Regolamento (UE) 2025/148
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/148 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e da ingrasso e a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione: Chr. Hansen A/S) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi, confermandone l’uso per vitelli da allevamento e da ingrasso e per suinetti svezzati. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente e introduce prescrizioni aggiornate su tenori minimi, modalità d’impiego e protezione degli utilizzatori. È inoltre abrogato il precedente regolamento di esecuzione n. 797/2013, con un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte prodotte secondo la disciplina previgente.
Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi per vitelli da allevamento e da ingrasso e suinetti svezzati, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 797/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181, le premiscele, i mangimi composti, le materie prime per mangimi e, per una specifica formulazione, l’acqua di abbeveraggio. L’ambito soggettivo riguarda il titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S; l’ambito materiale riguarda l’additivo zootecnico classificato come stabilizzatore della flora intestinale. L’autorizzazione è riferita a vitelli da allevamento e da ingrasso fino a 6 mesi e a suinetti svezzati fino a 35 kg. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 19 febbraio 2025, con date-limite diverse per additivo/premiscele e per mangimi composti/materie prime. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/148 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181, titolare Chr. Hansen A/S, quale additivo zootecnico appartenente al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il rinnovo avviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi, sulla base della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14 e del positivo riscontro scientifico dell’EFSA.
Valutazione di sicurezza e presupposti del rinnovo
Nel preambolo la Commissione richiama il parere EFSA del 14 novembre 2023, secondo cui il preparato continua a essere sicuro per vitelli da allevamento e da ingrasso fino a 6 mesi, per suinetti svezzati fino a 35 kg, per i consumatori e per l’ambiente, alle condizioni d’uso già autorizzate. L’Autorità ha inoltre considerato la natura proteica dell’agente attivo, con conseguente sensibilizzazione delle vie respiratorie per entrambe le formulazioni; per la formulazione solida idrosolubile ha escluso irritazione per cute e occhi, mentre non ha potuto esprimersi in modo conclusivo sulla irritazione cutanea/oculare della formulazione solida né sulla sensibilizzazione cutanea. La Commissione precisa che non è necessaria una nuova valutazione di efficacia nel contesto del rinnovo, non essendo state proposte modifiche alle condizioni originarie tali da incidere sull’efficacia dell’additivo.
Controllo analitico e ruolo del laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto utilizzabili anche per la nuova domanda le conclusioni e raccomandazioni formulate nel contesto della precedente autorizzazione in merito ai metodi di analisi. In base all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è quindi richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Condizioni di autorizzazione e impieghi consentiti
L’allegato disciplina in dettaglio il prodotto, la composizione e i metodi di analisi. L’additivo è identificato con numero 4b1708 e consiste in un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 in due formulazioni: solida, con tenore minimo di 5 × 10^10 CFU/g di additivo, e solida idrosolubile, con tenore minimo di 2 × 10^11 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Enterococcus lactis NCIMB 11181. Per il conteggio è previsto il metodo dello spatolamento superficiale con agar bile esculina azide (EN 15788); per l’identificazione sono ammessi PFGE secondo CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.
Specie target, dosi e condizioni particolari
Per i suinetti svezzati l’additivo è autorizzato fino a un peso di 35 kg, con tenore minimo di 1 × 10^10 CFU/kg di mangime completo e tenore massimo indicato a 5 × 10^9 CFU/kg per la corrispondente colonna dell’allegato, e con durata di autorizzazione fino al 19 febbraio 2035. Per i vitelli da allevamento e da ingrasso, fino all’età massima di 6 mesi, il tenore minimo è 2 × 10^9 CFU/kg di mangime completo e il prodotto può essere utilizzato anche nei succedanei del latte. Per entrambe le specie, nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; per i suinetti devono inoltre essere riportate le condizioni di stabilità nell’acqua di abbeveraggio. La formulazione solida idrosolubile deve essere impiegata nell’acqua di abbeveraggio, assicurando una dispersione omogenea.
Obblighi di sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle; per la formulazione solida, la protezione degli occhi è espressamente richiesta. Tali cautele si sommano alle altre prescrizioni di sicurezza applicabili ai lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione.
Abrogazione del precedente regolamento e disciplina transitoria
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013. Per evitare interruzioni di mercato, l’articolo 3 introduce un regime transitorio: il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2025 secondo la disciplina precedente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte; per mangimi composti e materie prime per mangimi, il termine è il 19 febbraio 2026, sempre a condizione che siano stati prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2025 in conformità alla normativa previgente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione fissato in allegato scade il 19 febbraio 2035.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso. Il rinnovo riguarda il preparato di Enterococcus lactis NCIMB 11181 autorizzato per Chr. Hansen A/S.
Presupposti scientifici e regolatori
La Commissione fonda il rinnovo sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 14 per la domanda di rinnovo e sull’articolo 5 per i requisiti di autorizzazione. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso autorizzate, il preparato resta sicuro per i vitelli, i suinetti svezzati, i consumatori e l’ambiente; ha inoltre valutato i profili di irritazione e sensibilizzazione per le due formulazioni, segnalando sensibilizzazione respiratoria e l’assenza di necessità di una nuova valutazione di efficacia in sede di rinnovo. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto non necessaria una relazione di valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005.
Condizioni di impiego e tenori minimi
L’allegato fissa le caratteristiche del prodotto, i metodi di analisi e i livelli minimi di impiego. Per i suinetti svezzati il tenore minimo è pari a 1 × 10^10 CFU/kg di mangime completo; per i vitelli da allevamento e da ingrasso il tenore minimo è pari a 2 × 10^9 CFU/kg di mangime completo o di succedaneo del latte, a seconda dell’uso previsto. L’additivo è autorizzato in forma solida e in forma solida idrosolubile; la formulazione idrosolubile deve essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio.
Prescrizioni specifiche per specie e impiego
Per i suinetti svezzati l’allegato precisa che l’autorizzazione vale per animali di peso non superiore a 35 kg e consente l’uso anche nell’acqua di abbeveraggio, con obbligo di dispersione omogenea. Per i vitelli da allevamento e da ingrasso l’additivo può essere usato nei succedanei del latte; nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. In entrambi i casi sono previste indicazioni obbligatorie nelle istruzioni per l’uso di additivo e premiscele.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle; per la formulazione solida la protezione degli occhi è espressamente richiesta. La Commissione sottolinea che tali misure non pregiudicano altre prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.
Abrogazione del precedente regime
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013, che aveva autorizzato il precedente preparato di Enterococcus faecium NCIMB 11181 per le stesse specie target.
Misure transitorie
L’articolo 3 consente l’immissione sul mercato e l’utilizzo fino a esaurimento delle scorte dei prodotti fabbricati ed etichettati secondo la disciplina previgente, purché prodotti prima del 19 agosto 2025 per il preparato e le premiscele, e prima del 19 febbraio 2026 per mangimi composti e materie prime per mangimi. Le date di riferimento della nuova disciplina sono il 19 febbraio 2025 per il regime applicabile e il 19 agosto 2025 / 19 febbraio 2026 per la fase transitoria.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato fissa come fine del periodo di autorizzazione il 19 febbraio 2035 per entrambe le specie destinatarie.
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