Regolamento (UE) 2025/141
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio senza capocchia originari della Cina, nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a consentire, se del caso, la futura riscossione retroattiva di dazi antidumping sui volumi registrati. Il testo precisa che l’eventuale entità dei dazi dipenderà dagli esiti dell’inchiesta e che i dati contenuti nella denuncia hanno valore meramente informativo. È inoltre previsto che i dati personali raccolti siano trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’UE di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e alle importazioni nell’Unione di viti e bulloni, anche con dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, con esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate. Il prodotto è attualmente classificato ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 ed è originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e scade dopo nove mesi. Il regolamento incide nel contesto di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 17 ottobre 2024.
Registrazione delle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 della Commissione interviene nel quadro di un procedimento antidumping avviato sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio senza capocchia originari della Repubblica popolare cinese. La misura non istituisce dazi, ma ordina la registrazione doganale delle importazioni per preservare la possibilità di una futura riscossione retroattiva qualora l’inchiesta porti all’adozione di dazi antidumping.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’avvio del procedimento antidumping annunciato il 17 ottobre 2024 e la denuncia presentata il 2 settembre 2024 dall’European Industrial Fasteners Institute, per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di viti senza capocchia. Il regolamento si fonda sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente la registrazione delle importazioni quando ciò sia necessario a rendere possibile un’eventuale applicazione retroattiva dei dazi, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto UE.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da viti e bulloni, anche con dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione. Sono espressamente esclusi tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate. Il prodotto è attualmente classificato ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48.
Effetti della registrazione
Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione ha una durata di nove mesi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione precisa che la possibilità e l’entità di eventuali dazi antidumping dipenderanno esclusivamente dagli esiti dell’inchiesta; le stime contenute nella denuncia, relative a margini di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, hanno valore solo informativo e non possono generare aspettative sul dazio definitivo.
Trattamento dei dati e applicazione
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in linea con la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Apertura del contesto antidumping
La Commissione richiama l’avvio, il 17 ottobre 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese, aperto a seguito di una denuncia presentata il 2 settembre 2024 dall’European Industrial Fasteners Institute per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale.
Prodotto soggetto a registrazione
La misura riguarda viti e bulloni, anche con dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, con esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate; il prodotto è classificato ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48.
Obbligo di registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, alle autorità doganali è ordinato di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è funzionale a consentire, qualora l’inchiesta conduca all’istituzione di dazi antidumping, l’eventuale riscossione retroattiva sui prodotti registrati, se ne ricorreranno i presupposti di legge.
Durata della registrazione
La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Eventuali dazi futuri e valore informativo delle stime
La Commissione precisa che gli eventuali dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping; richiama inoltre che, in via generale, il livello del dazio sarebbe quello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Le stime riportate nella denuncia (margini di dumping tra 100 % e 150 % e livello di eliminazione del pregiudizio tra 150 % e 214 % per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023) sono dichiarate meramente informative e non vincolanti.
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 gen 2025Regolamento (UE) 2025/146
- Regolamento · 29 gen 2025Regolamento (UE) 2025/147
- Regolamento · 29 gen 2025Regolamento (UE) 2025/140
- Regolamento · 29 gen 2025Regolamento (UE) 2025/142
- Regolamento · 29 gen 2025Regolamento (UE) 2025/143
- Regolamento · 29 gen 2025Regolamento (UE) 2025/148
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →