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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48674/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ceccherini ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione e dichiarato inammissibile l'istanza per violazione del termine ragionevole del processo. Lamentava che la custodia cautelare (iniziata il 15/07/2008 e poi ripristinata nel 2009) fosse stata illegittima ab origine per mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; sosteneva inoltre che l'assoluzione definitiva con formula "perché il fatto non sussiste" determinava il diritto all'indennizzo, non essendovi dolo o colpa grave a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di appello secondo cui, pur essendo intervenute sentenze assolutorie di merito, risultavano accertati plurimi e perduranti rapporti del Ceccherini con coindagati, operazioni bancarie su provvista di denaro di sospetta provenienza, tentativi di introduzione/investimento in Italia di ingenti somme, cospicui guadagni incongrui rispetto alla professione di avvocato e la conoscenza della provenienza illecita dei fondi: elementi che configurano profili di colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione. Per tali ragioni la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, ... ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per chi sia stato prosciolto, salvo che abbia concorso a causare la custodia con dolo o colpa grave; la Corte ha ritenuto applicabile l'eccezione per colpa grave rispetto alla condotta del ricorrente.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen. (richiamo ex art. 315 c.p.p.)

    art. 646, comma 3, cod. proc. pen.; richiamato per i limiti della cognizione della Cassazione nei procedimenti di riparazione

    La Cassazione è chiamata a verificare la legittimità e la congruità/logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, non a riesaminare il merito dei fatti; pertanto il controllo è limitato alla correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento impugnato.

  • art. 43 cod. pen.

    nozione di colpa data dall'art. 43 cod. pen.

    Usata per definire la colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) e per stabilire che una condotta per evidente negligenza che renda prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria integra colpa grave ostativa all'indennizzo.

  • art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.

    art. 273 e art. 280 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente come condizioni per l'applicazione della misura)

    Riferiti dal ricorrente quale presunta insufficienza delle condizioni per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che, anche se alcune circostanze non erano poi riconducibili all'associazione mafiosa, gli elementi di fatto relativi ai rapporti e ai comportamenti del ricorrente giustificavano ragionevolmente l'adozione e il mantenimento della misura.

Massime di principio

  • L'assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" apre il diritto all'equa riparazione salvo che sia provato che l'interessato abbia concorso a causare la custodia con dolo o colpa grave.
  • Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave: la mancata deduzione da parte dell'interessato non esime il giudice da tale verifica.
  • La nozione di dolo idoneo ad escludere l'indennizzo comprende anche la condotta consapevole che, secondo l'esperienza comune, crei uno stato di allarme sociale che legittimi l'intervento dell'autorità giudiziaria; la colpa grave comprende invece macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme prevedibile causa di intervento giudiziario.
  • Nella valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave si devono considerare i comportamenti sia anteriori sia successivi alla sottoposizione alla misura e, più in generale, tutto quanto fosse noto all'autorità giudiziaria al momento dell'adozione e del mantenimento della custodia.
  • Elementi fattuali come rapporti persistenti con soggetti indagati, operazioni bancarie su provvista di dubbia provenienza, tentativi di introdurre o investire ingenti somme, e compensi incongrui rispetto alla professione possono essere valutati come indici di colpa grave e ostativi all'indennizzo.
  • In sede di ricorso in Cassazione contro decisioni di riparazione è fondamentale far emergere vizi di diritto o di motivazione, poiché la Corte di legittimità non rientra nel merito fattuale se la motivazione appare logica e congrua.

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