Sentenza n. 1178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, (sezione seconda) n. 00193/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 193/2023, relativa a titoli edilizi, pareri paesaggistici, SCIA e ordinanza di demolizione riguardanti opere realizzate su due fabbricati
Esito
Favorevole al resistente (proprietario e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi: l'asserita sopravvenuta improcedibilità o inammissibilità dei ricorsi proposti dal proprietario degli immobili, per effetto dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordinanza di demolizione; la mancata notificazione dei ricorsi ai controinteressati; l'erroneità della trattazione separata di giudizi connessi; l'erroneità dell'annullamento dell'ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria e motivazione; l'insussistenza del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire; l'illegittimità derivata dell'atto di ritiro del precedente parere della Commissione locale per il paesaggio; nonché l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il parere paesaggistico. Sono state dedotte violazioni del d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 42/2004, dei d.P.R. 139/2010 e 31/2017 e degli artt. 27, 35, 41 e 101 c.p.a., oltre a difetto di istruttoria, erronea presupposizione e contraddittorietà. Il proprietario degli immobili ha proposto appello incidentale condizionato, divenuto poi improcedibile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale condizionato. In via preliminare ha stralciato i documenti depositati per la prima volta in appello perché non indispensabili e ha dichiarato inammissibili le censure formulate dal Comune con memoria conclusionale, anziché mediante appello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sull'acquisizione gratuita: l'acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione non elimina l'interesse a impugnare l'ordinanza, poiché l'eventuale annullamento giudiziale impedisce il consolidarsi dell'effetto acquisitivo e rende invalido in via derivata l'eventuale atto di acquisizione. Ha escluso l'obbligo di notificare i ricorsi al proprietario confinante, qualificandolo come controinteressato sostanziale ma non formale, non essendo individuato negli atti impugnati. Ha ribadito che, nel giudizio di annullamento, la notificazione è necessaria nei confronti dei controinteressati formalmente individuati nell'atto, ferma la possibilità per il controinteressato sostanziale di intervenire o proporre opposizione di terzo. Ha ritenuto legittima la trattazione separata dei ricorsi connessi, poiché la riunione è rimessa a valutazioni di opportunità e non è obbligatoria. Nel merito dell'ordinanza di demolizione ha confermato il difetto di istruttoria e motivazione: il Comune non aveva adeguatamente considerato il rinvenimento della falda a quota diversa, la natura unitaria e ancora in corso dell'intervento, gli elaborati originari che prevedevano un dislivello e le osservazioni procedimentali del proprietario. Le deduzioni dell'appellante si fondavano su circostanze non provate o non contestate nell'ordinanza. L'annullamento dell'ordinanza non impedisce comunque al Comune di riesercitare il potere repressivo, correggendo i vizi rilevati. Il ritiro del parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio è stato ritenuto caducato in via derivata, perché fondato sui medesimi presupposti fattuali e sugli stessi vizi dell'ordinanza di demolizione, senza autonoma istruttoria. È stato confermato il perfezionamento del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire in data 14 giugno 2020: non era necessaria la conferenza di servizi, essendo già intervenuto il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio; la disciplina regionale sul recupero abitativo applicata riguardava un permesso ordinario per interventi di ristrutturazione edilizia e non un titolo derogatorio riconducibile al Piano casa; le contestazioni sull'abusività e sull'ultimazione delle opere non erano adeguatamente dimostrate. Le censure contro il ricorso relativo al parere paesaggistico sono state ritenute in parte inammissibili per violazione dell'onere di specificità dell'appello, essendo state riprodotte per relationem da altro giudizio, e comunque infondate. Il parere non incideva direttamente sulle difformità urbanistiche e l'appellante non aveva dimostrato un'utilità concreta e immediata dall'annullamento, anche considerando che una delle particelle non era confinante con la sua proprietà. Sono stati confermati anche l'accoglimento del ricorso sul consolidamento della SCIA e la cessazione della materia del contendere sul ricorso contro la sospensione della SCIA. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione non priva il destinatario dell'interesse a impugnare l'ordinanza; l'eventuale annullamento dell'ordine impedisce il consolidamento dell'effetto acquisitivo.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
Il silenzio-assenso può formarsi sulla domanda di permesso di costruire completa degli elementi necessari, anche quando presentata nell'ambito della disciplina regionale sul recupero abitativo di sottotetti e piani seminterrati, se l'intervento costituisce ristrutturazione edilizia ordinaria e non opera in deroga agli strumenti urbanistici.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La domanda di permesso di costruire è stata ricondotta agli interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria, con conseguente applicabilità del silenzio-assenso.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato all'amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato; il controinteressato meramente sostanziale, non formalmente individuato, non è parte necessaria.
art. 27, comma 1, c.p.a.
Nel giudizio di annullamento la necessità di instaurare il contraddittorio è individuata sulla base dell'atto impugnato e dei soggetti formalmente individuati in esso.
art. 101 c.p.a.
L'appello deve contenere motivi specifici; il rinvio per relationem a motivi formulati in un diverso giudizio è inammissibile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con camera di consiglio da remoto.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale derivante dall'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione non fa venir meno l'interesse del proprietario a impugnare l'ordinanza, poiché l'eventuale annullamento giudiziale dell'ordine impedisce il consolidarsi dell'acquisizione e determina l'invalidità derivata dell'eventuale atto acquisitivo.
- Nel giudizio amministrativo di annullamento è parte necessaria il controinteressato formalmente individuato nell'atto impugnato e titolare di una posizione giuridica autonoma e contraria a quella del ricorrente; il soggetto che sia soltanto controinteressato sostanziale può intervenire, ma la sua mancata notificazione non determina l'inammissibilità del ricorso.
- La riunione di ricorsi connessi costituisce una facoltà rimessa a una valutazione di opportunità del giudice e non è obbligatoria; la mancata riunione non determina, di per sé, un vizio della decisione, poiché i giudizi conservano la loro autonomia.
- Un'ordinanza di demolizione è viziata per difetto di istruttoria e motivazione quando descrive difformità edilizie senza confrontarle adeguatamente con tutti gli elaborati progettuali rilevanti, omette di considerare circostanze tecniche potenzialmente giustificative delle variazioni esecutive e non esamina le osservazioni procedimentali dell'interessato.
- L'annullamento dell'ordinanza di demolizione per vizi istruttori o motivazionali non preclude il riesercizio del potere repressivo edilizio, purché l'amministrazione rinnovi l'accertamento e motivi l'eventuale nuovo provvedimento correggendo i vizi rilevati.
- Il silenzio-assenso sul permesso di costruire può formarsi per interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria disciplinati anche da una normativa regionale sul recupero abitativo, quando la domanda sia completa e l'intervento non comporti deroghe ai parametri urbanistici; la disciplina propria dei titoli edilizi derogatori non è applicabile automaticamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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