Cassazione Penale, Ordinanza n. 09015/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25/06/2024. Con il primo motivo ha contestato la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., sostenendo in sostanza che l'acquisto dell'immobile da parte di una società sarebbe stato solo formalmente intestato a terzi e che la Corte di merito avrebbe male valorizzato gli elementi probatori sull'elemento soggettivo. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. nelle forme dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, deducendo l'erroneità della motivazione e riproponendo in sostanza questioni già svolte in appello e disattese dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito, e ha comunque richiamato il principio secondo cui, nel delitto di cui all'art. 512-bis c.p., è necessario che l'intestatario fittizio sia consapevole del fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Ha inoltre ritenuto il secondo e il terzo motivo non deducibili perché meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato lo stato di soggezione e intimidazione della persona offesa, anche in ragione della nomea della famiglia del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p.
Il delitto richiede il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale; per la punibilità dell'intestatario fittizio è necessaria la sua consapevolezza del fine elusivo.
art. 416-bis c.p.
Richiamato con riferimento all'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, ritenuta motivatamente sussistente dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- Nel reato di trasferimento fraudolento di valori, la prova non può arrestarsi alla mera intestazione fittizia del bene: occorre accertare che l'intestatario abbia consapevolmente cooperato al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali.
- Le censure che riproducono pedissequamente motivi già dedotti in appello e disattesi con motivazione congrua sono inammissibili in cassazione.
- L'aggravante del metodo mafioso presuppone che la condotta si avvalga della forza intimidatrice del vincolo associativo e determini uno stato di soggezione e omertà nei confronti della vittima.
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