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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/140

Regolamento (UE) 2025/140 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti

Normativa europea32025R0140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, inserendo la sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide (n. FL 16.135). L’intervento si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che non ha ravvisato criticità di sicurezza alle condizioni d’uso valutate, incluso l’uso combinato con la presenza nei dentifrici. L’atto modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire nell’elenco dell’Unione una nuova sostanza aromatizzante autorizzata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che utilizzano aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti nell’Unione europea. Incide in particolare sull’elenco delle sostanze aromatizzanti autorizzate contenuto nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. La nuova autorizzazione riguarda la sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide (n. FL 16.135), con limiti d’uso per specifiche categorie alimentari. Non emergono esclusioni generali ulteriori oltre a quelle previste dai limiti di categoria indicati nell’allegato.

Regolamento (UE) 2025/140 della Commissione: inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti

Il regolamento interviene sul quadro UE degli aromi alimentari, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per includere una nuova sostanza aromatizzante nell’elenco unionale delle sostanze autorizzate. La misura è adottata sulla base della procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e del parere scientifico favorevole dell’EFSA.

Contesto normativo e finalità

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati per l’impiego negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d’uso. Tale elenco è aggiornabile tramite la procedura uniforme di autorizzazione, su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato. Il regolamento in commento dà seguito a una domanda del 15 gennaio 2019 relativa alla sostanza n. FL 16.135 e recepisce le conclusioni dell’EFSA del 18 maggio 2022.

Valutazione di sicurezza e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha valutato la sostanza come aromatizzante e ha concluso che, al livello stimato di esposizione alimentare calcolato con la tecnica di esposizione a porzioni aggiunte sulla base degli usi e dei livelli d’uso previsti, non vi sono preoccupazioni per la sicurezza. L’EFSA ha inoltre esaminato l’esposizione combinata derivante dall’uso come aromatizzante alimentare e dalla presenza della sostanza nei dentifrici, giungendo alla medesima conclusione. Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene che l’uso non sollevi problemi di sicurezza né appaia idoneo a indurre in errore il consumatore.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento 2025/140. Nell’allegato viene inserita, dopo la voce n. FL 16.133, la nuova voce n. FL 16.135 relativa a (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide, con numero CAS 1309389-73-8 e riferimento EFSA.

Condizioni d’uso per categorie alimentari

La nuova sostanza è autorizzata con limiti massimi differenziati per categoria alimentare:

  • categoria 5, con esclusione dei prodotti appartenenti alle categorie 5.1, 5.3 e 5.4: non oltre 250 mg/kg;
  • categoria 5.3: non oltre 500 mg/kg;
  • categoria 5.4: non oltre 150 mg/kg. Tali limiti delimitano operativamente l’ambito dell’autorizzazione e costituiscono il principale vincolo per gli operatori che intendano utilizzare la sostanza nei prodotti interessati.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento si colloca nel sistema normativo composto dal regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi alimentari, e dal regolamento (CE) n. 1331/2008, che istituisce la procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari. È inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, che ha inserito l’elenco di sostanze aromatizzanti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze aromatizzanti

Modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire la sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide (n. FL 16.135) nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate.

Presupposti scientifici dell’autorizzazione

L’autorizzazione si basa sulla domanda presentata il 15 gennaio 2019 e sul parere EFSA del 18 maggio 2022, secondo cui non sussistono preoccupazioni per la sicurezza al livello stimato di esposizione alimentare; l’EFSA ha anche concluso che l’esposizione combinata derivante da uso alimentare e presenza nei dentifrici non desta preoccupazioni.

Condizioni d’uso e limiti per categoria alimentare

L’uso della sostanza è autorizzato con limiti massimi specifici: categoria 5, esclusi i prodotti delle categorie 5.1, 5.3 e 5.4, non oltre 250 mg/kg; categoria 5.3, non oltre 500 mg/kg; categoria 5.4, non oltre 150 mg/kg.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentarietichettatura e composizione degli alimentiautorizzazioni uemercato interno

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