Sentenza del 17/10/2016 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Biella
Dichiarazione iniziale Ici omessa- Il perdurare della violazione non consente la decorrenza della prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso del contribuente è stato respinto, poiché il protrarsi dell'omissione impedisce l'inizio del decorso della prescrizione. È stata quindi ritenuta valida la pretesa dell'amministrazione comunale, nei limiti accertati nella sentenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale ICI, prevista dall'art. 10, comma 4, del d.Lgs. 504/1992. Il punto centrale è stabilire se tale violazione sia istantanea, con prescrizione decorrente dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, oppure permanente, con effetti che si protraggono nel tempo. La sentenza considera l'omissione una violazione permanente: finché il contribuente non presenta la dichiarazione, l'inadempimento continua e non decorre la prescrizione né della violazione né della relativa obbligazione tributaria.
Norme richiamate
Art. 10, comma 4, d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La violazione consistente nell'omissione della dichiarazione iniziale ICI ha effetto permanente e non istantaneo.
La mancata dichiarazione non si esaurisce nel termine originario previsto per la presentazione, ma permane fino all'adempimento. Per questo motivo, la prescrizione della violazione e dell'obbligazione tributaria non decorre finché l'omissione continua.
Massime di principio
- Quando un obbligo tributario consiste nella presentazione di una dichiarazione e la mancata presentazione continua nel tempo, la violazione può essere qualificata come permanente anziché istantanea.
- Per una violazione permanente, il termine di prescrizione non decorre necessariamente dalla scadenza originaria dell'adempimento, ma può restare sospeso o non iniziare finché permane l'omissione, secondo la disciplina applicabile.
- La mancata conoscenza da parte dell'amministrazione non determina di per sé la prescrizione se la legge o la giurisprudenza qualificano l'inadempimento come permanente.
- In casi analoghi occorre distinguere tra termine per presentare la dichiarazione, termine di accertamento, prescrizione della sanzione e prescrizione del tributo: sono termini diversi e vanno verificati separatamente.
- La regolarizzazione tardiva può interrompere la permanenza dell'omissione, ma non elimina automaticamente le conseguenze già maturate né le eventuali sanzioni.
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