Cassazione Penale, Sentenza n. 23935/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il caso riguarda un detenuto condannato all'ergastolo per reati particolarmente gravi che aveva chiesto un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen. Dopo il diniego del Magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo ritenendo decisivi l'elevatissimo disvalore dei fatti, la persistente assenza di un'adeguata revisione critica e la mancata emersione di una reale resipiscenza, nonostante la lunga detenzione, le attività intramurarie svolte e un recente permesso di necessità concesso per la laurea. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avesse valorizzato il positivo percorso rieducativo intrapreso in carcere, l'interruzione dei legami con il contesto criminale, le relazioni trattamentali favorevoli e la documentata maturazione critica maturata nel tempo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretto il giudizio del Tribunale di sorveglianza, che aveva escluso i presupposti per il permesso premio sulla base della gravità eccezionale dei reati, dell'assenza di una compiuta revisione critica e della persistente ambiguità del percorso trattamentale, giudicando non consentita in sede di legittimità la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio in senso più favorevole al detenuto.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Il permesso premio ha funzione propulsiva e rieducativa; può essere concesso solo in presenza di regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità rispetto a interessi affettivi, culturali o di lavoro del detenuto, valutati in concreto e in relazione al trattamento complessivo.
art. 27, terzo comma, Cost.
art. 27, terzo comma, Cost.
La disciplina del permesso premio deve essere letta in coerenza con la finalità rieducativa della pena.
Corte cost., sent. n. 306 del 1993
Richiamata come fondamento del collegamento tra permesso premio, libertà personale del condannato e finalità rieducativa del trattamento.
Corte cost., sent. n. 504 del 1995
Richiamata per affermare che il permesso premio ha natura plurifunzionale e una peculiare finalizzazione immediata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
Sez. 1, n. 36546 del 09/04/2018, Corrias
il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto
Per la concessione del permesso premio occorre un accertamento in concreto della coerenza del beneficio con il trattamento rieducativo e con gli interessi del detenuto.
Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola
oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante
Nei casi di condanne per reati gravissimi e pena ancora lontana, il giudizio sull'assenza di pericolosità sociale va effettuato con particolare rigore, valorizzando anche l'assenza di una revisione critica.
Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso
è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di allarmante gravità e con fine pena lontana nel tempo, attribuendosi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica
Conferma che per reati di gravità eccezionale il giudizio sulla pericolosità sociale può essere più severo e la mancanza di revisione critica è indice negativo.
Massime di principio
- Il permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. non è un automatismo legato al mero decorso del tempo o alla regolare condotta intramuraria, ma richiede anche l'assenza attuale di pericolosità sociale e una concreta funzionalità del beneficio rispetto al percorso rieducativo.
- Nei casi di condanna per reati di particolare gravità, il giudizio sulla pericolosità sociale può essere compiuto con maggiore rigore e la mancanza di una revisione critica consolidata del vissuto criminoso costituisce elemento ostativo rilevante.
- Il percorso trattamentale positivo e le attività carcerarie, da soli, non bastano se non sono accompagnati da segni univoci e credibili di resipiscenza e di effettiva rielaborazione critica del fatto-reato.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio informativo in chiave più favorevole al detenuto quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia congrua e coerente con gli elementi acquisiti.
- La concessione del permesso premio richiede una valutazione concreta e complessiva del caso, ancorata a esigenze affettive, culturali o di lavoro e compatibile con gli obiettivi di risocializzazione del trattamento penitenziario.
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