Regolamento (UE) 2025/1536
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1536 della Commissione, del 29 luglio 2025, che definisce la procedura relativa alla mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la procedura operativa per attivare la capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell’UE (EUHTF) in presenza di un’emergenza di sanità pubblica riconosciuta a livello dell’Unione. Definisce il ruolo della Commissione, degli Stati membri, del comitato per la sicurezza sanitaria e dell’ECDC nella richiesta, mobilitazione, prioritarizzazione delle richieste di assistenza e monitoraggio delle attività. La mobilitazione cessa automaticamente con la fine dell’emergenza che l’ha determinata. Il testo mira a rendere più rapida e coordinata la risposta europea, consentendo sia l’invio di esperti negli Stati membri sia il supporto a distanza.
Procedura per la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell’UE (EUHTF) in caso di emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito del sistema UE di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, quando la Commissione ha riconosciuto un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371. Coinvolge la Commissione, gli Stati membri, il comitato per la sicurezza sanitaria di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2371 e l’ECDC, quale organismo che mobilita la capacità rafforzata. La procedura riguarda la richiesta congiunta di mobilitazione, la presentazione di richieste di assistenza da parte degli Stati membri e il monitoraggio delle attività dell’EUHTF. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Procedura per la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell’UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1536 disciplina la procedura con cui viene attivata la capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell’UE (EUHTF) istituita presso l’ECDC. La disciplina si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2022/2371 sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e mira a consentire una risposta coordinata e tempestiva quando la Commissione ha riconosciuto un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, l’EUHTF comprende una capacità permanente, che coordina le attività, e una capacità di emergenza rafforzata, destinata a sfruttare al massimo tutte le risorse disponibili per supportare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle epidemie. La mobilitazione della capacità rafforzata serve ad agevolare l’assistenza agli Stati membri durante l’emergenza, mediante il coinvolgimento degli esperti dell’EUHTF oltre alla capacità permanente.
Ambito di applicazione soggettivo e presupposti
La procedura opera solo dopo il riconoscimento di un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371. Sono coinvolti la Commissione, gli Stati membri, il comitato per la sicurezza sanitaria di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento e l’ECDC, che è l’autorità incaricata di mobilitare concretamente la capacità rafforzata.
Consultazione nel comitato per la sicurezza sanitaria
A seguito del riconoscimento dell’emergenza, gli Stati membri e la Commissione devono consultarsi in seno al comitato per la sicurezza sanitaria per valutare se sia necessario richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata. La consultazione costituisce il passaggio preliminare della procedura ed è finalizzata a verificare la necessità di un intervento europeo coordinato.
Attivazione della procedura e ruolo della Commissione
Se almeno due Stati membri e la Commissione concordano sulla necessità di mobilitare la capacità rafforzata, la Commissione deve presentare senza indugio una richiesta congiunta all’ECDC. Contestualmente, la Commissione informa le altre agenzie competenti dell’Unione e gli Stati membri per il tramite del comitato per la sicurezza sanitaria.
Mobilitazione da parte dell’ECDC e assistenza agli Stati membri
Ricevuta la richiesta congiunta, l’ECDC mobilita la capacità di emergenza rafforzata. L’ECDC informa senza indugio tutti gli Stati membri, attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria, sulle modalità pratiche per presentare richieste di assistenza degli esperti dell’EUHTF. L’assistenza può consistere nell’invio di esperti negli Stati membri oppure nel supporto a distanza.
Gestione delle richieste e priorità
Una volta ricevute le richieste di assistenza, l’ECDC ne informa il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione. L’ECDC valuta le necessità di assistenza e si coordina con la Commissione e con il comitato per stabilire l’ordine di priorità delle richieste, tenendo conto sia delle esigenze degli Stati membri richiedenti sia delle risorse dell’EUHTF.
Durata della mobilitazione
La mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata cessa automaticamente con la fine dell’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione durante la quale è stata attivata. Il regolamento non prevede un termine diverso o autonomo rispetto alla durata dell’emergenza.
Monitoraggio e reporting
L’ECDC è responsabile del monitoraggio di tutte le attività svolte dalla capacità di emergenza rafforzata. Deve inoltre preparare relazioni mensili per il comitato per la sicurezza sanitaria e per la Commissione, indicando i principali risultati delle attività svolte in assistenza agli Stati membri.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Consultazione preliminare e valutazione della necessità di mobilitazione
Dopo il riconoscimento di un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri e la Commissione si consultano in seno al comitato per la sicurezza sanitaria per valutare se richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata.
Richiesta congiunta della Commissione all’ECDC
Se almeno due Stati membri e la Commissione concordano sulla necessità di mobilitare la capacità rafforzata, la Commissione presenta senza indugio una richiesta congiunta all’ECDC e informa le altre agenzie competenti dell’Unione e gli Stati membri tramite il comitato per la sicurezza sanitaria.
Mobilitazione e richieste di assistenza degli Stati membri
Ricevuta la richiesta congiunta, l’ECDC mobilita la capacità di emergenza rafforzata e informa senza indugio tutti gli Stati membri, attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria, sulle modalità pratiche per presentare richieste di assistenza degli esperti dell’EUHTF. L’assistenza può consistere nell’invio di esperti negli Stati membri o nel supporto a distanza.
Valutazione e priorità delle richieste
L’ECDC informa il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione delle richieste di assistenza ricevute, valuta le necessità di assistenza e si coordina con la Commissione e con il comitato per stabilire l’ordine di priorità, tenendo conto delle esigenze degli Stati membri richiedenti e delle risorse disponibili dell’EUHTF.
Durata della mobilitazione
La mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata termina con la fine dell’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione durante la quale è stata attivata.
Monitoraggio e relazioni periodiche
L’ECDC monitora tutte le attività svolte dalla capacità di emergenza rafforzata e trasmette relazioni mensili al comitato per la sicurezza sanitaria e alla Commissione sui principali risultati ottenuti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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