Regolamento (UE) 2025/146
Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di zoxamide in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR della zoxamide nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base del parere motivato dell’EFSA e della domanda di tolleranza all’importazione per cipolle, aglio e scalogni. Vengono fissati nuovi valori per diversi prodotti vegetali, mantenuti o confermati taluni limiti per le melanzane e stabilito, per gli altri prodotti, il ricorso al limite inferiore di determinazione analitica. La disciplina si applica dal 19 agosto 2025, con una clausola transitoria per i prodotti già immessi sul mercato prima di tale data.
Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di zoxamide in e su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui della sostanza attiva zoxamide nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sugli operatori della filiera agroalimentare, sugli importatori e sugli Stati membri quanto alla conformità ai nuovi LMR, con effetto dal 19 agosto 2025. Restano esclusi dall’applicazione del nuovo regime i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 19 agosto 2025, per i quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento 396/2005. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione sui livelli massimi di residui di zoxamide
Il regolamento interviene nel sistema dei livelli massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili alla sostanza attiva zoxamide. La Commissione fonda l’intervento sul parere motivato dell’EFSA, sul riesame degli LMR vigenti e sulla domanda di tolleranza all’importazione per cipolle, aglio e scalogni, considerando anche le osservazioni dei partner commerciali e dei laboratori di riferimento dell’Unione.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 49, paragrafo 2. Il provvedimento è motivato dall’esigenza di adeguare gli LMR alla valutazione scientifica dell’EFSA e alle pratiche agricole esaminate, mantenendo un elevato livello di protezione dei consumatori.
Valutazione EFSA e criteri di fissazione degli LMR
L’EFSA ha esaminato sia il riesame degli LMR esistenti sia la richiesta di tolleranza all’importazione per cipolle, aglio e scalogni. Dalla valutazione emerge che le prescrizioni in materia di dati risultano rispettate e che, per cipolle, aglio e scalogni, l’esposizione alimentare a breve e lungo termine non è tale da costituire un rischio per la salute dei consumatori.
L’Autorità ha inoltre raccomandato LMR specifici per patate, pomodori, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie, sulla base di dati sufficienti relativi alle buone pratiche agricole. Per le melanzane, invece, ha segnalato la mancanza di alcune informazioni e la necessità di un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio.
Modifiche agli allegati II e III
L’allegato del regolamento sostituisce la colonna relativa alla zoxamide nell’allegato II del regolamento 396/2005 e sopprime la colonna corrispondente nell’allegato III, parte A. In concreto, l’aggiornamento concentra i valori applicabili nell’allegato II.
I principali valori espressamente fissati o mantenuti comprendono:
- patate: 0,02 mg/kg;
- pomodori: 2 mg/kg;
- cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie: 2 mg/kg;
- aglio, cipolle e scalogni: 0,7 mg/kg;
- melanzane: 0,5 mg/kg, con riesame programmato;
- uve: 5 mg/kg;
- miele e altri prodotti dell’apicoltura: 0,2 mg/kg.
Per molti altri gruppi di prodotti vegetali e animali, l’LMR è fissato a 0,01 mg/kg o comunque al limite inferiore di determinazione analitica, come indicato dal simbolo (*1).
Regola residuale per gli altri prodotti
Per i prodotti non espressamente menzionati con un valore numerico specifico, il regolamento prevede l’applicazione dell’LD specifico per prodotto, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 396/2005, letto in combinato disposto con l’articolo 17. La logica regolatoria è quindi quella di fissare un valore misurabile ma estremamente basso, quando non sia giustificato un LMR più elevato.
Melanzane e riesame entro due anni
Le melanzane costituiscono il principale punto di attenzione residuo: l’EFSA ha rilevato l’insufficienza di alcune informazioni sperimentali sui residui. Il regolamento prevede dunque un mantenimento del livello vigente o di quello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione. Nell’allegato è specificato che, in sede di riesame, la Commissione terrà conto delle informazioni sulle sperimentazioni sui residui se presentate entro il 30 gennaio 2027; in mancanza, terrà conto della loro assenza.
Consultazioni e considerazioni commerciali
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea sulla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione e ha recepito il fatto che tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto rilevabili analiticamente. Inoltre, i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate.
Disciplina transitoria, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 19 agosto 2025. Per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima di tale data continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento 396/2005, così da evitare effetti retroattivi sulle commercializzazioni già avviate.
La scelta di una data differita di applicazione consente agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori alimentari di adeguarsi alle nuove prescrizioni. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II è sostituita la colonna relativa alla zoxamide; nell’allegato III, parte A, la colonna relativa alla stessa sostanza è soppressa.
Nuovi LMR per prodotti vegetali specifici
Per diversi prodotti sono fissati LMR specifici, sulla base del parere EFSA e delle buone pratiche agricole valutate. In particolare, sono previsti valori per patate (0,02 mg/kg), pomodori (2 mg/kg), cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/անգurie (2 mg/kg), aglio, cipolle e scalogni (0,7 mg/kg), melanzane (0,5 mg/kg, con nota di riesame), uve (5 mg/kg) e miele e altri prodotti dell’apicoltura (0,2 mg/kg). Per numerosi altri prodotti l’LMR è fissato al limite inferiore di determinazione analitica indicato con (*1).
Fissazione degli LMR al limite di determinazione analitica
Per tutti gli altri prodotti non espressamente ricompresi con un valore numerico specifico, gli LMR sono fissati all’LD specifico per prodotto, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Trattamento delle melanzane e riesame entro due anni
Per le melanzane l’EFSA ha rilevato la mancanza di alcune informazioni. Il regolamento mantiene quindi l’LMR al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità e prevede che l’LMR sia riesaminato entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili. Nell’allegato è inoltre previsto che, in sede di riesame, la Commissione terrà conto delle informazioni sulle sperimentazioni sui residui se presentate entro il 30 gennaio 2027.
Clausola transitoria per i prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 19 agosto 2025. La finalità è consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo per tali prodotti.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione dei nuovi LMR decorre dal 19 agosto 2025, concedendo un periodo di adattamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare.
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