Regolamento (UE) 2025/1527
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1527 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, due preparati di Lactiplantibacillus plantarum come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione fa proprio il parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto i preparati sicuri per animali, consumatori e ambiente e ne ha riconosciuto l’efficacia come additivi per l’insilaggio a una determinata dose minima. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche di impiego, indicazioni di conservazione e misure di tutela per gli utilizzatori, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale quando necessario. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente negli Stati membri.
Autorizzazione di due preparati di Lactiplantibacillus plantarum (NCIMB 41028 e NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi costituiti dai preparati di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148, destinati a tutte le specie animali nell’ambito dell’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivi tecnologici, limitatamente al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, alle condizioni e con le specifiche tecniche indicate nell’allegato. Le prescrizioni includono obblighi per gli operatori del settore dei mangimi in materia di etichettatura/istruzioni d’uso, conservazione, dose minima e misure di protezione degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1527 della Commissione autorizza due preparati di Lactiplantibacillus plantarum come additivi per mangimi, nell’ambito del sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’atto recepisce le conclusioni positive dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sulla capacità dei prodotti di migliorare la produzione di insilati a una dose minima determinata.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne fissa motivi e procedure. Le due domande di autorizzazione sono state presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento base e corredate delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione dell’EFSA e motivazione dell’autorizzazione
Nel parere del 26 novembre 2024, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che entrambi i preparati sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre rilevato che i due additivi non sono irritanti per la pelle, ma devono essere considerati potenziali sensibilizzanti cutanei e respiratori; l’esposizione per via cutanea e respiratoria è quindi considerata rischiosa. Non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibile irritazione oculare. Sul piano dell’efficacia, l’EFSA ha concluso che l’aggiunta dei preparati a un livello minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati.
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza i preparati indicati nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione opera alle condizioni tecniche fissate nell’allegato, che costituisce la parte sostanziale dell’atto per l’operatività pratica degli operatori del settore.
Identificazione, composizione e metodi di analisi
L’allegato identifica i due additivi con i numeri 1k20713 e 1k20714. Entrambi consistono in preparati solidi contenenti almeno 7 × 10^10 CFU/g di additivo, costituiti da cellule vitali rispettivamente di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e NCIMB 30148. Per l’identificazione sono previsti metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) secondo CEN/TS 17697; per il conteggio è previsto il metodo dello spatolamento superficiale, o della semina per inclusione, con agar MRS secondo EN 15787.
Destinazione d’uso e dose minima
I due preparati sono autorizzati per tutte le specie animali. L’allegato precisa che, qualora non siano impiegati in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, la dose minima è pari a 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco. Non risultano previste ulteriori limitazioni per specie o età nel testo fornito.
Condizioni di impiego, conservazione e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Sono inoltre previste misure di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori: gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; se tali misure non bastano a eliminare il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Crioprotettori ammessi
Per il preparato NCIMB 41028, i crioprotettori possono includere glicina fino al 14% ed eritorbato di sodio fino al 14%. Per il preparato NCIMB 30148, i medesimi componenti possono essere presenti fino al 21% ciascuno. Tali indicazioni rilevano ai fini della composizione ammessa del preparato autorizzato.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Per entrambi gli additivi, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 19 agosto 2035. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza i preparati indicati nell’allegato, classificati nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Fondamento giuridico e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e il parere EFSA del 26 novembre 2024, che conclude per la sicurezza dei preparati per animali, consumatori e ambiente, nonché per l’efficacia alla dose minima di 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco.
Condizioni d’uso e specifiche tecniche
L’allegato stabilisce per ciascun additivo l’identificazione (1k20713 e 1k20714), la composizione (preparato solido contenente almeno 7 × 10^10 CFU/g), il metodo di analisi per identificazione e conteggio, la destinazione a tutte le specie animali e la dose minima di impiego quando non associato ad altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se i rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La Commissione richiama inoltre, nei considerando, la necessità di misure di protezione adeguate.
Istruzioni di conservazione e crioprotettori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Per il preparato NCIMB 41028, i crioprotettori possono includere glicina fino al 14% ed eritorbato di sodio fino al 14%; per il preparato NCIMB 30148, glicina ed eritorbato di sodio fino al 21%.
Durata dell’autorizzazione
Per entrambi gli additivi il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 19 agosto 2035.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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