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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13012/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna dell'imputato per una vicenda in cui gli veniva attribuita la qualità di amministratore legale di una società; la responsabilità era stata esclusa per un terzo soggetto indicato come amministratore di fatto. Il ricorrente lamenta, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e tenta di valorizzare l'asserito ruolo di un altro soggetto, ma senza confrontarsi con la ratio decisiva della sentenza impugnata. Il ricorso viene ritenuto anche rivalutativo e fondato sul richiamo a un teste senza trascriverne integralmente le dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non si confrontano con la decisione impugnata, poiché la condanna si fondava sulla qualità di amministratore legale dell'imputato, profilo non censurato in modo pertinente. Ha inoltre osservato, solo ad abundantiam, che la motivazione di merito conteneva una valutazione aggiuntiva sulla persistenza della responsabilità anche ove si ammettesse il ruolo di amministratore di fatto di un terzo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

    In caso di ricorso inammissibile, la Corte applica la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se la censura potrebbe astrattamente riguardare altri profili della vicenda.
  • La correlazione tra il provvedimento censurato e l'atto di impugnazione è necessaria: il ricorrente deve misurarsi con le ragioni decisive poste a fondamento della decisione, non potendo ignorarle o sostituirle con una diversa ricostruzione dei fatti.
  • È inammissibile il ricorso che si risolva in una rivalutazione del merito o in una critica fattuale non consentita in sede di legittimità.
  • La deduzione di un testimone o di un elemento probatorio è inammissibile se non viene riportato in modo completo e autosufficiente il contenuto rilevante delle dichiarazioni su cui si fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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