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Circolare

Circolare numero 97 del 04-08-2014

Ordinanza Tribunale di Milano del 20 maggio 2014. Pagamento dispositivi inviati dai Comuni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa dell’adeguamento dell’INPS all’ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2014, che ha ritenuto discriminatoria la limitazione del beneficio al solo secondo semestre 2013 per i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Di conseguenza, l’Istituto disporrà il pagamento di tutti i dispositivi trasmessi dai Comuni, compresi quelli relativi al primo semestre 2013. Restano ferme le indicazioni della circolare n. 4/2014 per gli aspetti non toccati dalla pronuncia; inoltre, sono in corso aggiornamenti informatici per il monitoraggio dei dati richiesti dal Ministero.

Assegno per il nucleo familiare numeroso: pagamento anche per il primo semestre 2013 ai lungosoggiornanti

Assegno per il nucleo familiare numeroso: effetti dell’ordinanza del Tribunale di Milano

La circolare dà attuazione all’ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2014 e recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2014. L’intervento riguarda l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998, come esteso ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo dall’art. 13, comma 1, della legge n. 97/2013.

Origine del contenzioso e rilievo discriminatorio

Il Tribunale ha ritenuto discriminatoria la condotta dell’INPS nella parte in cui la circolare n. 4 del 15 gennaio 2014 limitava al solo secondo semestre 2013 il riconoscimento del beneficio, affermando che il diritto decorresse dall’1 luglio 2013. Secondo il giudice, la limitazione non poteva reggere, poiché il diritto all’assegno deve considerarsi già sussistente in capo ai soggiornanti di lungo periodo anche per periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 97/2013, che ha recepito la direttiva 2003/109/CE.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato una lettura comunitariamente orientata dell’art. 9, comma 12, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.lgs. n. 3/2007, richiamando il principio di parità di trattamento. La negazione del beneficio per il primo semestre 2013 è stata quindi considerata fondata esclusivamente sulla nazionalità dei richiedenti, integrando una discriminazione collettiva.

Ruolo dell’INPS e dei Comuni

La circolare ribadisce che l’INPS svolge il ruolo di mero ente pagatore della prestazione, sulla base dei dati forniti dai Comuni. Ai Comuni resta la completa potestà concessiva dell’assegno e l’autonoma valutazione delle domande presentate dagli interessati.

Adeguamento operativo: pagamento anche per il primo semestre 2013

In esecuzione dell’ordinanza, immediatamente esecutiva, l’Istituto comunica che metterà in pagamento tutti i dispositivi inviati dai Comuni, compresi quelli relativi al primo semestre 2013. La scelta è adottata in attesa dell’esito del giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di Milano, rispetto al quale l’INPS si riserva ulteriori comunicazioni qualora emergano diversi orientamenti giurisprudenziali.

Aggiornamenti informatici e monitoraggio degli effetti finanziari

La circolare segnala che, a seguito dell’ampliamento del novero dei beneficiari introdotto dalla legge n. 97/2013 e per consentire al Ministero il monitoraggio degli effetti finanziari ai sensi del comma 3 dell’art. 13, sono in corso integrazioni dei servizi informatici. L’aggiornamento riguarda la struttura dei dati trasmessi e prevede l’inserimento delle informazioni sulla cittadinanza del richiedente e dei familiari. Le modalità operative saranno comunicate tramite il portale istituzionale dedicato ai Comuni.

Conferma delle disposizioni precedenti non toccate dalla decisione

Per tutto quanto non investito dalla pronuncia giudiziale restano ferme le disposizioni della circolare n. 4 del 15 gennaio 2014. La circolare odierna, quindi, non sostituisce integralmente la disciplina precedente, ma interviene solo sugli aspetti colpiti dall’ordinanza e sugli aggiornamenti organizzativi necessari alla sua esecuzione.

Punti principali

Ordinanza del Tribunale di Milano e carattere discriminatorio

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 maggio 2014, ha qualificato come discriminatoria la condotta dell’INPS nella parte in cui la circolare n. 4 del 15 gennaio 2014 affermava che il diritto all’assegno ex art. 65 della legge n. 448/1998, per l’annualità 2013, decorresse solo dall’1 luglio 2013 e che i Comuni dovessero accogliere le domande limitatamente al secondo semestre. Il Tribunale ha ordinato all’INPS di cessare la condotta discriminatoria e di pubblicizzare il provvedimento sul proprio sito internet.

Estensione del beneficio ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

Secondo il Tribunale, l’art. 13, comma 1, della legge n. 97/2013 non esclude il riconoscimento del beneficio per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore, poiché il diritto deve ritenersi già sussistente in capo ai soggiornanti di lungo periodo anche prima della legge di recepimento della direttiva 2003/109/CE. La decisione è supportata anche da una lettura comunitariamente orientata dell’art. 9, comma 12, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.lgs. n. 3/2007.

Effetti della pronuncia sui pagamenti

Per ottemperare all’ordinanza, immediatamente esecutiva, e in coerenza con le indicazioni ministeriali, l’INPS comunicherà che metterà in pagamento tutti i dispositivi inviati dai Comuni, inclusi quelli relativi al primo semestre 2013. L’ente specifica che agirà come mero pagatore della prestazione, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, ai quali resta la potestà concessiva e la valutazione autonoma delle domande.

Aggiornamenti informatici e monitoraggio finanziario

A seguito dell’ampliamento della platea dei beneficiari disposto dall’art. 13, comma 1, della legge n. 97/2013, l’Istituto sta integrando i servizi informatici per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il monitoraggio degli effetti finanziari previsto dal comma 3. L’aggiornamento riguarderà la struttura dei dati trasmessi, con l’inserimento delle informazioni sulla cittadinanza del richiedente e dei familiari; le modalità saranno comunicate tramite il portale istituzionale dedicato ai Comuni.

Persistenza delle disposizioni della circolare n. 4/2014

Per tutto ciò che non è stato oggetto della pronuncia giudiziale, restano valide le disposizioni contenute nella circolare n. 4 del 15 gennaio 2014. L’Istituto si riserva ulteriori comunicazioni qualora il giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di Milano conduca a diversi orientamenti giurisprudenziali.

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