Sentenza n. 382/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2265/2023 del 24.05.2023 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, n. 2265/2023, recante condanna al pagamento di euro 37.009,73
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, n. 2265 del 24 maggio 2023, che aveva condannato il Comune di Giarre al pagamento di euro 37.009,73 a titolo risarcitorio. Il titolo era passato in giudicato, come attestato il 13 settembre 2023, ed era stato notificato all’amministrazione il 31 luglio 2023. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, il Comune non aveva eseguito il giudicato e, pur ritualmente intimato, non si era costituito né aveva fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti: esistenza del giudicato, rituale notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata prova dell’esecuzione da parte dell’amministrazione. Ha ordinato al Comune di Giarre di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, senza facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario è tenuto ad accettare l’incarico salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice; non gli spetta alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l’amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’ente pubblico mediante giudizio di ottemperanza.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza definito con la sentenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996 e l’amministrazione non abbia provato di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo tra le risorse interne dell’amministrazione inadempiente, per contenere ulteriori esborsi potenzialmente configurabili come danno erariale.
- L’incarico di commissario ad acta conferito al segretario generale dell’amministrazione inadempiente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso ulteriore.
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