Regolamento (UE) 2025/147
Regolamento (UE) 2025/147 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’eliminazione della sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) dall’elenco dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dall’elenco dell’Unione una sostanza aromatizzante, il 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100), modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. La decisione deriva dal mancato superamento delle criticità scientifiche segnalate dall’EFSA, in particolare il possibile rischio aneugenico, e dall’assenza dei dati supplementari richiesti dagli operatori. È prevista una disciplina transitoria per consentire la commercializzazione, fino a scadenza o termine minimo di conservazione, degli alimenti già presenti sul mercato o in transito prima dell’entrata in vigore.
Eliminazione dalla lista dell’Unione della sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) e disciplina transitoria per gli alimenti già immessi sul mercato o in transito.
Ambito di applicazione
Si applica agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1334/2008, in particolare alla sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) e agli alimenti ai quali tale sostanza è stata aggiunta. Opera nell’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste misure transitorie solo per gli alimenti già legalmente immessi sul mercato dell’Unione, o spediti da paesi terzi e in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore; restano escluse dalla transizione la sostanza stessa e le preparazioni contenenti la sostanza non destinate al consumo nella loro forma originale.
Eliminazione della sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale dall’elenco dell’Unione
Il regolamento (UE) 2025/147 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1334/2008 eliminando dall’allegato I, parte A, la sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100). Il provvedimento si inserisce nella disciplina unionale degli aromi alimentari e discende dall’esigenza di dare seguito alle valutazioni scientifiche dell’EFSA e alla mancata trasmissione dei dati supplementari richiesti agli operatori del settore.
Contesto scientifico e regolatorio
Secondo i considerando, la sostanza era stata inserita nell’elenco dell’Unione con una nota che subordinava il completamento della valutazione alla presentazione di ulteriori dati di sicurezza. Nel parere del 29 giugno 2022, l’EFSA ha concluso che la sostanza rappresentativa del gruppo FGE.216Rev2, la 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), aveva indotto una modalità d’azione aneugenica e che non poteva escludersi una potenziale aneugenicità in vivo per tutte le sostanze del gruppo, compresa la 2-fenil-4-metil-2-pentenale. In assenza dei dati richiesti e considerato che la sostanza non risulta più in uso, la Commissione ha ritenuto opportuno eliminarla dall’elenco.
Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo l’allegato del regolamento in esame. In pratica, viene soppressa la voce corrispondente alla sostanza FL 05.100, con conseguente venir meno dell’autorizzazione unionale e delle condizioni d’impiego che erano state fissate per numerose categorie di alimenti. L’allegato riporta, per completezza, l’identificazione della sostanza e i limiti di impiego precedentemente applicabili in mg/kg per le varie categorie alimentari.
Misure transitorie per gli alimenti già in commercio o in transito
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per evitare effetti retroattivi immediati sui prodotti già presenti nel circuito commerciale. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta la sostanza e che erano stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La stessa regola vale per gli alimenti importati nell’Unione, purché l’importatore dimostri che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano già in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.
La transizione non si applica, tuttavia, alla sostanza stessa né alle preparazioni contenenti la sostanza che non siano destinate a essere consumate nella loro forma originale. Il regolamento chiarisce inoltre che per "preparazioni" si intendono miscele di aromi o miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari, come additivi, enzimi o supporti, utilizzati per conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori alimentari, l’effetto sostanziale è la cessazione dell’autorizzazione della sostanza FL 05.100, salve le limitate eccezioni transitorie per i prodotti già immessi sul mercato o in transito nei termini previsti.
Disposizioni principali
Soppressione della sostanza dall’elenco dell’Unione
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. In concreto, nell’allegato I, parte A, è soppressa la voce relativa alla sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100), con conseguente eliminazione della sua autorizzazione nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base.
Motivazione scientifica e regolatoria
I considerando richiamano che la sostanza era stata inizialmente inclusa con obbligo di fornire dati supplementari, poiché l’EFSA non aveva potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori. Nel parere scientifico del 29 giugno 2022, l’Autorità ha ritenuto che la sostanza rappresentativa del gruppo FGE.216Rev2 avesse indotto una modalità d’azione aneugenica e che non si potesse escludere una potenziale aneugenicità in vivo per tutte le sostanze del gruppo, inclusa la sostanza in esame. Poiché gli operatori non hanno presentato i dati richiesti e hanno indicato che la sostanza non è più in uso, la Commissione ha concluso per la sua eliminazione dall’elenco.
Misure transitorie per gli alimenti già immessi sul mercato
L’articolo 2, paragrafo 1, consente agli alimenti ai quali è stata aggiunta la sostanza e che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento di continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Misure transitorie per gli alimenti in importazione e transito
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli alimenti importati nell’Unione e addizionati con la sostanza possano essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, a condizione che l’importatore dimostri che tali alimenti sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.
Esclusioni dalla disciplina transitoria
L’articolo 2, paragrafo 3, esclude dalla disciplina transitoria la sostanza 2-fenil-4-metil-2-pentenale e le preparazioni che la contengono e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale. Ai fini di tale disposizione, per "preparazioni" si intendono miscele di aromi o miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari, inclusi additivi, enzimi o supporti, funzionali alla conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato elenca la voce soppressa, identificando la sostanza con numero FL 05.100, CAS 26643-91-4, e riportando le condizioni d’uso per numerose categorie alimentari (con limiti specifici in mg/kg). La soppressione della voce comporta la rimozione di tali condizioni autorizzative dall’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
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