Sentenza del 14/06/2016 n. 2386 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.C. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato per un importo complessivo di 106.914,66 euro, deducendo la mancata notifica di alcune cartelle esattoriali prodromiche e la prescrizione di altri tributi, in particolare rispetto a cartelle notificate nel 2000 e al preavviso notificato nel 2008. L'Agente della riscossione ha contestato la possibilità di far valere tali vizi impugnando il preavviso di fermo, sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente contro le singole cartelle. Ha inoltre prodotto in appello la documentazione attestante le notifiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agente della riscossione e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, per le cartelle regolarmente notificate e non impugnate, la contribuente non potesse far valere successivamente la prescrizione o altri vizi mediante l'impugnazione del preavviso di fermo. Ha ammesso la produzione documentale in appello, ritenendo applicabile l'art. 58 del d.lgs. 546/1992, che consente la produzione di documenti anche preesistenti. Il preavviso di fermo è stato dichiarato legittimo, ma ridotto di 3.546,27 euro, corrispondenti ad alcune cartelle relative a tasse automobilistiche che l'Agenzia delle Entrate aveva sgravato. L'Agenzia delle Entrate è stata estromessa dal giudizio, poiché le contestazioni sulla notifica delle cartelle riguardavano l'Agente della riscossione. Le spese sono state compensate tra le parti istituzionali e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti della contribuente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Principio di specialità tra processo tributario e processo civile
Nel processo tributario prevalgono le norme processuali tributarie rispetto alle norme processuali civili incompatibili o concorrenti.
Art. 58, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Produzione di nuovi documenti in appello
Nel giudizio tributario d'appello è consentita la produzione di documenti, anche se preesistenti e già disponibili nel giudizio di primo grado.
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto
La regolarità della notifica effettuata secondo questa procedura può rendere validamente notificate le cartelle e impedire che i relativi vizi siano dedotti per la prima volta contro il preavviso di fermo.
Art. 345, comma 3, c.p.c.
Preclusioni alla produzione documentale in appello
La relativa preclusione non è stata ritenuta applicabile al processo tributario in ragione della disciplina speciale prevista dal d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- La prescrizione o altri vizi riferibili a una cartella esattoriale devono essere contestati, di regola, entro il termine previsto dalla notifica della cartella stessa; se la cartella non viene impugnata, diventa un titolo idoneo alla riscossione.
- L'impugnazione di un atto successivo, come il preavviso di fermo amministrativo, non consente normalmente di rimettere in discussione vizi già conoscibili e non contestati con la cartella, salvo il caso in cui la cartella non sia stata validamente notificata.
- Quando il contribuente contesta la mancata notifica delle cartelle, l'Agente della riscossione deve dimostrare la regolarità delle notifiche, anche mediante le relative relate.
- Nel processo tributario è generalmente ammessa in appello la produzione di documenti, anche se disponibili in primo grado; ciò può consentire all'Agente della riscossione di documentare in secondo grado notifiche inizialmente non provate.
- Se solo alcune cartelle risultano inesistenti, sgravate o non validamente notificate, il preavviso di fermo non deve necessariamente essere annullato integralmente: può essere ridotto limitatamente agli importi non dovuti.
- Le contestazioni sulla notifica delle cartelle e sugli atti dell'Agente della riscossione devono essere rivolte principalmente a quest'ultimo; l'ente impositore può essere estromesso quando non è responsabile della fase di riscossione.
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