Sentenza n. 323/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - previa sospensiva - dell'ordinanza n. 24/2025 del 07.07.2025, notificata ala sig.ra Aufiero il 16.07.2025, recante l'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, di un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Caposele (AV), località Buoninventre, in catasto al foglio 9/B p.lle nn. 32,33,34,59,60,61,63 e 240.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a lavori di scavo ed esportazione di materiale roccioso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 24/2025, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e della legge regionale Campania n. 54/1985, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità, arbitrarietà, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e insufficienza della motivazione. Ha sostenuto che le opere realizzate sul terreno, in attuazione dei permessi di costruire nn. 8/2016 e 8-bis/2017, non avessero natura estrattiva, come affermato dal Comune, ma consistessero nella sistemazione idrogeologica e nel consolidamento di un versante dissestato, finalizzati all'impianto di olivi. Il Comune ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che i lavori avessero trasformato l'area in un sito estrattivo, con opere difformi dal progetto e rilevanti scavi ed esportazioni di materiale roccioso. La ricorrente aveva inoltre formulato domanda cautelare, prospettando il rischio dell'effetto acquisitivo e dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Prima della decisione, tuttavia, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, confermando tale dichiarazione in udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro l'ordinanza di ripristino. Il Collegio ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. La dichiarazione è stata ritenuta idonea a rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di annullamento. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata la natura processuale della decisione e il peculiare andamento della causa, collegato ad altro giudizio nel frattempo definito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituiva la base normativa dell'ordinanza comunale di ripristino impugnata; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La ricorrente aveva richiamato il rischio dell'applicazione della sanzione pecuniaria nelle more del giudizio; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e non può procedere all'esame del merito delle censure dedotte.
- La sopravvenuta carenza di interesse rileva ai fini dell'improcedibilità quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può definirlo nel merito in assenza di un interesse attuale alla decisione.
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