Regolamento (UE) 2025/1526
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1526 della Commissione, del 29 luglio 2025, che stabilisce l’elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche, le classificazioni statistiche e gli obiettivi di precisione per la tematica struttura delle retribuzioni a norma del regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione specifica in modo dettagliato il contenuto informativo, le codifiche e le regole tecniche del set di dati da trasmettere a Eurostat per la rilevazione sulla struttura delle retribuzioni. Disciplina sia le variabili riferite alle unità locali sia quelle relative ai dipendenti, indicando quali dati sono obbligatori, facoltativi o limitati alle imprese di minori dimensioni. Fissa inoltre obiettivi di precisione per le stime statistiche e prescrive i formati elettronici di trasmissione e scambio dati.
Definisce variabili, specifiche tecniche, classificazioni statistiche e obiettivi di precisione per la raccolta dei dati sulla "struttura delle retribuzioni" ai fini del regolamento (UE) 2025/941.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione delle statistiche UE sul mercato del lavoro delle imprese, con riferimento alla tematica "struttura delle retribuzioni". Riguarda la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di microdati relativi alle unità locali di impresa e ai singoli dipendenti, comprese le unità locali con 1-9 dipendenti per le quali molte variabili sono limitate o facoltative. Sono previste classificazioni statistiche compatibili con NUTS, NACE, ISCO e ISCED. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1526 sulla tematica "struttura delle retribuzioni"
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2025/941, precisando il contenuto tecnico e statistico della raccolta dati sulla struttura delle retribuzioni. La finalità dichiarata è assicurare una rilevazione accurata, comparabile a livello internazionale e omogenea nella trasmissione dei microdati a Eurostat, anche mediante l’uso di classificazioni statistiche comuni.
Contesto e finalità
La Commissione interviene in forza dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2025/941. Nei considerando si evidenzia che, per garantire l’attuazione corretta della rilevazione, occorre specificare il contenuto del dataset, i concetti statistici, gli obiettivi di precisione e i formati di trasmissione; si sottolinea inoltre l’esigenza di comparabilità internazionale tramite l’uso di classificazioni compatibili con NUTS, NACE, ISCO e ISCED.
Ambito applicativo e struttura dell’informazione
Il regolamento si applica alla trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi alla tematica "struttura delle retribuzioni". L’allegato I impone la produzione di due set di microdati:
- set A: registrazioni relative alle unità locali;
- set B: registrazioni relative ai dipendenti.
Le registrazioni dei dipendenti devono essere collegate alle unità locali tramite KEY_L, senza rivelare l’identità dell’impresa; inoltre, ogni dipendente deve avere una chiave non identificante KEY_E. Le informazioni devono essere complete, senza campi lasciati in bianco; le variabili facoltative, se disponibili, devono preferibilmente essere fornite per tutte le unità locali o per tutti i dipendenti. Il valore zero è ammesso solo quando il valore nullo è concettualmente possibile; gli importi monetari devono essere espressi nella valuta nazionale.
Variabili riferite alle unità locali
Per il set A sono richiesti dati sull’unità locale e sul datore di lavoro, tra cui:
- anno di riferimento;
- chiave dell’unità locale (KEY_L);
- coefficiente di espansione dell’unità locale (A51);
- ubicazione geografica NUTS 1 (A11);
- dimensione dell’impresa (A12);
- attività economica principale secondo NACE a 2 cifre/divisione (A13);
- controllo economico e finanziario pubblico o privato (A14);
- copertura da contratto collettivo di lavoro (A15);
- numero totale dei dipendenti nel mese di riferimento (A16, facoltativo);
- appartenenza a un gruppo di imprese (A17, facoltativo);
- settore istituzionale dell’impresa (A18, facoltativo, o facoltativo per imprese con 1-9 dipendenti).
Le imprese sono classificate per dimensione nelle classi da 1-9 a 1 000 o più dipendenti. Il tipo di controllo distingue controllo pubblico e privato; il controllo condiviso 50/50 non è codificato separatamente e, se presente, è trattato come controllo privato. Per i contratti collettivi va selezionato il tipo che copre oltre il 50% dei dipendenti dell’unità locale.
Variabili riferite ai dipendenti
Il set B raccoglie dati individuali, tra cui:
- sesso (B21);
- anno di nascita (B22);
- professione nel mese di riferimento secondo ISCO (B23);
- funzioni dirigenziali/di supervisione (B24, facoltativo);
- livello di istruzione conseguito secondo ISCED (B25);
- anzianità di servizio nell’impresa (B26, facoltativo per le unità con 1-9 dipendenti);
- orario di lavoro contrattuale, pieno o parziale (B27);
- percentuale dell’orario normale di un tempo pieno (B271);
- tipo di contratto di lavoro (B28: tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato);
- cittadinanza e residenza (B29, facoltativo);
- settimane dell’anno cui si riferisce la retribuzione annuale lorda (B31);
- ore retribuite nel mese di riferimento (B32);
- ore straordinarie retribuite (B321, facoltativo per imprese con 1-9 dipendenti);
- calendario delle retribuzioni (B322, facoltativo);
- ferie annue (B33, facoltativo);
- altri giorni di assenza retribuiti (B34, facoltativo);
- retribuzione annuale lorda (B41);
- premi e gratifiche annuali non periodici (B411);
- pagamenti annuali in natura (B412);
- retribuzione mensile lorda (B42);
- retribuzione delle ore straordinarie (B421);
- maggiorazioni per lavoro a turni (B422);
- contributi previdenziali e imposte pagati dal datore di lavoro per conto del dipendente (B423, con sottovoci B4231 e B4232);
- retribuzione oraria lorda media nel mese di riferimento (B43);
- coefficiente di espansione del dipendente (B52).
Per le imprese con 1-9 dipendenti numerose variabili sono ridotte o rese facoltative, in particolare per limitare l’onere informativo.
Definizioni e criteri di classificazione
Il regolamento dedica ampio spazio alle specifiche tecniche e alle definizioni. Il concetto di dipendente comprende persone con rapporto di lavoro diretto e remunerato, a prescindere da nazionalità, residenza, durata del contratto, orario o settore; vi rientrano, tra gli altri, funzionari pubblici, rappresentanti remunerati anche oltre le commissioni, titolari che svolgono lavoro retribuito, apprendisti, tirocinanti retribuiti, lavoratori temporanei o interinali, lavoratori stagionali, dipendenti assenti temporaneamente ma retribuiti, lavoratori all’estero che continuano a percepire retribuzione e, in casi specifici, lavoratori a domicilio. Sono esclusi autonomi, persone remunerate esclusivamente con onorari o commissioni senza essere dipendenti, lavoratori familiari non dipendenti, volontari non retribuiti e lavoratori a domicilio retribuiti esclusivamente a cottimo sulla base di contratto commerciale.
La professione va codificata secondo ISCO; per le unità locali con 1-9 dipendenti è sufficiente il livello a 2 cifre, mentre per le altre è richiesto il livello a 3 cifre. Il livello di istruzione si basa sulla classificazione ISCED e corrisponde al più elevato livello completato con successo. L’anzianità di servizio è conteggiata in anni completi e include i brevi periodi di assenza inferiori a 12 mesi, ma esclude interruzioni di carriera superiori a un anno.
Regole su orario di lavoro, contratto e retribuzione
L’orario di lavoro distingue tra tempo pieno e tempo parziale; per questi ultimi la durata contrattuale è espressa come percentuale del normale orario di un tempo pieno. Il tipo di contratto di lavoro comprende tre sole categorie: tempo indeterminato/permanente, tempo determinato e apprendistato; il regolamento chiarisce inoltre i criteri sostanziali per distinguere apprendistato e tirocinio retribuito da prova, formazione generale o apprendimento permanente.
Per i periodi lavorativi, la variabile B31 serve a determinare la quota di anno cui si riferisce la retribuzione annuale, specialmente se il dipendente non ha lavorato per l’intero anno. La variabile B32 registra le ore effettivamente retribuite nel mese di riferimento, includendo ferie, festività e altre assenze retribuite, ma richiede coerenza con la retribuzione mensile B42. La variabile B321 riguarda le ore di straordinario effettivamente retribuite, mentre B33 e B34 descrivono ferie e altre assenze retribuite su base annua.
La retribuzione annuale lorda (B41) comprende la remunerazione in contanti e in natura al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore; include anche remunerazioni non regolari e pagamenti in natura, ma esclude importi rimborsati integralmente da terzi, come la previdenza sociale. La retribuzione mensile lorda (B42) comprende la remunerazione in contanti nel mese di riferimento, inclusi straordinari, maggiorazioni, premi ricorrenti, retribuzione di periodi di assenza interamente a carico del datore di lavoro e alcuni altri compensi monetari; sono esclusi, tra l’altro, arretrati, anticipi, pagamenti a tasso ridotto, assegni familiari legali, rimborsi spese e pagamenti in natura. Se la mensilità include assenze non retribuite, la retribuzione deve essere ragionevolmente corretta per stimare un mese completo; in caso contrario il dipendente va escluso.
La retribuzione oraria lorda media (B43) deve essere coerente con B42 divisa per B32. Sono inoltre previsti importi separati per straordinari (B421), maggiorazioni per lavoro a turni (B422) e contributi/imposte pagati dal datore di lavoro per conto del dipendente (B423, B4231, B4232). Per tali variabili, se necessitano correzioni per assenze non retribuite, si applica lo stesso criterio di stima di un mese pieno.
Trasmissione dei dati e controllo di qualità
Gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat microdati completamente controllati e corretti, in formato elettronico e nel formato comune di scambio di dati statistici specificato dalla Commissione, tramite lo sportello unico per la trasmissione di dati. I dati riveduti devono essere trasmessi come set completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni o di variabili modificate.
Obiettivi di precisione statistica
L’allegato II fissa due obiettivi di precisione:
- coefficiente di variazione inferiore all’1% per la retribuzione oraria media di tutti i dipendenti, a tempo pieno e parziale, nelle unità locali residenti con uno o più dipendenti, riferita al totale di tutte le sezioni NACE nell’ambito della tematica;
- coefficiente di variazione inferiore al 10% per la stessa misura, ma per ciascuna sezione NACE, con esclusione delle sezioni che pesano meno dell’1% della retribuzione totale mensile nell’anno di riferimento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Elenco delle variabili e classificazioni statistiche
L’allegato I contiene l’elenco e la descrizione delle variabili da trasmettere a Eurostat per la tematica "struttura delle retribuzioni", nonché le classificazioni statistiche da utilizzare. Per le unità locali di imprese con 1-9 dipendenti è prevista una serie limitata di variabili.
Obiettivi di precisione
L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che fissa gli obiettivi di precisione per le indagini statistiche. Gli Stati membri devono mirare a mantenere il coefficiente di variazione sotto l’1% per la retribuzione oraria media totale e sotto il 10% per ciascuna sezione NACE, con l’eccezione delle sezioni che rappresentano meno dell’1% della retribuzione totale mensile nell’anno di riferimento.
Formati di trasmissione dei dati
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) set di dati elettronici con microdati integralmente controllati e corretti, conformi alle regole di convalida e alle specifiche di codifica dell’allegato I. I dati riveduti devono essere trasmessi come set completi relativi a tutte le variabili. È inoltre richiesto l’uso del formato comune di scambio di dati statistici specificato da Eurostat e dello sportello unico per la trasmissione dei dati.
Struttura dei dataset e identificativi
L’allegato I prevede due set di dati: set A per le unità locali e set B per i dipendenti. I dati dei dipendenti devono essere collegati a quelli dell’unità locale tramite una chiave non identificante (KEY_L); per ciascun dipendente deve essere inoltre utilizzata una chiave non identificante (KEY_E).
Regole di completezza, codifica e valori
Per tutte le variabili devono essere fornite informazioni complete salvo che siano espressamente indicate come facoltative. Le voci dei microdati devono essere tutte compilate, senza campi bianchi; occorre usare i codici di "non specificato" previsti. Il valore zero può essere usato solo quando un valore nullo è realmente possibile. Gli importi monetari vanno espressi nella valuta nazionale.
Variabili sulle unità locali
Per le unità locali sono richieste informazioni su anno di riferimento, dimensioni dell’impresa, attività economica (codifica NACE), controllo pubblico o privato, copertura da contratto collettivo, numero totale di dipendenti (facoltativo), appartenenza a gruppi di imprese (facoltativo), settore istituzionale dell’impresa (facoltativo o facoltativo per imprese con 1-9 dipendenti) e coefficiente di espansione.
Variabili sui dipendenti
Per i dipendenti sono richiesti, tra l’altro, sesso, anno di nascita, professione secondo ISCO, livello di istruzione secondo ISCED, orario di lavoro (tempo pieno/part-time), tipo di contratto, settimane annue di riferimento, ore retribuite mensili, ore straordinarie, ferie e assenze retribuite, retribuzione annuale lorda, retribuzione mensile lorda, componenti annuali non ricorrenti, pagamenti in natura, contributi e imposte versati dal datore di lavoro e retribuzione oraria media.
Definizioni statistiche chiave
L’allegato I chiarisce il concetto di dipendente, includendo varie categorie come funzionari pubblici, apprendisti, tirocinanti retribuiti, lavoratori temporanei, stagionali e taluni lavoratori a domicilio, e indicando le esclusioni (autonomi, volontari, lavoratori remunerati solo a cottimo in base a contratto commerciale, ecc.). Sono inoltre definite le nozioni di controllo pubblico, contratto collettivo, professione, funzione dirigenziale/supervisione, anzianità di servizio, orario pieno/parziale, cittadinanza e residenza, retribuzione annuale e mensile, ore retribuite e retribuzione oraria.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1527
- Regolamento · 29 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1535
- Regolamento · 29 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1536
- Regolamento · 29 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1537
- Regolamento · 29 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1566
- Regolamento · 29 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1567
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →