Circolare numero 98 del 06-08-2014
La legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha prorogato per l’anno 2012 i benefici previsti dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 75866 del 2 settembre 2013, che ha dato attuazione a tale proroga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per fruire, per il solo anno 2012, di tre benefici introdotti dalla legge 191/2009 e prorogati dal DM 75866/2013: riduzione contributiva per assunzioni di lavoratori over 50 titolari di indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, prolungamento di agevolazioni per taluni rapporti già in essere con lavoratori in mobilità o over 50 con almeno 35 anni di contribuzione, e contributo mensile per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di disoccupati beneficiari di indennità o trattamento speciale edile. Sono indicati requisiti, durata, limiti di spesa, cumulo con altre agevolazioni, criteri di priorità in caso di risorse insufficienti, modalità telematiche di domanda e termini procedurali per le sedi INPS.
Benefici contributivi per assunzioni e prosecuzioni di rapporti di lavoro di lavoratori disoccupati – annualità 2012
Benefici contributivi per assunzioni e prosecuzioni di rapporti di lavoro di lavoratori disoccupati – annualità 2012
La circolare definisce le modalità operative per fruire, con riferimento al solo anno 2012, di alcune agevolazioni contributive introdotte dalla legge 191/2009 e rese operative dal DM 75866/2013. Le misure riguardano l’assunzione di lavoratori over 50 titolari di indennità di disoccupazione non agricola, il prolungamento di riduzioni contributive per taluni rapporti già in essere e un contributo mensile per specifiche assunzioni a tempo pieno e indeterminato.
Quadro normativo e ambito temporale
La disciplina richiamata deriva dai commi 134 e 151 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, che avevano introdotto benefici sperimentali connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati in situazioni particolari. Tali benefici, previsti originariamente per il 2010 e prorogati per il 2011, sono stati estesi al 2012 dall’art. 33, comma 25, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e disciplinati dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 75866 del 2 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2014. La circolare specifica che non vi è stata ulteriore proroga per il 2013.
Riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori over 50
Il primo beneficio riguarda le assunzioni, effettuate nel corso del 2012, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, abbiano compiuto 50 anni e siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’art. 19, comma 1, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Il beneficio spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato o di proroga a tempo determinato, effettuate nel 2012, di un rapporto originariamente instaurato a termine, purché il lavoratore fosse già destinatario dell’indennità alla data dell’assunzione e abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione o della proroga. La circolare precisa, con nota esplicativa, che se il lavoratore aveva già compiuto 50 anni all’atto dell’originaria assunzione a termine, il beneficio spetta sia per il rapporto originario sia per la successiva proroga o trasformazione; se invece i 50 anni sono maturati solo alla data della proroga o trasformazione, l’agevolazione vale solo da quel momento.
Per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal 18 luglio 2012, il diritto è subordinato al rispetto delle norme sul diritto di precedenza alla riassunzione. La durata dell’agevolazione coincide con quella del rapporto di lavoro, comunque non oltre il 31 dicembre 2012; nel caso di proroga di un rapporto già agevolato ai sensi della legge 191/2009, il beneficio non può superare complessivamente dodici mesi. Lo stanziamento assegnato per il 2012 è pari a 769.453,38 euro. Restano esclusi i casi in cui siano applicabili direttamente gli incentivi di cui agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991.
Prolungamento delle riduzioni contributive per rapporti già in essere
Il secondo istituto riguarda la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, originariamente assunti dalle liste di mobilità oppure mentre beneficiavano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva utile al diritto al trattamento pensionistico.
Per i lavoratori assunti in mobilità, l’agevolazione spetta se il rapporto è semplicemente proseguito nel 2012 dopo la scadenza delle riduzioni contributive previste dagli artt. 8, comma 2, o 25, comma 9, della legge 223/1991, ovvero se nel 2012 è stata disposta una proroga a termine oltre i dodici mesi consentiti dall’art. 8, comma 2. Per i lavoratori assunti nel 2010 o nel 2011 con almeno 50 anni e titolari dell’indennità ordinaria, il beneficio si applica se il rapporto è proseguito nel 2012 dopo la scadenza della riduzione prevista dall’art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 191/2009, oppure se dal 1° gennaio 2012 è stata disposta una proroga o una trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
Il beneficio prosegue oltre la scadenza originaria delle agevolazioni precedenti e fino alla maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012. La decorrenza varia in funzione dell’evento: dalla proroga o trasformazione, oppure, in caso di mera continuazione del rapporto, dal giorno successivo alla scadenza della precedente agevolazione. La misura non opera prima del maturare dei 35 anni di anzianità contributiva. Il limite di risorse stanziate per il 2012 è fissato in 37.506,17 euro.
Contributo mensile per assunzioni a tempo pieno e indeterminato
Il terzo beneficio riguarda le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel 2012 di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. È riconosciuto anche in caso di trasformazione, nel corso del 2012, di un rapporto a termine già instaurato in rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Per le assunzioni, proroghe e trasformazioni dal 18 luglio 2012 si applica il vincolo del rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione. Il contributo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Il tetto di spesa per l’anno 2012 è pari a 794.629 euro e il beneficio è erogato tramite conguaglio con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti. La circolare precisa inoltre che il contributo è cumulabile con le riduzioni contributive previste dalla normativa vigente, comprese quelle di cui all’art. 2, comma 134, della legge 191/2009.
Verifica delle risorse e formazione delle graduatorie
L’INPS è tenuto a verificare, per ciascuna domanda, la disponibilità delle risorse stanziate dal DM 75866/2013. La verifica avviene sulla base dell’onere presumibile del beneficio per il singolo lavoratore, ricavato dall’importo della retribuzione lorda indicato nella dichiarazione di responsabilità e nei flussi UniEmens e DMAG.
Se le risorse risultano insufficienti, il beneficio viene riconosciuto secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato. Nel caso della semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere, si considera la data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, la data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva. La Direzione generale forma per ciascun beneficio un elenco delle aziende istanti e, ove necessario, pubblica graduatorie nazionali dei datori di lavoro ammessi.
Presentazione delle domande e adempimenti delle sedi
Per accedere ai benefici, i datori di lavoro devono presentare una domanda contenente una dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle condizioni di legge. La presentazione è esclusivamente telematica, tramite l’applicazione DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente, accessibile dal sito INPS nella sezione dedicata ai servizi online per aziende, consulenti e professionisti.
L’inoltro deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare, indicata come 30 settembre 2014. La circolare richiama espressamente l’obbligo di presentare nuovamente la domanda nel termine, anche se in precedenza sia stata trasmessa erroneamente.
Le sedi INPS devono completare l’istruttoria seguendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011 e concludere gli adempimenti, rigettando l’istanza o trasmettendola alla Direzione generale per la verifica finanziaria, entro il 31 ottobre 2014.
Istruzioni contabili
Per gli aspetti contabili, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio INPS n. 8773 del 13 aprile 2011.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare richiama i commi 134 e 151 dell’art. 2 della legge 191/2009, che hanno introdotto benefici sperimentali per l’assunzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con particolari categorie di disoccupati. Tali benefici, inizialmente previsti per il 2010 e prorogati per il 2011, sono stati estesi al 2012 dall’art. 33, comma 25, della legge 183/2011 e disciplinati operativamente dal DM 75866 del 2 settembre 2013. Non risultano ulteriori proroghe per il 2013.
Riduzione contributiva per assunzione di over 50 disoccupati
Il beneficio spetta per assunzioni effettuate nel 2012, a tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time, di lavoratori che al momento dell’assunzione abbiano compiuto 50 anni e siano titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari. Il beneficio si applica anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di proroga di un rapporto a termine già instaurato, purché il lavoratore fosse già destinatario dell’indennità alla data dell’assunzione originaria e abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione/proroga. Per assunzioni, proroghe e trasformazioni dal 18 luglio 2012 occorre rispettare le norme sul diritto di precedenza. La durata coincide con quella del rapporto, comunque non oltre il 31 dicembre 2012, e in caso di proroga di rapporto già agevolato non può superare complessivamente dodici mesi. Lo stanziamento per il 2012 è pari a 769.453,38 euro e il beneficio non si applica se spettano già gli incentivi previsti dagli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991.
Prolungamento delle riduzioni contributive per rapporti già in essere
Il prolungamento riguarda la prosecuzione di rapporti con dipendenti già in forza, originariamente assunti da liste di mobilità o mentre beneficiavano dell’indennità di disoccupazione non agricola e con almeno 50 anni di età, purché abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva utile al pensionamento. Per i lavoratori assunti in mobilità, il beneficio spetta se il rapporto è semplicemente proseguito nel 2012 dopo la scadenza delle riduzioni ex legge 223/1991, oppure se è stato prorogato nel 2012 oltre i dodici mesi previsti. Per i lavoratori assunti nel 2010 o 2011 con over 50 e indennità ordinaria, il beneficio spetta se il rapporto è proseguito, prorogato dal 1° gennaio 2012 o trasformato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2012 dopo la scadenza delle riduzioni ex legge 191/2009. Il beneficio si estende oltre la scadenza originaria fino alla maturazione del diritto a pensione e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, decorre secondo il tipo di evento agevolato e non opera prima del perfezionamento del requisito contributivo. Il limite di spesa per il 2012 è pari a 37.506,17 euro.
Contributo mensile per assunzione a tempo pieno e indeterminato
Il contributo spetta per assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel 2012 di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o del trattamento speciale di disoccupazione edile. È ammesso anche per trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di rapporti a termine instaurati in precedenza. Per gli eventi dal 18 luglio 2012 valgono le regole sul diritto di precedenza. Il beneficio dura quanto la residua durata del trattamento spettante al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; è riconosciuto entro il tetto di 794.629 euro per il 2012 ed è fruito mediante conguaglio con i contributi dovuti. È inoltre cumulabile con le altre riduzioni contributive previste dalla normativa vigente, comprese quelle dell’art. 2, comma 134, della legge 191/2009.
Verifica delle risorse finanziarie e criteri di priorità
L’INPS verifica la disponibilità delle risorse per ciascuna domanda sulla base della dichiarazione di responsabilità e dei dati retributivi riportati in UniEmens e DMAG. Se i fondi non sono sufficienti, la concessione avviene secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga o della trasformazione; per la mera continuazione del rapporto si considera la data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se successiva, la data di maturazione dei 35 anni di contribuzione. La Direzione generale forma elenchi per ciascun beneficio e, in caso di insufficienza delle risorse, pubblica graduatorie nazionali dei datori di lavoro ammessi.
Domande telematiche e adempimenti delle sedi
Le domande devono essere presentate dai datori di lavoro in via telematica tramite l’applicazione DiResCo sul sito INPS, con autenticazione mediante codice fiscale e PIN e compilazione della dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dei requisiti. Il termine per l’inoltro è fissato alla fine del mese successivo alla pubblicazione della circolare, indicata come 30 settembre 2014; le domande vanno comunque ripresentate entro il termine anche se già inoltrate erroneamente. Le sedi devono concludere l’istruttoria, rigettando le istanze o trasmettendole alla Direzione generale per la verifica finanziaria, entro il 31 ottobre 2014, così da consentire la rapida pubblicazione delle graduatorie.
Istruzioni contabili
Per gli aspetti contabili la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio INPS n. 8773 del 13 aprile 2011.
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