Cassazione Penale, Sentenza n. 27708/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per omessa comunicazione, in sede di rinnovo del reddito di cittadinanza, del sopravvenuto stato detentivo del coniuge componente del nucleo familiare. Due motivi: (1) vizio di applicazione della legge e di motivazione sul profilo soggettivo (dolo vs colpa): la ricorrente sostiene che l'omissione fosse negligente/colposa e non dolosa perché l'istanza era redatta tramite un impiegato del CAF; (2) errore di diritto nell'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), con censura sulla valutazione della condotta susseguente e sulla considerazione di precedenti penali non omogenei e alcuni estinti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi mera reiterazione di quelli già proposti in appello senza il confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e, in subordine, manifestamente infondati. È stata confermata la ricostruzione che l'omissione di informazioni rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza può integrare il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 e che l'errore di diritto non esclude necessariamente il dolo. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha ricordato che la riforma ha ammesso la valutazione della condotta susseguente e che la norma è applicabile retroattivamente se più favorevole, ma nel caso concreto non vi sono state condotte posteriore valorizzabili a favore della ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28/01/2019 n. 4 (reddito di cittadinanza)
le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto
La Corte ha ritenuto che anche l'omissione di informazioni dovute (es. mutamento della composizione del nucleo familiare) possa integrare il reato previsto dall'art. 7, essendo sanzionabile non solo il beneficio indebito ma anche l'importo erogato maggiore rispetto al dovuto
art. 5 cod. pen.
Riferito alla rilevanza dell'elemento soggettivo: l'errore di diritto (ignoranza della normativa sul reddito di cittadinanza) non esclude automaticamente il dolo; la giurisprudenza considera l'errore su legge penale inefficace a escludere il dolo in questo ambito
art. 42 cod. pen.
Richiamato nella prospettazione difensiva in relazione alla imputabilità/elemento soggettivo; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio di imputabilità che escluda il dolo contestato
art. 131-bis cod. pen.
inserita la possibilità di tener conto "anche in considerazione della condotta susseguente" e sostituite le parole "massimo a cinque anni" con "minimo a due anni"
La Corte ricorda che la riforma ha ampliato l'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità consentendo di considerare anche la condotta successiva al reato; la norma, essendo di diritto penale sostanziale, può trovare applicazione retroattiva se più favorevole, ma la condotta posteriore non può di per sé sola rendere particolare tenuità un'offesa che non lo era al momento del fatto
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) per valutare la particolare tenuità dell'offesa; la Corte ricorda che non è necessario esaminare tutti i parametri ma indicare quelli ritenuti rilevanti
art. 2, comma 4, cod. pen.
Richiamato in relazione alla retroattività della norma favorevole: la Corte segue l'indirizzo che ammette applicazione retroattiva delle modifiche sostanziali favorevoli all'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione difensiva circa l'effetto estintivo di taluni precedenti; la Corte ha osservato che l'estinzione comporta elisione di effetti penali, ma nel caso concreto non è stata ritenuta decisiva
Massime di principio
- L'omissione di informazioni dovute per ottenere benefici pubblici (es. reddito di cittadinanza) può integrare il reato anche se l'istanza è stata compilata tramite un intermediario (CAF): l'ignoranza o l'errore circa i requisiti non escludono automaticamente il dolo.
- In cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione dei motivi già proposti in appello senza critica argomentata determina inammissibilità.
- La riforma dell'art. 131-bis (d.lgs. 150/2022) consente al giudice di valutare anche la condotta successiva al reato ai fini della particolare tenuità; la norma è applicabile retroattivamente se più favorevole, ma la condotta posteriore da sola non basta a qualificare la fattispecie come di particolare tenuità.
- Per valutare l'eventuale esclusione della punibilità per particolare tenuità è sufficiente che il giudice indichi e argomenti i parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti; non è necessario trattare esaustivamente tutti i criteri.
- Precedenti penali, anche se di natura diversa, possono essere considerati per valutare la propensione a delinquere e la non applicabilità di misure di favore; tuttavia, precedenti estinti non devono produrre effetti penali.
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