Cassazione Civile, Ordinanza n. 07106/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, confermata in sede di reclamo dalla Corte d’Appello. I reclamanti sostenevano di non essere soggetti a fallimento perché la società sarebbe rientrata nei parametri di non fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, lett. c), L.F., allegando in particolare gli ultimi bilanci e lo stato passivo esecutivo, dai quali emergevano debiti inferiori alla soglia di legge. La Corte d’Appello aveva però ritenuto inattendibili i bilanci e la contabilità prodotta, osservando che non erano stati appostati gli interessi passivi sui debiti bancari e verso INAIL, né le sanzioni civili, e che anche il libro giornale presentava importi invariati nel tempo. Nel ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), L.F., oltre a erronea valutazione delle prove e della motivazione, lamentando che il giudice d’appello non avrebbe dato adeguato rilievo ai dati contabili oggettivi prodotti e avrebbe ingiustamente escluso la prova della non fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui i bilanci depositati dall’imprenditore costituiscono prova privilegiata della non fallibilità, ma non prova legale: il giudice può valutarne l’attendibilità ex art. 116 c.p.c. e, se li reputa motivatamente inattendibili, resta a carico dell’imprenditore la prova dei requisiti di non fallibilità. Nel caso concreto, la motivazione d’appello era ritenuta congrua perché fondata sulla mancata contabilizzazione degli interessi passivi e delle sanzioni civili, con conseguente inattendibilità dei dati esposti. Il ricorso è stato inoltre giudicato generico, poiché non si confrontava specificamente con tale ratio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. c), L.F.
I requisiti di non fallibilità devono essere provati dall’imprenditore; i bilanci possono fungere da prova privilegiata ma non vincolano il giudice, che può valutarne l’attendibilità.
art. 15, comma 4, L.F.
I bilanci degli ultimi tre esercizi depositati dall’imprenditore sono strumento probatorio privilegiato per dimostrare la non fallibilità.
art. 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove secondo il prudente apprezzamento e può reputare inattendibili i dati contabili contenuti nei bilanci.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso e delle memorie.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della prova della non fallibilità, i bilanci depositati dall’imprenditore sono un mezzo di prova privilegiato ma non hanno efficacia di prova legale, sicché il giudice può disattenderli se emergono elementi concreti di inattendibilità.
- Se il giudice motiva in modo specifico l’inattendibilità delle scritture contabili, l’imprenditore resta onerato di fornire ulteriore prova dei requisiti dimensionali o patrimoniali che escludono il fallimento.
- In cassazione, la censura contro la valutazione di attendibilità dei bilanci è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica alla motivazione.
- La mancata contabilizzazione di poste rilevanti, come interessi passivi e accessori del debito, può legittimare il giudizio di inattendibilità della situazione debitoria esposta in bilancio e nelle scritture contabili.
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