Circolare numero 95 del 31-07-2014
Il comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 introduce un termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale della prestazione pensionistica o il pagamento di accessori del credito. Per effetto del decorso del suddetto termine non sono più dovuti gli accessori del credito e non può essere ricalcolato l’importo della pensione in pagamento. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno delineato l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 D.P.R.639/1970; pertanto sono modificate le istruzioni applicative fornite nel corso del tempo in relazione alla suddetta disposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 47, comma 6, del D.P.R. 639/1970 ai casi di riconoscimento solo parziale della pensione, distinguendoli dalle sopravvenienze e dalle successive ricostituzioni. Vengono precisati il momento di decorrenza del termine triennale di decadenza, gli effetti dell’inammissibilità dei ricorsi tardivi e il rapporto con la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati. La circolare fornisce inoltre indicazioni operative per le sedi INPS e un allegato con le informazioni e i documenti ricorrenti per le principali prestazioni pensionistiche.
Decadenza e prescrizione per il riconoscimento integrale o la riliquidazione delle prestazioni pensionistiche
Decadenza per il riconoscimento parziale delle prestazioni pensionistiche
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’art. 47, comma 6, del D.P.R. 639/1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del d.l. 98/2011, in materia di decadenza dall’azione giudiziaria per il riconoscimento integrale di prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2014, la disciplina si applica esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011. La circolare distingue tale fattispecie dalle sopravvenienze e chiarisce il rapporto con la prescrizione dei ratei arretrati.
Ambito di applicazione e coordinamento con la giurisprudenza
Prima della modifica normativa, la giurisprudenza di legittimità aveva escluso che la decadenza potesse operare in ipotesi di adeguamento di una prestazione già riconosciuta in misura inferiore a quella dovuta, ritenendo applicabile soltanto la prescrizione ordinaria decennale. La circolare richiama tale orientamento e la successiva disciplina sulla prescrizione dei ratei arretrati derivanti da riliquidazione dei trattamenti pensionistici, già oggetto delle istruzioni fornite con il messaggio n. 220/2012. L’obiettivo è individuare, caso per caso, quando il provvedimento sia un vero e proprio riconoscimento parziale soggetto a decadenza triennale e quando, invece, si tratti di una sopravvenienza che consente la domanda senza limiti di tempo, fermo restando il limite prescrizionale sui ratei.
Riconoscimento parziale della prestazione
Ai fini della decadenza, il "riconoscimento della prestazione" va riferito alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, cioè al momento in cui il rapporto contributivo si traduce nell’erogazione della prestazione. La decadenza opera quando il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spettante al pensionato e presenti profili di illegittimità suscettibili di tutela giudiziaria.
Sono ricompresi, in via esemplificativa, i casi di:
- errori di calcolo;
- errata applicazione di disposizioni normative;
- mancato o errato riconoscimento di contribuzione effettiva regolarmente versata;
- mancato o errato riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditare d’ufficio, riferita a eventi già conosciuti dall’Istituto;
- mancato o errato riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditare a domanda, quando l’istanza era già stata presentata alla data della liquidazione;
- mancato o errato riconoscimento di contribuzione da riscatto, se l’istanza era stata presentata e il pagamento effettuato prima della liquidazione;
- mancato o errato riconoscimento di maggiorazioni contributive, quali esposizione all’amianto, lavoro di non vedenti, sordomuti o invalidi con invalidità superiore al 74%, se la domanda risultava già presentata;
- mancato o errato riconoscimento di prestazioni accessorie, come maggiorazione sociale o integrazione al minimo, richieste al momento della domanda di pensione e già supportate dagli elementi necessari in possesso dell’Istituto, ad esempio i redditi rilevanti.
La circolare precisa che il provvedimento di prima liquidazione può essere anche provvisorio, salvo i casi già in corso di esame in autotutela presso le sedi INPS alla data del 6 luglio 2014.
Decorrenza del termine triennale e verifiche istruttorie
Per le ipotesi di prima liquidazione parziale riconducibili alle situazioni sopra indicate, il termine triennale per agire in giudizio decorre dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione da parte dell’interessato o, se tale data non è disponibile, dalla data di riscossione del primo rateo, secondo quanto già indicato nel messaggio n. 4774 del 19/05/2014.
Le sedi, in sede di istruttoria di domande di ricalcolo presentate oltre il termine di decadenza, devono verificare se la documentazione allegata riguardi elementi già presenti e noti al momento della domanda originaria e non valutati nel provvedimento di prima liquidazione. In presenza di tali elementi, la domanda di ricalcolo deve essere dichiarata inammissibile.
Supplementi di pensione
Il supplemento di pensione, riconosciuto a domanda ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 488/1968 e nei tempi previsti dall’art. 7 della legge n. 155/1981, è trattato, ai fini della decadenza, come un provvedimento di prima liquidazione. La scelta è motivata dal fatto che si tratta di prestazione riferita a contribuzione successiva alla decorrenza della pensione.
Sopravvenienze e ricostituzioni senza decadenza
La circolare distingue nettamente il caso del riconoscimento parziale in sede di prima liquidazione dalle sopravvenienze intervenute dopo il provvedimento iniziale, quando la prestazione era stata correttamente determinata sulla base degli elementi allora noti.
Le sopravvenienze possono dipendere sia da nuove disposizioni di legge che attribuiscono un diverso diritto alla pensione, sia da vicende che arricchiscono la posizione contributiva con riferimento a periodi anteriori alla liquidazione. Tra queste sono richiamate:
- versamento e accredito di contribuzione effettiva a seguito dell’accertamento di attività lavorativa;
- riconoscimento di differenze retributive con incremento della retribuzione pensionabile o del montante contributivo;
- accredito di contribuzione figurativa a domanda presentata dopo la prima liquidazione, come servizio militare o maternità fuori rapporto di lavoro;
- accredito di contribuzione da riscatto, ad esempio per periodi di studio o costituzione di rendita vitalizia, se la domanda è successiva;
- accredito di contribuzione da lavoro autonomo con pagamento ancora dilazionato alla data della prima liquidazione;
- riconoscimento di maggiorazioni contributive per domande presentate dopo la liquidazione;
- saldo della contribuzione da lavoro in caso di pensione liquidata in via provvisoria.
In queste ipotesi la domanda di adeguamento o ricostituzione può essere presentata senza limiti di tempo, ma i ratei arretrati restano soggetti alla prescrizione quinquennale richiamata nel messaggio n. 220/2013.
Errata ricostituzione e ricalcolo di liquidazioni parziali
La circolare precisa che il comma 6 dell’art. 47 si riferisce ai soli provvedimenti di prima liquidazione e non può essere applicato in via estensiva o analogica alle ricostituzioni per fatti sopravvenuti. Se una ricostituzione, disposta d’ufficio o a domanda, è viziata da errore di calcolo, da errata applicazione normativa o dal mancato riconoscimento di una componente della posizione contributiva, la relativa domanda di ricalcolo non è soggetta a decadenza, ma solo al limite della prescrizione quinquennale per i ratei pregressi.
Diverso è il caso in cui una prima liquidazione già parziale venga successivamente ricalcolata, ancora in modo parziale, per le medesime ragioni: in tale ipotesi l’azione giudiziaria diretta a ottenere l’integrale pagamento resta soggetta al termine triennale che decorre comunque dal provvedimento di prima liquidazione.
Ricorso amministrativo ed effetti della decadenza
Avverso il provvedimento di prima liquidazione parziale è sempre possibile proporre ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 46 della legge n. 88/1989, purché nei termini previsti dall’art. 47, comma 6, del D.P.R. 639/1970. La circolare sottolinea, però, che il ricorso amministrativo non interrompe né sospende il decorso del termine per l’azione giudiziaria.
Decorso il termine triennale, il ricorso o l’istanza di riesame presentati in sede amministrativa diventano inammissibili. La stessa conseguenza vale per le domande di ricalcolo proposte oltre il termine quando siano basate su elementi già noti alla data della prima liquidazione.
Effetti della decadenza nei provvedimenti di diniego e di riconoscimento parziale
La circolare distingue gli effetti della decadenza a seconda della tipologia di provvedimento.
Per i provvedimenti di diniego, decorso il termine previsto dall’art. 47, comma 2, non è più ammissibile il ricorso o l’istanza di riesame. Resta comunque possibile presentare una nuova domanda, in quanto il diritto previdenziale è indisponibile; in questo caso la prestazione decorre dalla nuova domanda e non comporta il pagamento di ratei arretrati. La decadenza si estende anche ai ratei pregressi quando la nuova domanda è volta a ottenere la pensione di vecchiaia o la pensione ai superstiti, con conseguente aggiornamento delle istruzioni della circolare n. 244/1991.
Per i provvedimenti di riconoscimento parziale, invece, decorso il termine triennale il ricorso o l’istanza di riesame finalizzati alla riliquidazione integrale della prestazione sono inammissibili.
Allegato 1: informazioni e documenti ricorrenti
L’allegato 1 individua gli elementi e le informazioni ricorrenti che, se già presenti al momento della domanda, assumono rilievo ai fini della decadenza per riconoscimento parziale. La circolare richiama inoltre che restano ferme le disposizioni sulla decertificazione di cui alla circolare n. 47 del 27/03/2012.
Per le principali prestazioni, tra i dati e documenti ricorrenti figurano:
- per pensione di vecchiaia, pensione anticipata e supplemento di pensione: dati anagrafici e codice fiscale del coniuge, dati assicurativi o contributivi non presenti nell’estratto contributivo, dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa, moduli RED e prestazioni accessorie, moduli per agevolazioni di legge, notizie non presenti nel casellario dei pensionati o degli attivi, bollettini di pagamento di versamenti volontari, riscatto laurea, rendita vitalizia, ricongiunzione e lavoro all’estero, nonché, per gli autoferrotranvieri, la dichiarazione del datore di lavoro sugli elementi accessori della retribuzione;
- per pensione ai superstiti: dati anagrafici e codici fiscali degli eventuali contitolari, dati assicurativi o contributivi del de cuius non presenti nell’estratto contributivo, autocertificazione dello stato civile e di famiglia, sentenza di divorzio o pronunce sulla quota di reversibilità nei casi di coniuge divorziato, dichiarazione di essere a carico del deceduto e di non svolgere attività lavorativa, autocertificazione su iscrizione e frequenza scolastica per studenti/universitari, moduli RED e prestazioni accessorie, certificazione SS3 o numero identificativo telematico per figli inabili, oltre alle notizie non presenti nel casellario dei pensionati;
- per assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e supplemento di assegno ordinario di invalidità: dati sulla situazione assicurativa o contributiva influenti per la misura della prestazione, dichiarazione di cessazione di attività dipendente o autonoma per la pensione di inabilità, dichiarazione di titolarità di rendita INAIL, moduli RED e prestazioni accessorie, notizie non presenti nel casellario dei pensionati o degli attivi e bollettini di pagamento relativi a versamenti volontari, riscatto laurea, rendita vitalizia, ricongiunzione e lavoro all’estero.
La funzione dell’allegato è operativa: se tali elementi erano già disponibili al momento della domanda, l’azione giudiziaria contro il riconoscimento parziale resta soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 47, comma 6.
Punti principali
Ambito normativo e finalità
La circolare interpreta l’ultimo comma dell’art. 47 del D.P.R. 639/1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del d.l. 98/2011. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2014, la disciplina si applica solo alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011. Le istruzioni sono fornite per distinguere i casi soggetti a decadenza triennale da quelli soggetti alla sola prescrizione decennale o quinquennale.
Riconoscimento parziale della prestazione
Il riconoscimento parziale riguarda la prima liquidazione della pensione quando, sulla base degli elementi già noti all’Istituto al momento della domanda, non siano stati considerati tutti i fattori utili alla corretta misura della prestazione. In tali casi il termine triennale decorre dalla ricezione del provvedimento di liquidazione o, se non disponibile, dalla riscossione del primo rateo. La circolare elenca come ipotesi tipiche errori di calcolo, errate applicazioni normative, omissioni nella contribuzione effettiva, figurativa, da riscatto o nelle maggiorazioni contributive e prestazioni accessorie richieste e documentate.
Verifiche delle sedi e inammissibilità delle domande tardive
Le sedi devono verificare, nelle domande di ricalcolo presentate oltre il termine di decadenza, se i documenti depositati si riferiscano a elementi già presenti e conosciuti al momento della prima liquidazione, anche se non valutati allora. In tal caso la domanda di ricalcolo deve essere dichiarata inammissibile. La stessa regola vale per i ricorsi o le istanze di riesame presentati oltre il termine triennale.
Supplementi di pensione
Il supplemento di pensione, essendo una prestazione collegata a contribuzione successiva alla decorrenza della pensione e riconosciuta a domanda, è equiparato, ai fini della decadenza, a un provvedimento di prima liquidazione.
Sopravvenienze e ricostituzioni
Se dopo la prima liquidazione intervengono fatti sopravvenuti che modificano la posizione del pensionato, la domanda di adeguamento o ricostituzione può essere presentata senza limiti di tempo. In questi casi non opera la decadenza dell’art. 47, comma 6, ma solo la prescrizione quinquennale per i ratei arretrati. La circolare ricomprende tra le sopravvenienze l’accredito di contribuzione effettiva o figurativa posteriore, il riconoscimento di differenze retributive, il riscatto presentato dopo la liquidazione, i contributi autonomi in dilazione, le maggiorazioni contributive richieste successivamente e il saldo di contribuzione in caso di liquidazione provvisoria.
Errori nelle ricostituzioni e ricalcolo di prime liquidazioni parziali
Per le ricostituzioni effettuate per fatti sopravvenuti, eventuali errori di calcolo o di diritto non sono soggetti a decadenza, ma alla prescrizione quinquennale dei ratei. Diversamente, se una prima liquidazione parziale viene seguita da un ulteriore ricalcolo anch’esso parziale per le medesime ragioni, l’azione giudiziaria resta soggetta al termine triennale decorrente dalla prima liquidazione.
Ricorso amministrativo ed effetti della decadenza
Avverso il provvedimento di prima liquidazione parziale è sempre possibile proporre ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 46 della legge n. 88/1989 entro i termini dell’art. 47, comma 6. Tuttavia la presentazione del ricorso non sospende né interrompe il termine per agire in giudizio. Decorso il termine triennale, il ricorso o l’istanza di riesame divengono inammissibili.
Differenza tra diniego e riconoscimento parziale
Per i provvedimenti di diniego, la decadenza comporta l’inammissibilità del ricorso o dell’istanza di riesame; resta però possibile presentare una nuova domanda, con decorrenza della prestazione dalla nuova istanza e senza arretrati. La decadenza si estende ai ratei pregressi anche per pensione di vecchiaia e pensioni ai superstiti. Per il riconoscimento parziale, invece, decorso il termine triennale è inammissibile il ricorso volto a ottenere la riliquidazione integrale.
Allegato informativo sulle istruttorie
L’allegato 1 elenca, per pensione di vecchiaia, pensione anticipata, supplemento, pensione ai superstiti, assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, le informazioni e i documenti ricorrenti che, se già presenti al momento della domanda, incidono sull’applicazione della decadenza. Tra gli elementi ricorrenti figurano dati anagrafici del coniuge o dei contitolari, autocertificazioni, moduli RED e prestazioni accessorie, dichiarazioni di cessazione dell’attività lavorativa, documentazione su contributi, riscatti, maggiorazioni, stato civile, stato di famiglia, sentenze di divorzio, documenti per figli inabili e bollettini di pagamento relativi a contributi o riscatti.
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