Ordinanza n. 203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n.1446/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia n. 1446/2025 di reiezione della domanda cautelare, relativa alla prosecuzione delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi articolati nell'appello, ma risulta che la controversia riguardava la pretesa prosecuzione delle misure di accoglienza, anche in relazione alla condizione di fragilità dell'interessato, nonché il pregiudizio derivante dalla temporanea carenza di alloggio. Il Collegio ha esaminato sommariamente la fondatezza dell'appello ai fini cautelari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, non emergessero sufficienti profili di fondatezza tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 142/2015, le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale e sono funzionali esclusivamente all'accoglienza necessaria durante tale esame. Ha precisato che anche le disposizioni dell'art. 17 del medesimo decreto, relative ai soggetti fragili, restano comprese nel limite temporale previsto dall'art. 14 e non consentono la protrazione delle misure oltre il termine finale stabilito da tale disposizione. Quanto alla temporanea carenza di alloggio, ha ritenuto applicabili all'appellante, quale straniero regolarmente soggiornante, le previsioni generali dell'art. 40 del d.lgs. 286/1998, comprese quelle concernenti le soluzioni per chi non disponga di un alloggio. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore il compenso di 1.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale
Le misure di accoglienza sono temporalmente limitate alla durata del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale e non possono protrarsi oltre il relativo momento terminale.
art. 17 d.lgs. 142/2015
Le disposizioni sulla tutela dei soggetti fragili operano nel perimetro temporale delle misure di accoglienza stabilito dall'art. 14 e non ne consentono la prosecuzione oltre il termine previsto da quest'ultimo.
art. 40 d.lgs. 286/1998
Per lo straniero regolarmente soggiornante privo di alloggio trovano applicazione le previsioni generali relative alle soluzioni abitative predisposte per chi non sia in grado di disporre di un alloggio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, unitamente all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali sensibili mediante oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale sono assicurate esclusivamente per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale e non possono protrarsi oltre il momento terminale stabilito dalla legge.
- La tutela amministrativa dei soggetti fragili prevista nell'ambito dell'accoglienza non introduce una deroga autonoma alla durata massima delle misure di accoglienza: essa opera entro il limite temporale fissato dalla disciplina generale.
- La temporanea mancanza di alloggio di uno straniero regolarmente soggiornante deve essere valutata alla luce delle previsioni generali dell'art. 40 del d.lgs. 286/1998, incluse le soluzioni destinate a chi non disponga di un alloggio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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