Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1566

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1566 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento per la verifica dell'identità e degli attributi della persona a cui deve essere rilasciato il certificato qualificato o l'attestato elettronico di attributi qualificato

Normativa europea32025R1566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce le norme tecniche di riferimento che i prestatori di servizi fiduciari qualificati devono seguire per verificare l’identità e gli attributi dei soggetti a cui rilasciano certificati qualificati o attestati elettronici di attributi qualificati. L’obiettivo è assicurare controlli equivalenti, affidabili e interoperabili in tutta l’Unione, nel quadro del regolamento eIDAS. È previsto un differimento dell’applicazione al 19 agosto 2027 per consentire l’adeguamento degli operatori e la verifica della conformità. L’allegato individua la norma ETSI applicabile e introduce adeguamenti specifici su valutazioni di conformità, controlli automatizzati, convalida dei documenti di identità e piani di cessazione.

Definisce le norme di riferimento e le specifiche tecniche per verificare l’identità e gli attributi della persona destinataria di un certificato qualificato o di un attestato elettronico di attributi qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati o attestati elettronici di attributi qualificati nell’ambito del regolamento (UE) n. 910/2014. Riguarda le modalità di verifica dell’identità e, se del caso, degli attributi specifici di persone fisiche o giuridiche, mediante le norme e specifiche riportate nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 agosto 2027. Restano salve le applicazioni del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE per i trattamenti di dati personali; si applica inoltre il regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Norme di riferimento per la verifica dell’identità e degli attributi della persona a cui deve essere rilasciato il certificato qualificato o l’attestato elettronico di attributi qualificato

Il regolamento di esecuzione definisce un quadro tecnico uniforme per le verifiche di identità e di attributi svolte dai prestatori di servizi fiduciari qualificati quando rilasciano certificati qualificati o attestati elettronici di attributi qualificati. La scelta di norme armonizzate mira a garantire controlli equivalenti in tutta l’Unione, rafforzando affidabilità, sicurezza e interoperabilità, in coerenza con il regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183.

Contesto normativo e finalità

I considerando chiariscono che l’articolo 24 del regolamento (UE) n. 910/2014 impone al prestatore qualificato di verificare l’identità e, se del caso, attributi specifici della persona fisica o giuridica destinataria del rilascio. La Commissione evidenzia l’esigenza di parità di trattamento tra operatori e di fiducia nell’esito delle verifiche, nonché la necessità di adattare le norme alle prassi consolidate e ai requisiti di sicurezza. È inoltre richiamata la necessità di un periodo transitorio adeguato, per consentire agli operatori di conformarsi prima dell’applicazione effettiva.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati nell’ambito del rilascio di certificati qualificati e attestati elettronici di attributi qualificati. Le disposizioni riguardano sia persone fisiche sia persone giuridiche, per quanto la verifica degli attributi sia pertinente al caso concreto. L’allegato contiene la specifica tecnica di riferimento, che deve essere seguita per la conformità alle clausole richiamate dell’allegato C della norma ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02).

Norma tecnica di riferimento e adeguamenti

L’allegato individua come norma di base la ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02), applicabile per la conformità all’allegato C, clausola C.3. È inoltre richiamata la ETSI EN 319 401 V3.1.1 (2024-06) tra i riferimenti normativi. Il regolamento non si limita a recepire la norma tecnica, ma introduce adeguamenti specifici, volti a integrare controlli supplementari e a rafforzare la robustezza dei processi di verifica.

Verifiche connesse a prove autorevoli e livelli di garanzia elevati

Una previsione importante riguarda il caso in cui la verifica dell’identità per il rilascio del certificato o dell’attestato sia effettuata contestualmente alla verifica per il rilascio di prove autorevoli. In tale ipotesi, il processo di verifica deve essere stato sottoposto a valutazione tra pari o certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai fini della conformità a un livello di garanzia elevato, oppure deve rispettare i requisiti delle clausole da C3.1 a C3.6.

Controllo dell’identità tramite altri mezzi di identificazione

Per i casi d’uso relativi al controllo dell’identità mediante altri mezzi di identificazione, l’organismo indipendente di valutazione della conformità deve essere accreditato ai sensi dell’articolo 3, punto 18, del regolamento (UE) n. 910/2014. Quando tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, la valutazione dovrebbe concludersi con un certificato di conformità basato su una verifica della certificazione. Il processo deve fondarsi su una valutazione della sicurezza che tenga conto dei livelli di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica notificati o dei portafogli europei di identità digitale certificati, includendo prove rigorose per verificare la resistenza a potenziali minacce.

Verifica automatizzata, parametri FAR e FRR

Per i processi di verifica dell’identità completamente automatizzati, il regolamento richiede che l’IPSP definisca valori target per FAR e FRR sulla base di un’analisi dei rischi e di una procedura di intelligence sulle minacce. La metodologia da seguire è quella indicata nella relazione ENISA "Methodology for sector cybersecurity assessment" o una metodologia equivalente. I valori fissati devono essere pari o inferiori a quelli eventualmente previsti per i casi d’uso ibridi e devono essere mantenuti in modo coerente nel tempo.

Convalida del documento di identità fisica

L’allegato prevede che l’efficacia delle misure relative a specifici requisiti di convalida del documento di identità fisica sia verificata da un laboratorio accreditato o da un’autorità nazionale competente, qualora designati. La prima verifica deve avvenire entro il 19 agosto 2027 e deve essere ripetuta ogni due anni.

Piani di cessazione

Il piano di cessazione dei servizi deve essere conforme ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014. Si tratta quindi di un rinvio dinamico a ulteriori specifiche di livello esecutivo già previste dal quadro eIDAS.

Protezione dei dati e consultazioni istituzionali

Il regolamento precisa che il trattamento di dati personali effettuato ai sensi delle nuove regole resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE. Per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione si applica il regolamento (UE) 2018/1725. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, che ha espresso parere il 6 giugno 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 19 agosto 2027. Tale differimento è giustificato dall’esigenza di consentire ai prestatori qualificati di adeguarsi e di permettere alle autorità di verificare la conformità ai nuovi requisiti prima dell’avvio dell’applicazione obbligatoria.

Disposizioni principali

Norme di riferimento e specifiche tecniche

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 1 quater, del regolamento (UE) n. 910/2014. La norma applicabile è la ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02), per la conformità all’allegato C, clausola C.3, con gli adeguamenti indicati nell’allegato del regolamento.

Ambito soggettivo e finalità della verifica

Le norme disciplinano la verifica dell’identità e, se opportuno, degli attributi specifici della persona fisica o giuridica destinataria del certificato qualificato o dell’attestato elettronico di attributi qualificato. Il regolamento mira a garantire parità di trattamento tra prestatori, affidabilità dei processi di verifica, sicurezza del servizio e interoperabilità transfrontaliera.

Verifica contestuale con prove autorevoli

Nel caso in cui la verifica dell’identità per il rilascio di un certificato qualificato o di un attestato elettronico qualificato sia effettuata insieme alla verifica per il rilascio di prove autorevoli, il processo deve essere stato sottoposto a valutazione tra pari o certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato per un livello di garanzia elevato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure soddisfare i requisiti delle clausole da C3.1 a C3.6.

Controllo dell’identità mediante altri mezzi di identificazione

Per il caso d’uso C.3.4, l’organismo indipendente di valutazione della conformità indicato nella clausola QTS-C.3.4-06, lettera c), deve essere accreditato ai sensi dell’articolo 3, punto 18, del regolamento (UE) n. 910/2014. La valutazione deve poter sfociare, se ricorrono tutti i requisiti, in un certificato di conformità basato su verifica della certificazione, con un processo di valutazione della sicurezza fondato sui livelli di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica notificati o dei portafogli europei di identità digitale certificati.

Verifica automatizzata e requisiti FAR/FRR

Per i processi di verifica dell’identità completamente automatizzati, l’IPSP deve stabilire valori target per FAR e FRR sulla base di un’analisi dei rischi e di una procedura di intelligence sulle minacce, seguendo la metodologia della relazione ENISA "Methodology for sector cybersecurity assessment" o una metodologia equivalente. I valori target devono essere pari o inferiori a quelli fissati per eventuali casi d’uso ibridi e devono essere mantenuti in modo coerente nel tempo.

Convalida del documento di identità fisica

La verifica dell’efficacia delle misure previste per specifici requisiti di convalida del documento di identità fisica deve essere effettuata da un laboratorio accreditato o da un’autorità nazionale competente, quando designati, al più tardi entro il 19 agosto 2027 e successivamente ogni due anni.

Cessazione e piani di cessazione

Il piano di cessazione deve conformarsi ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 19 agosto 2027. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi fiduciari digitaliidentificazione elettronicaprotezione dei datiinteroperabilità digitalesicurezza informatica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.