Sentenza del 26/02/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Processo tributario - Procedura amichevole - Convenzione europea relativa all'eliminazione della doppia imposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa fase arbitrale è stata ritenuta esperibile esclusivamente alle condizioni indicate: mancata proposizione del ricorso entro il termine oppure rinuncia al ricorso, purché non sia già intervenuta una decisione giudiziaria. In presenza di un ricorso ancora pendente o già definito con sentenza, la procedura arbitrale non può essere attivata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accesso alla fase arbitrale avviata nell'ambito della procedura amichevole prevista dalla Convenzione europea per eliminare la doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il principio affermato è che l'arbitrato può essere attivato soltanto quando l'impresa associata abbia lasciato scadere il termine per proporre ricorso contro la rettifica oppure vi abbia rinunciato, e comunque prima che sul ricorso sia intervenuta una sentenza.
Norme richiamate
Convenzione europea relativa all'eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate
La procedura amichevole e la successiva fase arbitrale costituiscono strumenti per eliminare la doppia imposizione, ma l'accesso all'arbitrato è subordinato alla rinuncia al ricorso interno o alla scadenza del relativo termine, e non è consentito dopo l'intervento di una sentenza.
Massime di principio
- La procedura arbitrale internazionale non può essere utilizzata parallelamente a un giudizio nazionale sul medesimo atto o dopo che tale giudizio sia stato definito con sentenza.
- Prima di attivare o proseguire la procedura amichevole, occorre verificare attentamente i termini per il ricorso interno e scegliere se proporlo oppure lasciarlo scadere o rinunciarvi, secondo quanto consentito dalla normativa applicabile.
- La rinuncia al ricorso deve intervenire prima della sentenza; una decisione giudiziaria già emessa impedisce, in linea generale, l'accesso alla fase arbitrale prevista dalla Convenzione.
- In situazioni analoghe, è necessario coordinare tempestivamente le iniziative giudiziarie nazionali con la procedura amichevole, evitando di mantenere contemporaneamente aperti rimedi incompatibili.
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