Sentenza del 26/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Biella
Diniego rimborso Iva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di rimborso, sostenendo che l’Amministrazione finanziaria non potesse più mettere in discussione il credito dopo la scadenza dei termini decadenziali per l’accertamento, in assenza di un precedente atto di contestazione. La questione riguardava quindi se la decadenza dal potere di accertamento impedisse all’ufficio di opporre, anche successivamente, l’inesistenza o l’infondatezza del credito richiesto a rimborso.
La decisione
La decisione ha riconosciuto che l’Amministrazione finanziaria conserva la facoltà di contestare il credito IVA anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento, quando tale contestazione avviene come eccezione nell’ambito della procedura di rimborso. I termini decadenziali riguardano l’esercizio dell’azione di controllo e di accertamento, ma non impediscono all’ufficio di negare un rimborso richiesto sulla base di un credito non spettante. È stato quindi applicato il principio secondo cui ciò che è temporaneo per l’azione può essere perpetuo per l’eccezione.
Norme richiamate
Principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum"
"Quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum"
La scadenza del termine entro cui l’Amministrazione può agire per accertare formalmente un debito non impedisce necessariamente alla stessa Amministrazione di opporre, in sede di rimborso, l’inesistenza o l’infondatezza di un credito vantato dal contribuente.
Termini decadenziali per l’accertamento tributario
I termini di decadenza limitano il potere dell’Amministrazione di emettere atti di accertamento o di controllo, ma non escludono automaticamente la possibilità di negare un rimborso richiesto sulla base di un credito che non risulti spettante.
Massime di principio
- La scadenza dei termini per l’accertamento non comporta necessariamente il riconoscimento definitivo di un credito fiscale esposto dal contribuente.
- Quando il contribuente chiede un rimborso, l’Amministrazione può verificare la fondatezza del credito e negarlo anche se non ha più la possibilità di emettere un autonomo atto di accertamento.
- Occorre distinguere tra l’azione dell’Amministrazione, soggetta a termini decadenziali, e l’eccezione con cui l’ufficio si oppone al pagamento di una somma richiesta dal contribuente.
- La dichiarazione del credito e la successiva istanza di rimborso non rendono il credito automaticamente intangibile: il contribuente deve comunque poter dimostrare che il credito esiste ed è legittimamente utilizzabile o rimborsabile.
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