Sentenza n. 648/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Caltanissetta, notificato l’8/03/24, con il quale è stato imposto divieto, ex art. 6 della l.401/89, di accedere in Italia ed Unione Europea ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio maschili e femminili di calcio e calcio a 5, di serie A, B, C, LND, relativi a campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali e nazionali, relativi alla Champions League, Europa League, Coppa Intertoto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, per la durata di anni 6 dalla data di notifica del provvedimento; di tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO del Questore di Caltanissetta, della durata di sei anni, relativo all'accesso a manifestazioni e impianti calcistici in Italia e nell'Unione europea
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il DASPO adottato in relazione a fatti verificatisi al termine della partita Italia-Spagna disputata nei Paesi Bassi il 15 giugno 2023. Ha dedotto, in primo luogo, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il provvedimento si fondasse su una generica segnalazione e non individuasse elementi, anche fotografici o audiovisivi, idonei a dimostrare la sua partecipazione individuale alle condotte violente attribuite al gruppo di tifosi. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 6 della l. 401/1989 per l'indeterminatezza dei luoghi di accesso, transito e trasporto interessati dal divieto. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di proporzionalità e gradualità, poiché il provvedimento non avrebbe spiegato la scelta della durata massima o comunque non minima del divieto. Il provvedimento richiamava condotte violente collettive contro steward, precedenti per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, una condanna per guida in stato di ebbrezza e un precedente DASPO del 2015.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione. L'art. 6, comma 1, della l. 401/1989 consente l'adozione del DASPO anche per condotte tenute all'estero e nell'ambito di un gruppo, ma richiede che la partecipazione individuale del destinatario agli episodi di violenza, minaccia o intimidazione risulti da elementi diretti o presuntivi univoci e consapevoli. Nel caso concreto, la Questura aveva riprodotto una motivazione riferibile indistintamente a tutti i soggetti coinvolti, senza indicare condotte specifiche del ricorrente. La relazione dello spotter italiano si limitava a riferire informazioni apprese dalla polizia olandese e non documentava un accertamento diretto del coinvolgimento individuale. Anche il generico richiamo agli approfondimenti investigativi delle autorità olandesi non era sufficiente, non risultando ulteriori attività istruttorie idonee a dimostrare la partecipazione attiva del ricorrente. Il rapporto della polizia olandese, inoltre, non era stato ritenuto sufficiente dalla Procura olandese per formulare un'ipotesi accusatoria. L'assenza di ragioni individuali, specifiche e concrete da cui desumere la pericolosità del destinatario rendeva illegittimo il provvedimento. L'accoglimento del primo motivo, ritenuto assorbente, ha esonerato il Collegio dall'esame delle ulteriori censure sull'indeterminatezza dei luoghi e sulla proporzionalità della durata. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori, ferme le spese già liquidate nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico
Il DASPO può essere adottato anche per condotte tenute all'estero e nell'ambito di un gruppo, ma la responsabilità del singolo deve essere comprovata da elementi diretti o presuntivi che dimostrino in modo inequivoco e consapevole la sua partecipazione attiva alle condotte rilevanti.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di DASPO deve esporre le ragioni individuali, specifiche e concrete poste a fondamento della misura e della pericolosità del destinatario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO può essere adottato anche per condotte tenute all'estero, purché ricorrano gli altri presupposti previsti dall'art. 6 della l. 401/1989.
- La partecipazione a un comportamento violento di gruppo non consente di imputare automaticamente al singolo la responsabilità per le condotte collettive: l'amministrazione deve individuare elementi diretti o presuntivi, univoci e consapevoli, riferibili individualmente al destinatario.
- Il provvedimento di DASPO deve essere sorretto da un'istruttoria effettiva e da una motivazione individualizzata, specifica e concreta, idonea a dimostrare sia la partecipazione attiva agli episodi rilevanti sia la pericolosità del destinatario.
- Il mero richiamo a informazioni apprese da autorità straniere o a generici approfondimenti investigativi, senza verifica del coinvolgimento individuale, non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione richiesti per l'adozione del DASPO.
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