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Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 838/2024, emesso dal Tribunale di Benevento, pubblicato e depositato in pari data, notificato in data 22 ottobre 2024, non opposto, emesso decreto di esecutorietà in data 30 dicembre 2024, notificato in copia conforme in data 13 gennaio 2025;

Giustizia amministrativa202502829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento, dichiarato esecutivo e non opposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Benevento aveva ingiunto al Comune il pagamento, in suo favore quale difensore antistatario, di € 286,00 per esborsi e € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario e oneri di legge se dovuti. Ha dedotto l'inadempimento del Comune nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna a un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorrente ha provato la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., abbia valore di cosa giudicata e possa fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Poiché il Comune non ha provato l'adempimento, gli ha ordinato di pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta del ricorrente. Le spese della funzione commissariale, liquidate in € 300,00, sono state poste a carico del Comune. Il TAR ha riconosciuto, oltre alle somme oggetto del titolo e agli interessi, le spese successive funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori, ricomprendendole nelle spese del giudizio di ottemperanza; ha escluso invece le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché derivanti dalla libera scelta di una diversa forma di esecuzione. Ha accolto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo un'ulteriore somma pari agli interessi legali sulle somme complessivamente risultanti dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, non essendo stato allegato e provato il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di condannare l'amministrazione inadempiente al pagamento di un'ulteriore somma di denaro; nel caso concreto la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione per attribuirgli valore di cosa giudicata utile ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso ha consentito la proposizione della domanda di ottemperanza.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Gli interessi legali costituiscono la conseguenza ordinaria del ritardato pagamento di un debito di valuta.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La rivalutazione o il maggior danno può essere riconosciuto solo se il creditore lo allega e lo prova; nel caso concreto tale prova è mancata.

  • art. 1277 c.c.

    Le somme liquidate giudizialmente hanno natura di debito di valuta e sono soggette alla relativa disciplina.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto può fondare il giudizio amministrativo di ottemperanza quando sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; la mancata opposizione e la dichiarazione di esecutorietà gli attribuiscono valore di cosa giudicata ai fini dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario, l'amministrazione debitrice ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
  • Le spese successive al titolo giudiziale sono riconoscibili in ottemperanza soltanto se funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo o al compimento di atti accessori necessari all'introduzione del giudizio; restano escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, riconducibili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in difetto, fino all'insediamento del commissario ad acta.
  • Le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta: la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente e può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno non compensato dagli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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