Circolare numero 99 del 08-08-2014
1. Quadro normativo 2. Fondi di solidarietà 2.1 I Fondi di solidarietà ex articolo 3, comma 4 2.2 Adeguamento dei Fondi esistenti ex articolo 3, comma 42 e seguenti 2.3 I Fondi facoltativi ex articolo 3, comma 12 2.4 I Fondi alternativi ex articolo 3, comma 14 2.5 Il Fondo residuale ex articolo 3, comma 19 2.6 Ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà ex articolo 3 3. Prestazioni 3.1 Contribuzione correlata 4. Finanziamento 5. Comitato amministratore 6. Principio del pareggio di bilancio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce il quadro normativo dei Fondi di solidarietà introdotti dalla riforma del mercato del lavoro, illustrandone l’obbligatorietà o facoltatività, le ipotesi di adeguamento dei fondi già esistenti, il Fondo residuale, l’ambito di applicazione, le prestazioni, la contribuzione correlata, il finanziamento, la governance e il principio di equilibrio di bilancio. Vengono inoltre richiamate le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 e le successive abrogazioni normative, con indicazione delle principali decorrenze e condizioni operative per datori di lavoro e lavoratori.
Fondi di solidarietà INPS ex art. 3 L. 92/2012
Fondi di solidarietà ex art. 3 L. 92/2012
La circolare riepiloga la disciplina dei Fondi di solidarietà introdotti dalla riforma del mercato del lavoro, come strumento di tutela del reddito per i lavoratori dei settori esclusi dalla cassa integrazione o, in alcuni casi, come modello facoltativo o alternativo rispetto ai sistemi già esistenti. Vengono inoltre richiamate le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 e le regole operative su prestazioni, contribuzione e governance.
Quadro normativo
L’articolo 3 della legge n. 92/2012 prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative stipulino accordi e contratti collettivi per istituire Fondi di solidarietà destinati a garantire sostegno al reddito nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali Fondi operano nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione o riduzione/trasformazione dell’attività.
La legge n. 147/2013, art. 1, comma 185, ha modificato la disciplina sopprimendo il termine del 31 ottobre 2013 collegato alle procedure di costituzione e adeguamento dei Fondi obbligatori, alternativi e residuali, nonché dei Fondi esistenti di cui alla legge n. 662/1996.
Tipologie di Fondi previste dalla norma
La disciplina distingue diverse fattispecie:
- Fondi di solidarietà obbligatori ex art. 3, comma 4, per i settori non coperti da integrazione salariale e per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
- Adeguamento dei Fondi esistenti ex comma 42, tramite decreti non regolamentari ministeriali che recepiscono gli accordi collettivi.
- Fondi facoltativi ex comma 12, che possono essere costituiti anche nei settori già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.
- Fondi alternativi ex comma 14, per settori con consolidati sistemi di bilateralità, come l’artigianato.
- Fondo residuale ex comma 19, attivato dal 1° gennaio 2014 per i settori, le tipologie di datori di lavoro e le classi dimensionali superiori a 15 dipendenti non coperti da cassa integrazione e privi di accordi di settore.
Adeguamento dei Fondi esistenti
I Fondi istituiti ai sensi della legge n. 662/1996 devono essere adeguati alla disciplina della legge n. 92/2012 mediante decreti ministeriali non regolamentari, di concerto tra Ministero del lavoro e Ministero dell’economia e delle finanze. La circolare richiama in particolare:
- il Fondo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, da adeguare sulla base di specifici accordi collettivi;
- il Fondo del trasporto ferroviario, disciplinato dall’art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997.
L’entrata in vigore dei decreti di adeguamento determina l’abrogazione del decreto regolamentare del Fondo preesistente. Dal 1° gennaio 2014 risultano abrogate anche alcune disposizioni del sistema previgente, mentre il Fondo speciale del trasporto aereo resta in vigore per effetto dell’abrogazione del comma 47, lett. c), dell’art. 3 della legge n. 92/2012 ad opera del DL n. 145/2013 convertito dalla legge n. 9/2014.
Fondi facoltativi e Fondi alternativi
I Fondi facoltativi possono essere costituiti, con le medesime modalità previste per i Fondi obbligatori, anche in settori già coperti da integrazioni salariali. La loro funzione è quella di assicurare:
- tutele integrative rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o ai trattamenti di integrazione salariale;
- assegni straordinari per il sostegno del reddito, nell’ambito dei processi di esodo, per i lavoratori che maturino i requisiti pensionistici entro cinque anni;
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o dell’Unione europea.
I Fondi alternativi possono essere istituiti, in sostituzione del modello ordinario, nei settori in cui siano già operanti sistemi di bilateralità consolidati. Gli accordi collettivi devono prevedere misure di tutela reddituale in costanza di rapporto in caso di riduzione o sospensione dell’attività. La disciplina richiede inoltre:
- un’aliquota di finanziamento ordinario non inferiore allo 0,20%;
- la definizione delle prestazioni in base alle disponibilità del Fondo;
- l’eventuale adeguamento dell’aliquota o la rideterminazione delle prestazioni in relazione all’andamento della gestione;
- la possibilità di far confluire una quota del contributo dell’eventuale Fondo interprofessionale;
- criteri e requisiti per la gestione dei Fondi.
Per tali fondi, un decreto non regolamentare di Ministero del lavoro e Ministero dell’economia, sentite le parti sociali, definisce criteri di professionalità e onorabilità dei gestori e regole contabili, con funzione di rafforzamento dei controlli.
Fondo residuale
Il Fondo residuale è previsto per garantire una tutela minima laddove non siano stati stipulati accordi per Fondi di solidarietà di settore. Garantisce un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, con durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili nel biennio mobile, per causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
La legge di stabilità 2014 stabilisce che, se successivamente vengono sottoscritti accordi per costituire un Fondo di solidarietà ex comma 4 per settori già coperti dal Fondo residuale, i datori di lavoro interessati cessano di essere soggetti a tale disciplina dalla data di decorrenza del nuovo Fondo. Rimane però ferma la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate e dei contributi già versati o dovuti.
È inoltre prevista la sospensione dell’obbligo contributivo al Fondo residuale dal 1° gennaio 2014, per i settori interessati da procedure in corso finalizzate alla costituzione o all’adeguamento di Fondi bilaterali. La sospensione opera fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Se il Fondo non viene costituito entro tale data, l’obbligo contributivo è ripristinato anche per i periodi sospesi; per tale periodo non sono riconosciute le prestazioni del Fondo residuale.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione dei Fondi è determinato dai decreti interministeriali sulla base degli accordi collettivi e riguarda settore di attività, natura giuridica del datore di lavoro e classe dimensionale. Il superamento della soglia occupazionale si verifica mensilmente sulla media del semestre precedente.
Nel computo dei dipendenti rientrano, in linea generale, tutti i lavoratori di qualunque qualifica, compresi dirigenti e lavoratori a domicilio, con esclusione di:
- apprendisti;
- assunti con contratto di inserimento o reinserimento lavorativo.
Il lavoratore assente non retribuito è escluso dal computo solo se sostituito da altro lavoratore, che in tal caso va computato. Per le aziende di nuova costituzione e nei casi di trasferimento d’azienda, il requisito si calcola in relazione ai mesi di attività se inferiori al semestre; nel semestre si computano anche soste di attività e sospensioni stagionali.
Prestazioni previste
I Fondi di solidarietà ex comma 4 assicurano un assegno ordinario con importo almeno pari all’integrazione salariale e durata massima non inferiore a un ottavo delle ore lavorabili nel biennio mobile, comunque entro i limiti di durata massima previsti dalla legge n. 164/1975.
Possono inoltre essere riconosciute:
- prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in relazione alle integrazioni salariali;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, in favore di lavoratori che maturino i requisiti pensionistici entro cinque anni;
- contributi per programmi di formazione, riconversione o riqualificazione professionale.
La circolare richiama inoltre, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, un’indennità per i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, subordinata a:
- possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012;
- intervento integrativo dei Fondi ex comma 4 e ex comma 14 pari almeno al 20% dell’indennità;
- durata massima di 90 giornate nel biennio mobile.
La misura non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di cassa integrazione guadagni né ai lavoratori a tempo indeterminato con sospensioni programmate e part-time verticale.
Contribuzione correlata
Durante l’erogazione dell’assegno ordinario, i Fondi ex comma 4 e comma 19 versano alla gestione previdenziale obbligatoria del lavoratore la contribuzione correlata. La stessa contribuzione può essere prevista anche per le prestazioni integrative e per gli assegni straordinari.
La contribuzione è determinata secondo il criterio dell’art. 40 della legge n. 183/2010, attribuendo per ciascuna settimana un valore retributivo pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l’evento, calcolata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Finanziamento dei Fondi
I decreti istitutivi devono prevedere tre forme di finanziamento, soggette alle regole della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi:
- contributo ordinario, ripartito per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore, determinato in misura idonea a garantire risorse adeguate e continuative;
- contributo addizionale, dovuto dal datore di lavoro che utilizza l’assegno ordinario per riduzione o sospensione dell’attività, nella misura fissata dai decreti e comunque non inferiore all’1,5% delle retribuzioni perse;
- contributo straordinario, dovuto per finanziare gli assegni straordinari e la relativa contribuzione correlata.
Per i Fondi istituiti nei settori già coperti da integrazioni salariali, gli accordi possono prevedere, dal 1° gennaio 2017, un’aliquota dello 0,30% delle retribuzioni imponibili a carico delle imprese soggette alle norme sull’indennità di mobilità.
Comitato amministratore
Ogni Fondo ex art. 3, comma 4, è gestito da un Comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali stipulanti, in numero complessivo non superiore a dieci, oltre a due dirigenti ministeriali in rappresentanza di Ministero del lavoro e Ministero dell’economia.
I membri non possono cumulare tale funzione con cariche sindacali e non percepiscono compensi o rimborsi. Il Comitato è nominato con decreto ministeriale, resta in carica quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo ed elegge il Presidente al proprio interno.
Le principali attribuzioni comprendono:
- predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e dei bilanci tecnici;
- deliberazione sugli interventi e sui trattamenti;
- proposte su contributi, interventi e trattamenti;
- vigilanza su contributi, ammissioni ed erogazioni;
- decisione dei ricorsi in unica istanza;
- ogni ulteriore compito demandato da leggi o regolamenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano il Collegio sindacale dell’INPS e il Direttore generale dell’Istituto o un delegato, con voto consultivo. In caso di profili di illegittimità, il Direttore generale dell’INPS può sospendere l’esecuzione della delibera entro cinque giorni; il Presidente dell’INPS decide entro tre mesi se confermarla o annullarla, altrimenti la delibera diviene esecutiva.
Pareggio di bilancio e controlli finanziari
I Fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 devono chiudere in pareggio e non possono erogare prestazioni in assenza di disponibilità. Gli interventi sono concessi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie e nei limiti delle risorse acquisite.
I Fondi ex commi 4 e 19 devono presentare sin dalla costituzione bilanci di previsione a otto anni, basati sul più recente documento di economia e finanza e sulla relativa nota di aggiornamento. Sulla base di tali previsioni, il Comitato può proporre modifiche alle prestazioni o all’aliquota contributiva.
Le modifiche sono adottate anche in corso d’anno con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dell’economia, previa verifica delle compatibilità finanziarie. Se necessario per assicurare il pareggio o coprire prestazioni già deliberate o da deliberare, l’aliquota può essere modificata anche senza proposta del Comitato. In mancanza di adeguamento contributivo, l’INPS deve sospendere l’erogazione delle prestazioni eccedenti.
Gli oneri di amministrazione di ciascun Fondo sono determinati secondo i criteri del regolamento di contabilità dell’INPS.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dei Fondi
L’art. 3 della legge n. 92/2012 prevede la costituzione, tramite accordi e contratti collettivi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, di Fondi di solidarietà destinati a garantire forme di sostegno al reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione. La legge di stabilità 2014 ha modificato il quadro, sopprimendo il termine del 31 ottobre 2013 per le procedure di costituzione e adeguamento dei Fondi.
Tipologie di Fondi: obbligatori, esistenti, facoltativi, alternativi e residuale
La circolare distingue i Fondi obbligatori per i settori non coperti da integrazione salariale, i fondi esistenti da adeguare con decreti ministeriali, i fondi facoltativi per settori già coperti dalla cassa integrazione, i fondi alternativi per settori con consolidati sistemi di bilateralità e il Fondo residuale attivato dal 1° gennaio 2014 per i comparti privi di accordi costitutivi.
Ambito di applicazione e platea dei datori di lavoro
L’obbligo di istituzione riguarda i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Il superamento della soglia si verifica mensilmente sulla media del semestre precedente; nel computo rientrano tutte le qualifiche, con esclusione di apprendisti e contratti di inserimento/reinserimento, secondo le regole illustrate.
Prestazioni e sostegno al reddito
I Fondi garantiscono un assegno ordinario almeno pari all’integrazione salariale, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore lavorabili nel biennio mobile e nei limiti massimi previsti dalla normativa richiamata. Possono inoltre prevedere prestazioni integrative, assegni straordinari per l’esodo e contributi a programmi formativi. Per il periodo 2013-2015 è prevista in via sperimentale un’indennità per i lavoratori sospesi, con intervento integrativo dei Fondi pari almeno al 20% e durata massima di 90 giornate nel biennio mobile.
Finanziamento, contribuzione correlata e governance
Il finanziamento è articolato in contributo ordinario, contributo addizionale e contributo straordinario. Durante l’erogazione delle prestazioni è dovuta la contribuzione correlata alla gestione previdenziale del lavoratore. Ogni Fondo è amministrato da un Comitato con rappresentanti delle parti sociali e delle amministrazioni, titolare di funzioni di gestione, vigilanza e decisione sui ricorsi, con controlli e poteri di sospensione delle delibere da parte dell’INPS.
Pareggio di bilancio e limiti finanziari
I Fondi devono operare in pareggio di bilancio e possono erogare prestazioni solo nei limiti delle risorse disponibili e delle riserve costituite. È richiesto un bilancio di previsione a otto anni; in caso di necessità, aliquote e prestazioni possono essere adeguate con decreto direttoriale, anche senza proposta del Comitato, mentre l’INPS deve bloccare le prestazioni in eccedenza in mancanza di copertura.
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