Sentenza del 26/02/2018 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Prova nel processo penale - Perquisizione abitazione privata - Analogia con l'accesso in luoghi privati dei pubblici funzionari - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la rilevanza o l'utilizzabilità, nel processo tributario, di una perquisizione eseguita in un'abitazione privata, richiamando la disciplina penalistica della perquisizione quale mezzo di ricerca della prova e prospettando un'analogia con l'accesso dei pubblici funzionari nei luoghi privati. La sentenza esclude tale analogia: la perquisizione penale presuppone l'acquisizione di una notizia di reato, mentre l'accesso tributario è disciplinato autonomamente per finalità esclusivamente fiscali.
La decisione
La censura è stata ritenuta infondata o comunque non pertinente. Nel processo tributario il richiamo all'articolo 52 del D.P.R. 633/1972 non assume il significato di un'applicazione analogica delle norme sulla perquisizione penale, poiché tale disposizione disciplina specificamente l'accesso dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei luoghi privati per finalità fiscali. La decisione, per quanto emerge dal testo, ha quindi escluso l'equiparazione tra perquisizione penale e accesso tributario.
Norme richiamate
Articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma disciplina l'accesso degli organi dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza nei locali privati ai fini dell'accertamento fiscale. Non deve essere interpretata per analogia come disciplina della perquisizione penale, che ha presupposti e finalità differenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'accesso in locali privati eseguito per finalità fiscali va valutato principalmente secondo la disciplina tributaria applicabile, senza automatica assimilazione alla perquisizione penale.
- La perquisizione penale e l'accesso tributario sono istituti distinti: la prima è un mezzo di ricerca della prova collegato a una notizia di reato, mentre il secondo è uno strumento di controllo e accertamento fiscale.
- Il richiamo a garanzie o presupposti propri del processo penale non è sufficiente, da solo, a rendere illegittimo un accesso tributario, se questo è stato compiuto nell'ambito delle finalità e delle autorizzazioni previste dalla normativa fiscale.
- Per contestare validamente un accesso fiscale occorre verificare il rispetto dei requisiti specifici previsti dalla disciplina tributaria, inclusi i presupposti, le autorizzazioni e i limiti dell'attività svolta.
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