Regolamento (UE) 2025/142
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/142 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897 come additivo per mangimi destinati ai pesci pinnati (titolare dell’autorizzazione: AB Enzymes Finland Oy)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di 6-fitasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897 per i pesci pinnati. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia come promotore della digestione a dosaggi differenziati per salmonidi, pesci ornamentali e altri pesci pinnati. Il testo introduce inoltre misure di protezione per gli utilizzatori, in considerazione del potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria. L’allegato fissa le condizioni d’uso, le specifiche del prodotto e il termine finale dell’autorizzazione.
Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897 come additivo per mangimi destinati ai pesci pinnati.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare al preparato di 6-fitasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897 commercializzato da AB Enzymes Finland Oy, limitatamente all’uso nei mangimi per pesci pinnati. L’autorizzazione riguarda il additivo classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’autorizzazione ha durata fino al 19 febbraio 2035. Sono previste condizioni tecniche e misure di protezione per gli utilizzatori; non risultano prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897 come additivo per mangimi destinati ai pesci pinnati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/142 autorizza un preparato di 6-fitasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897 come additivo per mangimi per pesci pinnati. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA, richiamando anche l’assenza di necessità di un monitoraggio post-immissione sul mercato specifico.
Base giuridica e iter autorizzativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e che la documentazione allegata soddisfaceva i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 3.
La Commissione prende altresì atto del parere EFSA del 12 marzo 2024. Secondo tale parere, il preparato è sicuro per i pesci pinnati nelle condizioni d’uso proposte, nonché per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre concluso che il prodotto non è irritante per la pelle o per gli occhi e non è sensibilizzante per la pelle, ma deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. È stato anche ritenuto efficace per i salmonidi e i pesci ornamentali a 500 FTU/kg di mangime completo e per gli altri pesci pinnati a 2 500 FTU/kg di mangime completo.
Ambito di autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato in allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il titolare dell’autorizzazione è AB Enzymes Finland Oy e il numero di identificazione dell’additivo è 4a19.
L’allegato precisa che il prodotto è un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897, con attività minima di 5 000 FTU/g, in forme solide e liquide.
Condizioni d’uso per le specie target
L’autorizzazione riguarda i pesci pinnati e distingue tra due livelli di impiego:
- salmonidi e pesci ornamentali: 500 FTU/kg di mangime completo;
- altri pesci pinnati: 2 500 FTU/kg di mangime completo.
L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela degli utilizzatori e misure preventive
Poiché il preparato è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative atte a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati mediante tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Metodo di analisi e controllo
Per la determinazione della 6-fitasi nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti, l’allegato rinvia a un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della 6-fitasi sul fitato, conforme alla norma EN ISO 30024. Sono inoltre richiamate le informazioni tecniche del laboratorio di riferimento dell’UE.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Il termine del periodo di autorizzazione è fissato al 19 febbraio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono operatori del settore mangimistico, il punto centrale è che l’uso del preparato è consentito solo entro le condizioni tecniche e di sicurezza fissate nell’allegato. Occorre quindi verificare la corretta etichettatura/istruzioni d’uso, il rispetto dei dosaggi per specie, la gestione della sicurezza degli operatori e la conformità del prodotto al metodo di analisi previsto.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato come additivo zootecnico e appartenente al gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Presupposti scientifici e valutazione del rischio
I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 12 marzo 2024, secondo cui il preparato è sicuro per i pesci pinnati, per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre escluso irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea, ma ha rilevato un potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie.
Classificazione funzionale e condizioni d’impiego
L’additivo è iscritto sotto il numero di identificazione 4a19, con titolare AB Enzymes Finland Oy. È destinato a salmonidi e pesci ornamentali a 500 FTU/kg di mangime completo e ad altri pesci pinnati a 2 500 FTU/kg di mangime completo, con forma solida e liquida e attività minima di 5 000 FTU/g.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Metodo di analisi
Per la determinazione della 6-fitasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della 6-fitasi sul fitato, conforme alla norma EN ISO 30024.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 19 febbraio 2035.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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