Cassazione Penale, Sentenza n. 18056/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro che, su istanza del MEF, aveva corretto un errore materiale nella quantificazione del periodo di ingiusta detenzione e dell'importo spettante a CHIARELLA. Il ricorrente denunciava la mancata instaurazione del contraddittorio rispetto alla correzione (occorreva verificare se l'errore riguardasse il conteggio dei giorni o la determinazione del termine di cessazione della misura) e sosteneva che il periodo utile per la riparazione fosse fino al 16/06/2014 (data di cessazione effettiva della misura con la notifica dell'ordinanza di annullamento), e non fino all'11/03/2014 (data dell'udienza camerale di riesame). Inoltre si osservava che la richiesta del Ministero avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione e non mediante istanza ex art. 130.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio secondo cui la correzione di errore materiale operata "senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti" è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. (richiamando la giurisprudenza Sez.4, n.8612/08.02.2022, "Natiti"). Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro perché la questione venga nuovamente esaminata nel contraddittorio delle parti ovvero per il prosieguo del procedimento secondo le esigenze istruttorie e di corretto contraddittorio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
la correzione di errore materiale adottata senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti è affetta da nullità di ordine generale
La Corte interpreta l'art. 178 c.p.p. nel senso che la correzione di errori materiali che incide sull'assetto processuale deve rispettare il contraddittorio e la fissazione della camera di consiglio; in mancanza la correzione è nulla e il provvedimento annullabile
art. 130 cod. proc. pen.
richiamato nel corpo del provvedimento come alternativa impugnatoria
Nel caso di specie si osserva che la richiesta del Ministero di correzione non avrebbe dovuto essere trattata mediante istanza ex art. 130 ma, se controversa, essere oggetto di impugnazione (ricorso) qualora richiesta una diversa tutela; in sostanza l'art. 130 non sostituisce l'obbligo del contraddittorio quando la correzione incide su diritti delle parti
Giurisprudenza: Sez.4, n.8612 del 08/02/2022 (Natiti, Rv. 282933 - 01)
«non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art.178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti»
La pronuncia viene richiamata come principio vincolante: la correzione dell'errore materiale richiede la procedura collegiale e il rispetto del contraddittorio; diversamente il provvedimento è nullo
Massime di principio
- La correzione di un "errore materiale" non può essere eseguita in modo informale se incide su posizioni soggettive o sul quantum della prestazione: occorre fissare la camera di consiglio e dare avviso alle parti, altrimenti la correzione è nulla ex art. 178 c.p.p.
- Quando la correzione riguarda il computo dei giorni di ingiusta detenzione o la data di cessazione della misura, va garantito il contraddittorio per accertare la data effettiva di cessazione (es. notificazione dell'ordinanza di annullamento) e il corretto periodo utile alla liquidazione della riparazione.
- Se una parte ritiene che una rettifica incid[a] sulle sue ragioni sostanziali, deve impugnare il provvedimento con i rimedi previsti (es. ricorso), e non limitarsi a istanze procedurali in assenza di contraddittorio.
- In sede di liquidazione della riparazione per ingiusta detenzione è necessario motivare chiaramente la scelta della data di cessazione della misura e la metodologia di conteggio; in caso contrario la decisione rischia l'annullamento per violazione del diritto al contraddittorio.
- Al ricevimento di una correzione materiale considerata lesiva, il difensore deve tempestivamente chiedere la riapertura del contraddittorio e/o l'annullamento del provvedimento, richiamando la giurisprudenza che condanna correzioni effettuate senza camera di consiglio e avviso alle parti.
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