Regolamento (UE) 2025/143
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/143 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni dell’allegato, la L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 come additivo nutrizionale per mangimi destinato a tutte le specie animali. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali bersaglio, consumatori e ambiente, pur evidenziando cautele per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e per la protezione degli utilizzatori. Il testo stabilisce inoltre requisiti tecnici di composizione, metodi di analisi, obblighi di etichettatura, misure di sicurezza per gli operatori e una specifica protezione dalla degradazione nel rumine per l’impiego nei ruminanti.
Autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’impiego della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 come additivo per mangimi nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre sia i mangimi sia l’acqua di abbeveraggio, con specifiche condizioni d’uso per i ruminanti e obblighi di etichettatura e di tutela degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 19 febbraio 2035.
Autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/143 autorizza l’immissione sul mercato e l’uso della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 come additivo per mangimi. La decisione si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere dell’EFSA del 12 marzo 2024.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’adozione degli atti di esecuzione in materia di autorizzazione degli additivi. Nei considerando si evidenzia che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento e corredata della documentazione richiesta. La Commissione conclude che la sostanza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, e quindi può essere autorizzata.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
Secondo il parere EFSA, la L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 è sicura per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità segnala tuttavia alcune criticità: per l’uso nell’acqua di abbeveraggio esistono preoccupazioni per la sicurezza delle specie bersaglio, poiché la somministrazione simultanea tramite acqua e mangime può generare squilibri nutrizionali e problemi igienici. In assenza di dati specifici, l’EFSA non ha potuto concludere sul potenziale irritante per pelle e occhi o sulla sensibilizzazione cutanea; inoltre, dato l’elevato potenziale di polverizzazione, l’esposizione per inalazione è ritenuta probabile.
Ambito di impiego e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e comprende l’uso sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio. L’additivo è classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. La Commissione precisa che la sostanza è una fonte efficace di L-isoleucina per le specie non ruminanti e che, per essere pienamente efficace nei ruminanti, deve essere protetta dalla degradazione nel rumine.
Condizioni specifiche per l’uso
L’allegato stabilisce che l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti, gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare la protezione della L-isoleucina dalla degradazione ruminale. È inoltre imposto un avvertimento in etichetta: in caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Requisiti tecnici, composizione e controlli analitici
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c385 e ne definisce la composizione: polvere con almeno il 93,5 % di L-isoleucina sulla sostanza secca e umidità massima del 2 %. La sostanza attiva è descritta come L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437, formula chimica C6H13NO2 e numero CAS 73-32-5. Sono indicati specifici metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione dell’aminoacido nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua, con richiamo anche al regolamento (CE) n. 152/2009 per talune determinazioni.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Il regolamento richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure tecniche e organizzative, l’uso deve avvenire indossando dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Nei considerando la Commissione sottolinea espressamente la necessità di adeguate misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori.
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
Il periodo di autorizzazione termina il 19 febbraio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato stesso.
Presupposti scientifici e valutazione del rischio
Nei considerando si dà atto che, secondo il parere EFSA del 12 marzo 2024, la L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437 è sicura per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA segnala tuttavia preoccupazioni per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, in particolare per possibili squilibri nutrizionali e problemi igienici, e rileva la necessità di protezione dalla degradazione nel rumine per l’efficacia nei ruminanti.
Condizioni d’uso e avvertenze per l’impiego
L’allegato consente l’uso dell’additivo anche nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti gli operatori devono garantire che la L-isoleucina sia protetta dalla degradazione ruminale. Inoltre, l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Specifiche tecniche, composizione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c385 e ne descrive la composizione: polvere con tenore minimo di L-isoleucina del 93,5 % sulla sostanza secca e tenore massimo di umidità del 2 %. La sostanza attiva è L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437, formula chimica C6H13NO2, numero CAS 73-32-5. Sono indicati i metodi analitici per l’identificazione e la determinazione dell’isoleucina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua, inclusi metodi di cromatografia a scambio ionico e riferimento al Food Chemical Codex e al regolamento (CE) n. 152/2009 per alcuni controlli.
Misure di tutela per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Nei considerando si richiama inoltre la necessità di adeguate misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori.
Obblighi informativi in etichetta e istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. Tali indicazioni sono funzionali all’impiego corretto del prodotto e alla gestione del rischio associato alla sua somministrazione, anche nell’acqua di abbeveraggio.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 19 febbraio 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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