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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto della querela del reato di furto aggravato (art.624 e 625 n.2 cod. pen.), sostenendo che il Tribunale ha errato nell'escludere l'efficacia della contestazione suppletiva operata dal P.M. in udienza circa l'aggravante ex art.625 n.7 (fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio — energia elettrica). Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (riforma della procedibilità per il furto), il P.M. ha il potere di contestare in udienza circostanze aggravanti non indicate nell'imputazione (art.517 c.p.p.), e tale contestazione, resa tempestivamente alla prima udienza utile dopo il periodo transitorio, rende il reato procedibile d'ufficio, impedendo la declaratoria di improcedibilità per mancata querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, per i reati di furto commessi prima dell'entrata in vigore della novella (12.2.2020 nel caso di specie) la disciplina transitoria (art.85 d.lgs. n.150/2022) ha fissato termini per la presentazione della querela, ma ove per ragioni processuali non sia stata celebrata alcuna udienza nel periodo transitorio ed il P.M. non abbia potuto esercitare prima il potere di contestazione suppletiva, lo stesso P.M. può validamente contestare l'aggravante nella prima udienza utile successiva al termine transitorio. Nel caso concreto il P.M., alla prima udienza utile (15/5/2023), ha contestato l'aggravante relativo al bene destinato a pubblico servizio; tale contestazione ha reso il reato procedibile d'ufficio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per il prosieguo del processo.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 624

    La modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) ha trasformato il delitto di furto in procedibile a querela, salvo eccezioni; la Corte interpreta che la disposizione va coordinata con la possibilità del P.M. di contestare aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio.

  • Codice penale - art. 625

    L'aggravante per fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio mantiene l'effetto di rendere il furto procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale aggravante da parte del P.M. reintegra la procedibilità d'ufficio.

  • Decreto legislativo n.150 del 10/10/2022 (riforma procedibilità)

    art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85

    La novella ha introdotto la procedibilità a querela per il furto e un regime transitorio (art.85) che consente alla persona offesa già a conoscenza del fatto di proporre querela entro tre mesi dall'entrata in vigore; la Corte ha interpretato l'art.85 insieme all'art.517 c.p.p. per consentire al P.M. la contestazione suppletiva nella prima udienza utile dopo il termine transitorio.

  • Codice di procedura penale - art. 517

    Riconosce al pubblico ministero il potere/dovere di contestare in dibattimento circostanze aggravanti non indicate nell'imputazione; la Corte ha chiarito che tale potere non è soggetto a decadenze e può essere esercitato nella prima udienza utile dopo il periodo transitorio per ripristinare la procedibilità d'ufficio.

  • Codice di procedura penale - art. 129

    Stabilisce il potere del giudice di rilevare la mancanza di condizioni di procedibilità "in ogni stato e grado del processo" e la regola della prevalenza delle formule proscioglitive; la Corte ha distinto tra cause di estinzione irreversibili (es. prescrizione) e la condizione di procedibilità (querela), ritenendo che quest'ultima non debba automaticamente prevalere "ora per allora" quando il P.M. non ha avuto la possibilità di contestare per ragioni processuali transitorie.

  • Codice di procedura penale - art. 554-bis

    commi richiamati nella sentenza

    Disciplina la contestazione suppletiva in limine litis dopo la riforma Cartabia; la Corte usa questa norma per sostenere la possibilità di adeguare l'imputazione sulla base degli atti già acquisiti e di permettere la contestazione dell'aggravante in prima udienza utile.

  • Codice di procedura penale - art. 554-ter

    Prevede che, sulla base degli atti trasmessi, il giudice possa rilevare cause che impongono non luogo a procedere; la Corte distingue la funzione di verifica a monte (corrispondenza imputazione/atti) dall'intervento del P.M. che integra l'imputazione mediante contestazione suppletiva.

  • Codice di procedura penale - art. 553 e art. 516

    Richiamate come norme che regolano il contenuto degli atti e le modifiche dell'imputazione; la Corte le coordina con le norme sulla contestazione suppletiva per giustificare l'adeguamento dell'imputazione in udienza.

Massime di principio

  • Se una riforma modifica la procedibilità (da d'ufficio a a querela) ma è previsto un regime transitorio, il pubblico ministero può ripristinare la procedibilità d'ufficio mediante contestazione suppletiva dell'aggravante nella prima udienza utile successiva al periodo transitorio, quando per ragioni processuali non si era potuto celebrare udienza nel periodo stesso.
  • La contestazione suppletiva ex art.517 c.p.p. non è soggetta a decadenze implicite e può essere esercitata in udienza per adeguare l'imputazione alle circostanze emerse dagli atti, rendendo efficace la prosecuzione dell'azione penale se l'aggravante così contestata rimuove la condizione di procedibilità.
  • La regola della prevalenza delle formule proscioglitive (art.129 c.p.p.) va interpretata tenendo conto della natura della causa di non punibilità: l'estinzione per prescrizione è irreversibile e prevale "ora per allora", mentre il difetto di querela è una condizione variabile che può essere ricostituita o superata dalla contestazione suppletiva del P.M.
  • In processi iniziati prima della riforma, occorre coordinare il regime transitorio con i poteri del P.M.: l'assenza di udienze nel periodo transitorio non può ingiustificatamente precludere l'esercizio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
  • Per la difesa: verificare sempre se e quando il pubblico ministero ha esercitato contestazioni suppletive in prima udienza utile e valutare gli effetti sul regime di procedibilità (querela vs procedibilità d'ufficio); per l'accusa: agire tempestivamente in udienza utile per contestare aggravanti che consentano la prosecuzione d'ufficio.

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