Sentenza del 14/07/2016 n. 605 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMU-TASI - Abitazione principale - Dimora abituale - Coniuge con residenza e dimora in diverso Comune - Sussiste l'agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’esenzione IMU/TASI all’immobile utilizzato come abitazione principale, nonostante i coniugi avessero residenza anagrafica e dimora abituale in Comuni diversi. Il punto decisivo era stabilire se la normativa escludesse automaticamente l’agevolazione in presenza di più abitazioni principali riferibili al nucleo familiare oppure se fosse sufficiente dimostrare, per ciascun immobile, la residenza anagrafica e la dimora abituale del soggetto che lo occupa.
La decisione
La contestazione dell’Amministrazione è stata respinta. È stata riconosciuta l’esenzione IMU/TASI quando risultano effettive sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell’immobile. La dimora deve essere reale e abituale, non meramente dichiarata o fittizia, e tale circostanza deve essere provata dal contribuente. Secondo l’interpretazione adottata, il tenore letterale della norma non impedisce che possano esistere più abitazioni principali collegate a componenti dello stesso nucleo familiare situati in Comuni diversi.
Norme richiamate
Art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011
"dimora abituale" e "residenza anagrafica"
L’agevolazione per l’abitazione principale dipende dalla presenza congiunta della residenza anagrafica e della dimora abituale. La norma, secondo la sentenza, non esclude espressamente la possibilità che componenti del nucleo familiare abbiano abitazioni principali in Comuni diversi.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione IMU/TASI non è sufficiente la sola residenza anagrafica: occorre dimostrare anche la dimora abituale effettiva nell’immobile.
- La dimora abituale costituisce il principale elemento distintivo rispetto a una residenza soltanto formale o fittizia.
- La diversa residenza dei coniugi in Comuni differenti non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione, se ciascun contribuente dimostra di abitare realmente e abitualmente nel proprio immobile.
- La prova della dimora abituale può essere fornita mediante elementi concreti e coerenti, come consumi delle utenze, domicilio effettivo, presenza continuativa e altri documenti o circostanze idonei.
- In caso di contestazione, l’esito dipende soprattutto dalla qualità della prova dell’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale.
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