e origini. In particolare, vengono rettificate le note 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19 e 23, per assicurare la coerenza con i requisiti dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento base.

Effetti sugli allegati della categoria 17

Le tabelle relative alla categoria 17 contenute negli allegati IV.1, IV.2 e IV.3 del regolamento 2019/159 sono sostituite con le nuove tabelle allegate al regolamento di esecuzione 2025/1581. Gli allegati I, II e III recano i nuovi volumi, i volumi trimestrali e la disciplina del non accesso al contingente residuo nel quarto trimestre per la categoria 17.

Regime UKNI

Il contingente Regno Unito-Irlanda del Nord resta separato e non subisce impatti dalle modifiche apportate. Esso è destinato esclusivamente alle merci originarie del Regno Unito trasportate direttamente in Irlanda del Nord e immesse in libera circolazione nel territorio nordirlandese, senza incidere sulla ripartizione proporzionale dei volumi dei contingenti dei paesi terzi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° agosto 2025. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’accesso al contingente residuo e limitazioni per categorie selezionate

L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2019/159 è riscritto. Se il contingente tariffario pertinente per un paese specifico è esaurito, le importazioni possono accedere alla parte residua del contingente solo nell’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione e solo per le categorie per le quali ciò è ammesso. Per numerose categorie (tra cui 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B e 26) non è consentito alcun ulteriore accesso al residuo; per 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 e 28 è consentito solo un volume specifico nell’ultimo trimestre; per la categoria 4B nessun paese esportatore può utilizzare più del 30% del volume residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre.

Nuovo massimale del contingente residuo e disciplina della categoria 17

L’articolo 1, paragrafo 7, è sostituito. Per il contingente residuo si applicano massimali di importazione per paese pari al 13% (categorie 1A e 2), 15% (16), 20% (6, 7 e 13), 25% (4A, 5 e 14), 30% (3B, 20, 21, 25B e 26) del contingente in franchigia disponibile all’inizio del trimestre, secondo l’allegato IV.1. Per la categoria 17 il massimale è fissato al 40% del contingente in franchigia disponibile al 1° agosto 2025 per paese che importi attraverso il contingente residuo. Il massimale si applica ai paesi privi di contingente specifico per paese ed è valido in tutti i trimestri.

Ripartizione proporzionale per la categoria 17 nel periodo 1° agosto-30 settembre 2025

È aggiunto l’articolo 1, paragrafo 8, che prevede, per il periodo 1.8.2025-30.9.2025, l’assegnazione del volume residuo disponibile al 1° agosto 2025 nella categoria 17 ai rispettivi contingenti sulla base delle cifre proporzionali indicate nell’allegato VI del regolamento.

Rettifica delle note tecniche dell’allegato IV.1

Sono sostituite le note 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19 e 23 dell’allegato IV.1 del regolamento 2019/159, con aggiornamento dei codici di contingente (numeri d’ordine) per diversi periodi e paesi. Le rettifiche servono a garantire il rispetto dei requisiti dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento 2019/159.

Aggiornamento delle tabelle dell’allegato IV per la categoria 17

La parte della tabella IV.1 relativa ai volumi dei contingenti tariffari per la categoria 17, la tabella IV.2 relativa ai volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre per la categoria 17, e la tabella IV.3 relativa al volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi con contingente specifico per paese sono sostituite con le tabelle degli allegati I, II e III del presente regolamento.

Rettifica dei limiti sul residuo e soppressione del massimale nella categoria 4B

Alla luce della nuova classificazione della categoria 17 nel gruppo 2 (pressione significativa delle importazioni), viene confermato che i detentori di contingenti specifici per paese non hanno accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre dell’anno di salvaguardia. Per la categoria 4B, classificata nel gruppo 4 (nessuna pressione delle importazioni), è soppresso il massimale precedentemente previsto.

Regime UKNI

Il contingente Regno Unito-Irlanda del Nord per la categoria 17 resta invariato e non è interessato dalle modifiche alla gestione dei contingenti, poiché si applica esclusivamente alle merci originarie del Regno Unito trasportate direttamente in Irlanda del Nord e immesse in libera circolazione lì. Tale contingente non incide sull’assegnazione proporzionale dei volumi ai contingenti dei paesi terzi.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° agosto 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialesalvaguardie commercialicommercio internazionalesiderurgiadazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.