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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1535

Regolamento delegato (UE) 2025/1535 della Commissione, del 29 luglio 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’esclusione dall’applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce che il regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza non si applica ai prodotti con elementi digitali rientranti nel regime di omologazione del regolamento (UE) n. 168/2013 sui veicoli della categoria L. La scelta si fonda sulla presenza, in tale settore, del regolamento ONU n. 155, ritenuto idoneo a garantire un livello di protezione almeno equivalente e coerente con il quadro di omologazione settoriale. Fanno eccezione i veicoli progettati per pedalare della categoria L1e, che restano soggetti al regolamento sulla ciberresilienza.

Esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 per determinati prodotti con elementi digitali rientranti nel regolamento (UE) n. 168/2013, con eccezione dei veicoli progettati per pedalare della categoria L1e.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, ossia ai veicoli a motore a due o tre ruote e ai quadricicli soggetti al regime di omologazione di tale regolamento. Restano esclusi dall'esclusione i veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, che continuano quindi a rientrare nell'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 per taluni veicoli della categoria L

Il regolamento delegato (UE) 2025/1535 integra il regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza, precisandone il perimetro applicativo nel settore dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013. La scelta normativa si fonda sull'esistenza, per tale comparto, di un quadro settoriale di omologazione che include già prescrizioni di cibersicurezza ritenute equivalenti quanto a livello di protezione.

Contesto normativo e ratio dell'intervento

I considerando chiariscono che l'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2847 consente di limitare o escludere la sua applicazione rispetto a prodotti coperti da altre norme dell'Unione, quando tali norme affrontano i medesimi rischi e assicurano almeno lo stesso livello di protezione. Nel caso dei veicoli della categoria L, il regolamento (UE) n. 168/2013 disciplina l'omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, mentre il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 stabilisce requisiti tecnici e procedure di prova dettagliati e rinvia ai regolamenti UNECE applicabili.

Coordinamento con il regolamento ONU n. 155

Il regolamento ONU n. 155 è stato esteso alla cibersicurezza dei veicoli della categoria L e, secondo i considerando, disciplina aspetti quali il sistema certificato di gestione della cibersicurezza e gli aggiornamenti software, coprendo le politiche e i processi organizzativi lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli, dei dispositivi e dei servizi. La Commissione afferma che tale disciplina affronta i rischi di cibersicurezza in modo comparabile al regolamento (UE) 2024/2847 e garantisce la coerenza con il quadro generale di omologazione applicabile al settore.

Regola di esclusione e eccezione

L'articolo 1 stabilisce l'esclusione generale dell'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 per i prodotti con elementi digitali rientranti nell'ambito del regolamento (UE) n. 168/2013. L'esclusione non opera, tuttavia, per i veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, che restano assoggettati alla disciplina orizzontale sulla ciberresilienza.

Entrata in vigore e natura giuridica

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusione dal regolamento sulla ciberresilienza

L'articolo 1 esclude l'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 168/2013.

Eccezione per i veicoli progettati per pedalare della categoria L1e

L'esclusione non si applica ai veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, che restano quindi soggetti al regolamento (UE) 2024/2847.

Ragioni dell'esclusione settoriale

I considerando spiegano che il regolamento ONU n. 155, applicabile nel quadro del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1455, introduce prescrizioni di cibersicurezza comparabili e almeno equivalenti a quelle del regolamento (UE) 2024/2847, garantendo coerenza con il sistema di omologazione della categoria L.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecibersicurezzaomologazione dei veicolimercato internotrasporti

Testo integrale

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