Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49650/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato erroneamente prescritta la fattispecie più grave (ricettazione) relativa a fatti del 11/9/2012, computando un termine di prescrizione scaduto il 21/9/2021 senza tener conto dell'aggravante "recidiva reiterata infraquinquennale" (circostanza ad effetto speciale) che, incidendo sulla pena, allunga il termine di prescrizione. Il Procuratore generale ha sostenuto che, applicando correttamente l'aumento previsto per l'aggravante, il termine ordinario di prescrizione sarebbe stato di 13 anni e 4 mesi con scadenza il 11 gennaio 2026; inoltre ha richiamato la rilevanza di atti interruttivi, della proroga ex art.161 c.p. e della sospensione della prescrizione per irreperibilità dell'imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il Tribunale di Ravenna aveva anticipato ingiustificatamente il termine di prescrizione per il reato di ricettazione, omettendo di considerare l'aggravante ad effetto speciale e compiendo così una violazione di legge. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di prescrizione per la ricettazione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio in ordine al reato di ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata come norma del codice penale utile al calcolo della durata della prescrizione; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha rispettato i criteri di calcolo previsti dalla normativa sulla prescrizione

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamata tra le norme pertinenti alla determinazione del termine di prescrizione; la valutazione della Corte evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto degli aumenti derivanti dalle circostanze aggravanti

  • art. 160 cod. pen.

    Norma richiamata nell'ambito del calcolo della durata della prescrizione; la Corte ha sottolineato l'obbligo di computare le maggiorazioni quando rilevanti per la fattispecie

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di proroga della prescrizione; la Corte ha osservato che la pronuncia del Tribunale non ha considerato eventuali proroghe applicabili

  • art. 424 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dal ricorrente in relazione alla sospensione del processo per irreperibilità; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha correttamente valutato l'effetto sospensivo dell'irreperibilità sulla prescrizione

  • art. 474 cod. pen.

    Il ricorso non ha dedotto rilievi sulla sentenza con riferimento a questo reato (contraffazione), per cui la pronuncia non ha affrontato questioni di diritto relative a questo capo

Massime di principio

  • Quando in un capo di imputazione è contestata un'aggravante "ad effetto speciale" (es. recidiva che incide sulla pena), il relativo aumento della pena deve essere considerato anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
  • La dichiarazione di prescrizione è soggetta a rigoroso controllo di calcolo: omissioni nel computo (non considerare aggravanti, atti interruttivi, proroghe o sospensioni) possono determinare l'annullamento della decisione e la rinnovazione del giudizio.
  • L'irreperibilità dell'imputato può avere effetti sospensivi sulla prescrizione; il giudice deve verificare e motivare l'eventuale sospensione e le sue conseguenze temporali.
  • Il pubblico ministero può limitare il gravame a specifici profili (es. solo alla declaratoria di prescrizione per uno specifico reato); la Corte valuterà i motivi proposti senza estendere il controllo ad aspetti non dedotti.
  • In presenza di contestazioni complesse sulla prescrizione è necessario calcolare e documentare separatamente i termini ordinari, le maggiorazioni dovute ad aggravanti, gli eventuali atti interruttivi e le sospensioni, indicando le corrispondenti date di decorrenza e scadenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.