Sentenza n. 746/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme e all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato il Ministero, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per il valore complessivo di 1.500 euro e al pagamento di una somma pari a undici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, quantificata in 2.147,12 euro mensili, a titolo risarcitorio per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite di 36 mesi. Il titolo era passato in giudicato, era stato notificato e il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme stabilite nel titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'esatta entità del capitale residuo e degli interessi deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo gli artt. 1282 e seguenti c.c. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni dalla richiesta del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Regolano la misura e la decorrenza degli interessi dovuti; nel giudizio di ottemperanza l'Amministrazione deve verificarne l'esatta quantificazione in base al titolo e alla legge, senza essere vincolata ai conteggi unilaterali del creditore.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la regolazione delle spese processuali e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili, inclusa la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro non costituisce né accerta autonomamente il credito, ma mira a renderne effettivo il soddisfacimento sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione debitrice: l'importo dovuto deve essere ricalcolato secondo il titolo, la legge e la corretta misura e decorrenza degli interessi.
- Decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento, assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva demandata; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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