Cassazione Penale, Sentenza n. 33686/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che, riformando parzialmente la decisione del G.u.p. di Siena, aveva rideterminato la pena complessiva riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli già accertati con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Parma, emessa all'esito di rito abbreviato il 21 settembre 2023 e divenuta irrevocabile il 6 novembre 2023. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la pena fosse stata calcolata erroneamente perché la Corte territoriale non aveva applicato l'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la sentenza di condanna pronunciata all'esito di rito abbreviato e non impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che la sentenza del 21 settembre 2023 era divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e per mancata impugnazione dell'imputato e del difensore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha affermato che la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. è applicabile retroattivamente, in quanto disciplina sostanziale più favorevole, alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, purché il termine per impugnare sia scaduto successivamente a tale entrata in vigore e l'impugnazione non sia stata proposta. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena e ha rideterminato direttamente la sanzione in anni 6, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.833,00 di multa, applicando l'ulteriore riduzione di un sesto limitatamente all'aumento relativo al reato satellite giudicato con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Parma.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
La disposizione introduce una riduzione premiale della pena per le condanne emesse all'esito di rito abbreviato non impugnate dall'imputato e dal difensore; la Corte ne riconosce la natura sostanziale e l'applicabilità retroattiva quando più favorevole, salvo il limite del giudicato.
art. 671 c.p.p.
La norma rileva nel procedimento di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse e impone di considerare, nella rideterminazione della pena, i benefici sanzionatori spettanti per le singole condanne.
art. 81 c.p.
La disposizione è applicata per determinare l'aumento della pena relativo al reato satellite nell'ambito della continuazione.
art. 2, quarto comma, c.p.
La disciplina più favorevole si applica retroattivamente, con il limite delle sentenze coperte da giudicato.
art. 676, comma 1, c.p.p.
Individua la competenza del giudice dell'esecuzione per provvedere sulla riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Consente che il giudice dell'esecuzione provveda de plano sulla richiesta di riduzione della pena.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Costituisce il fondamento processuale dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.
Massime di principio
- La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. costituisce una disciplina sostanziale più favorevole e si applica retroattivamente ai sensi dell'art. 2, quarto comma, c.p., salvo il limite del giudicato.
- Il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto è applicabile alle sentenze di condanna emesse all'esito di rito abbreviato che siano divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, quando il termine per impugnare sia scaduto dopo tale entrata in vigore e né l'imputato né il difensore abbiano proposto impugnazione.
- Quando la pena viene rideterminata per il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, il giudice deve considerare anche la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per la condanna emessa all'esito di rito abbreviato e non impugnata.
- Se l'omessa applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. richiede soltanto un ricalcolo aritmetico della pena e non valutazioni di merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la pena.
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