Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per un’annualità d’imposta, fondato su indagini bancarie e finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi, ritenendo che il contribuente avesse svolto in Italia, in modo continuativo, attività di intermediazione nel commercio senza partita IVA nell’anno di riferimento, omettendo la dichiarazione dei redditi e la tenuta delle scritture contabili. La pretesa impositiva era costruita sulle movimentazioni bancarie non giustificate, con deduzione di costi presunti. In primo grado la pretesa era stata ridotta, ritenendo giustificate quasi tutte le movimentazioni. In appello la CTR aveva confermato, affermando che l’Agenzia non aveva provato la continuità delle prestazioni né confutato la documentazione prodotta dal contribuente. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR aveva rimesso in discussione un punto già coperto da giudicato, ossia la soggezione del contribuente al potere impositivo italiano; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR erroneamente preteso che l’Ufficio provasse l’attività svolta dal contribuente e confutasse la documentazione difensiva, mentre nelle indagini bancarie la presunzione legale opera a favore dell’erario e grava sul contribuente l’onere di prova analitica; 3) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR si era limitata a un’affermazione apodittica sul difetto di confutazione della documentazione, senza confrontarsi con i rilievi specifici dell’Ufficio e con la necessità di una verifica analitica di ciascuna movimentazione.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la CTR aveva impropriamente rimesso in discussione il tema della continuità dell’attività/prestazioni del contribuente, non devoluto in appello per effetto del giudicato interno formatosi sulla decisione di primo grado. Ha poi accolto il secondo e il terzo motivo, riaffermando che, in tema di accertamenti bancari, la prova presuntiva dell’Ufficio è soddisfatta con l’indicazione delle movimentazioni non giustificate e che spetta al contribuente fornire una prova analitica per ogni singola operazione; il giudice di merito deve verificare rigorosamente tale prova e darne conto in motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato interno impedisce al giudice di appello di riesaminare questioni non devolute, già coperte dalla decisione di primo grado non impugnata sul punto
art. 2 TUIR
richiamato come requisito per l’assoggettamento del contribuente al potere impositivo italiano, ma la sua discussione era preclusa dal giudicato interno
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 600/1973
le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell’erario; il contribuente deve superarla con prova analitica e specifica per ciascun versamento/operazione
art. 51 d.P.R. 633/1972
in materia IVA, i dati bancari possono essere utilizzati come elementi presuntivi e valgono le stesse regole sull’onere della prova contraria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
censura di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
censura di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e difetto di motivazione
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione intellegibile, non apparente o meramente assertiva
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
anche la sentenza tributaria deve esporre una motivazione sufficiente e concreta
Massime di principio
- In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 attribuiscono all’Amministrazione una presunzione legale che consente di riferire le movimentazioni non giustificate a operazioni imponibili senza necessità dei requisiti delle presunzioni semplici.
- Una volta indicati dall’Ufficio i versamenti e i movimenti bancari privi di giustificazione, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna operazione, non essendo sufficiente una difesa generica o massiva.
- Il giudice di merito, in presenza di giustificazioni bancarie del contribuente, deve verificare con rigore l’idoneità dimostrativa di ogni singola prova e deve dar conto in motivazione del percorso logico seguito per ciascuna movimentazione.
- La prova dell’esercizio di una determinata attività economica non è un presupposto necessario per l’utilizzabilità delle risultanze bancarie come presunzione di maggiori ricavi o redditi: tali risultanze possono servire anche a far emergere un’attività occultata.
- Il giudice di appello non può riesaminare questioni coperte da giudicato interno, né può porre a fondamento della decisione un tema non devoluto dalle parti in impugnazione.
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