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Sentenza

Sentenza del 26/02/2018 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 2008, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione annuale, sostenendo l'inesistenza giuridica della notifica per violazione dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, contestava che l'Agente della riscossione avesse inviato direttamente la cartella tramite il servizio postale senza la compilazione di una separata relata di notifica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo necessaria la notificazione tramite un agente notificatore. L'Agente della riscossione proponeva appello sostenendo invece che la ricevuta di ritorno della raccomandata, sottoscritta dall'agente postale, costituisse documentazione sufficiente della notifica.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agente della riscossione e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la notifica della cartella mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità, la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica, poiché l'avviso di ricevimento documenta l'attività dell'ufficiale postale e la corrispondenza tra destinatario e consegnatario. Il contribuente, rimasto contumace in appello, è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma prevede una modalità di notificazione alternativa, integralmente affidata all'Agente della riscossione e all'ufficiale postale. Quando viene utilizzato l'invio diretto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria una separata relata di notifica: l'avviso di ricevimento documenta l'esecuzione della notifica e la consegna al destinatario.

  • Cassazione, ordinanza n. 21558 del 2015

    La Corte di cassazione ha riconosciuto la validità della notifica della cartella mediante invio diretto con raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso e non richiede una distinta relata.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento di un autonomo agente notificatore.
  • In caso di invio diretto tramite raccomandata, l'avviso di ricevimento può svolgere la funzione probatoria normalmente assolta dalla relata di notifica.
  • La regolarità della notifica può essere desunta dall'esattezza dell'indirizzo, dalle annotazioni dell'agente postale e dalla documentazione di consegna o di compiuta giacenza.
  • La contestazione della notifica non è fondata soltanto sull'assenza di una relata separata, se la notifica è stata effettuata secondo la modalità postale direttamente prevista dalla legge.
  • Quando l'appello dell'Agente della riscossione viene accolto, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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