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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1537

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1537 della Commissione, del 29 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21 (DE3)

Normativa europea32025R1537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti aumentando i livelli massimi di impiego del 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21 (DE3) in diverse categorie di alimenti. La modifica si fonda sulla domanda del titolare dell’autorizzazione, sulla valutazione scientifica favorevole dell’EFSA e sulla verifica della Commissione circa il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2015/2283. Restano fermi gli obblighi di denominazione del nuovo alimento e le specifiche avvertenze per gli integratori alimentari.

Modifica le condizioni d’uso autorizzate del nuovo alimento "3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21 (DE3)" nell’elenco اتح dell’Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nell’Unione il nuovo alimento "3-fucosillattosio" (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21 (DE3), nei prodotti per i quali il nuovo alimento è già autorizzato e iscrittto nell’elenco dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda in particolare formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia, bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali per la popolazione generale, nonché integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, con esclusione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Non introduce un’autorizzazione generale nuova, ma aggiorna le condizioni di utilizzo già esistenti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Modifica delle condizioni d’uso del 3-fucosillattosio (3-FL)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1537 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiornando l’iscrizione del nuovo alimento "3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21 (DE3)" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’intervento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e si fonda sulla valutazione scientifica favorevole dell’EFSA circa l’estensione delle condizioni d’uso richieste dal titolare dell’autorizzazione.

Contesto normativo e procedura

La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il 25 aprile 2024 Chr. Hansen A/S ha presentato domanda per aumentare i livelli massimi autorizzati del 3-FL in varie categorie di prodotti; la Commissione ha poi consultato l’EFSA il 24 giugno 2024, e l’Autorità ha adottato il parere scientifico il 24 marzo 2025, concludendo che la modifica proposta è sicura alle condizioni d’uso proposte.

Ambito delle modifiche autorizzate

La modifica riguarda in primo luogo le formule per lattanti, le formule di proseguimento e gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, per i quali il livello massimo autorizzato è elevato a 1,75 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo; per gli alimenti a fini medici speciali il limite resta comunque subordinato alle particolari esigenze nutrizionali della popolazione destinataria. È inoltre previsto un nuovo livello massimo di 4 g/giorno per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia.

Altre categorie alimentari e limiti confermati

L’allegato mantiene le condizioni di impiego per gli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e per gli alimenti per la prima infanzia, fissando il limite a 1,20 g/l o 1,20 g/kg nel prodotto finale. Rimane anche il limite di 1,20 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia. Per gli alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione generale, l’uso continua a essere subordinato alle particolari esigenze nutrizionali dei destinatari.

Etichettatura e avvertenze obbligatorie

La denominazione del nuovo alimento da riportare in etichetta è "3-fucosillattosio". Per gli integratori alimentari che contengono 3-FL devono essere riportate due avvertenze: il prodotto non deve essere consumato da bambini di età inferiore a tre anni e non deve essere utilizzato se nello stesso giorno vengono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio.

Tutela dei dati

La voce aggiornata conferma che l’iscrizione si basa su dati scientifici protetti ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente è Chr. Hansen A/S, con tutela dei dati fino al 25 gennaio 2028. Durante tale periodo, solo il titolare o un soggetto autorizzato con il suo consenso, oppure un successivo richiedente che non faccia uso dei dati protetti, può ottenere l’immissione sul mercato del nuovo alimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. In concreto, la voce relativa al "3-fucosillattosio (3-FL)" prodotto da un ceppo derivato di E. coli BL21(DE3) è sostituita, con aggiornamento delle condizioni d’uso e dei livelli massimi autorizzati.

Aumento dei livelli massimi autorizzati

Per le formule per lattanti e per le formule di proseguimento il livello massimo è portato a 1,75 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo. Per gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia il limite è fissato in funzione delle esigenze nutrizionali specifiche, ma comunque non oltre 1,75 g/l o 1,75 g/kg nel prodotto finale. Per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, il livello massimo è fissato a 4 g/giorno.

Conferma degli altri limiti per le categorie alimentari interessate

Restano previste le condizioni di utilizzo per alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e per alimenti per la prima infanzia, con livello massimo di 1,20 g/l o 1,20 g/kg; per bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, con livello massimo di 1,20 g/l; e per alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione generale, secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati.

Denominazione in ეტichetta e avvertenze obbligatorie

La denominazione del nuovo alimento da indicare in ეტichetta è "3-fucosillattosio". Per gli integratori alimentari contenenti 3-FL l’etichetta deve indicare che: non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni; e non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio.

Tutela dei dati e titolarità dell’autorizzazione

L’iscrizione aggiornata mantiene la tutela dei dati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. La tutela deriva da prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale; il richiedente è Chr. Hansen A/S. Durante il periodo di tutela, solo tale società può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione di un successivo richiedente senza riferimento ai dati protetti o con il consenso di Chr. Hansen A/S. La data finale della tutela dei dati è il 25 gennaio 2028.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentarealimenti per lattanti e bambini nella prima infanziaintegratori alimentari

Testo integrale

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