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Circolare

Circolare numero 96 del 04-08-2014

1. Trattamento pensionistico; 2. Insussistenza dell’obbligo di contribuzione ai fini pensionistici per la parte di servizio corrispondente agli obblighi di leva; 3. Insussistenza del diritto di iscrizione alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”; 4. Valorizzazione del servizio ai fini della buonuscita tramite riscatto oneroso; 5. Istruzioni per compilazione denunce UniEmens, ListaPosPA.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga il regime contributivo e previdenziale applicabile ai militari di truppa in servizio temporaneo (ferma breve o prolungata, rafferma, VFP1 e VFP4). Precisa l’obbligo di versamento dei contributi pensionistici dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 165/1997, con indicazione delle "paghe nette lordizzate", ma esclude la contribuzione per la parte di servizio corrispondente agli obblighi di leva fino al 31 dicembre 2004. Esclude inoltre l’iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo contributo dello 0,35%, mentre per la buonuscita prevede la valorizzazione dei periodi precedenti il servizio permanente tramite riscatto oneroso. Fornisce infine istruzioni operative per il flusso UniEmens ListaPosPA, con utilizzo del codice 38.

Trattamento contributivo e previdenziale del personale militare in ferma temporanea

Trattamento contributivo e previdenziale del personale militare in servizio temporaneo

La circolare riepiloga il regime contributivo, previdenziale e di buonuscita applicabile al personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, nonché ai VFP1 e VFP4. Il documento chiarisce le differenze rispetto al personale in servizio permanente e fornisce anche indicazioni operative per la compilazione delle denunce contributive.

Ambito soggettivo

La circolare si riferisce ai militari di truppa in servizio temporaneo, ossia al personale che presta servizio in ferma breve o prolungata, in rafferma o in ferma volontaria annuale o quadriennale. Tali soggetti sono considerati distinti dai militari in servizio permanente, con effetti specifici sul versamento dei contributi e sulle tutele accessorie.

Trattamento pensionistico e modalità di esposizione in denuncia

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. 84525 dell’8/9/2006, ha affermato l’obbligo del Ministero della Difesa di versare i contributi pensionistici, sia per la quota datoriale sia per quella a carico del lavoratore, a partire dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997. Resta fermo il diritto del personale volontario a percepire la paga netta prevista dalla disciplina di riferimento, senza decurtazioni.

Per tale ragione, nelle denunce contributive mensili il Ministero della Difesa indica il valore delle cosiddette "paghe nette lordizzate", cioè comprensive dei contributi teoricamente a carico del lavoratore. Le eventuali componenti retributive ulteriori rispetto alla paga netta sono invece soggette a contribuzione secondo le regole ordinarie applicabili alla generalità dei lavoratori.

Limite all’obbligo contributivo per il periodo corrispondente alla leva

La circolare precisa che l’obbligo contributivo non sussiste per la parte di servizio dei volontari corrispondente agli obblighi di leva nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2004. Il termine finale è collegato alla legge 23 agosto 2004, n. 226, che dal 1 gennaio 2005 ha sospeso gli obblighi di leva.

Esclusione dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Con nota prot. 66489 del 2/8/2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego, come confermato dall’art. 878, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010). La norma stabilisce infatti che i militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo per la durata della rispettiva ferma.

Da ciò consegue che non è possibile l’iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali prevista dall’art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996 e dal D.M. attuativo n. 463/1998. Non deve quindi essere versato il relativo contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, e il personale non può beneficiare delle prestazioni creditizie e sociali previste dalla medesima gestione.

Buonuscita e valorizzazione dei periodi precedenti il servizio permanente

La circolare richiama l’art. 1, comma 3, del DPR n. 1032/1973, secondo cui il diritto alla buonuscita spetta ai militari delle Forze armate e ai corpi di polizia in servizio permanente o continuativo. I militari interessati vengono iscritti al Fondo ex ENPAS dalla data di transito nei ruoli del servizio permanente.

I periodi di servizio precedenti al passaggio nel servizio permanente possono essere valorizzati ai fini dell’indennità di buonuscita mediante riscatto oneroso a carico dell’iscritto, dopo l’avvenuto transito nei ruoli, ai sensi dell’art. 1909 del d.lgs. n. 66/2010.

Istruzioni per la compilazione di UniEmens ListaPosPA

Nelle denunce contributive relative a questo personale deve essere utilizzato il codice 38, corrispondente a "Personale militare di ferma breve o prolungata", nell’elemento previsto della ListaPosPA. L’inserimento di tale codice blocca la valorizzazione degli elementi riferiti alla gestione credito e alla gestione previdenziale, coerentemente con l’inquadramento escluso dalla gestione unitaria.

Punti principali

Inquadramento del personale militare in servizio temporaneo

La circolare riguarda il personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma e in ferma volontaria annuale o quadriennale (VFP1 e VFP4), qualificato come militare di truppa in servizio temporaneo. Tale categoria presenta caratteristiche proprie, distinte dai militari in servizio permanente, che incidono sul trattamento contributivo e previdenziale.

Contribuzione pensionistica e "paghe nette lordizzate"

Il Ministero della Difesa deve versare i contributi pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, a decorrere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997. Il personale volontario conserva il diritto a percepire la paga netta prevista dalla normativa, senza decurtazioni; per questo nelle denunce mensili vengono esposte le cosiddette "paghe nette lordizzate", ossia comprensive della quota contributiva a carico del lavoratore. Eventuali componenti retributive aggiuntive sono invece assoggettate alla contribuzione secondo le regole ordinarie.

Esclusione della contribuzione per la parte di servizio corrispondente agli obblighi di leva

Non sussiste l’obbligo di contribuzione ai fini pensionistici per la parte di servizio dei volontari corrispondente agli obblighi di leva nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2004. La limitazione è collegata alla legge n. 226 del 23 agosto 2004, che dal 1 gennaio 2005 ha sospeso gli obblighi di leva.

Esclusione dalla Gestione unitaria credito e sociale

Il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 878, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. Questa mancanza esclude l’iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996 e al D.M. n. 463/1998. Di conseguenza non deve essere versato il contributo dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile e il personale non può accedere alle prestazioni creditizie e sociali della gestione.

Buonuscita e riscatto dei periodi precedenti il servizio permanente

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DPR n. 1032/1973, il diritto alla buonuscita riguarda i militari delle Forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo. I militari interessati sono iscritti al Fondo ex ENPAS dalla data di transito nei ruoli del servizio permanente. I periodi di servizio precedenti possono essere valorizzati ai fini dell’indennità di buonuscita mediante riscatto oneroso a carico dell’iscritto, dopo il passaggio nei ruoli, in base all’art. 1909 del d.lgs. n. 66/2010.

Istruzioni operative per UniEmens ListaPosPA

Nelle denunce contributive per questo personale deve essere indicato il codice 38, "Personale militare di ferma breve o prolungata", nell’elemento previsto della ListaPosPA. L’uso di tale codice inibisce la valorizzazione degli elementi relativi alla gestione credito e alla gestione previdenziale.

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