Cassazione Penale, Sentenza n. 34749/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore aveva chiesto, con incidente di esecuzione, la dichiarazione di non eseguibilità della sentenza n. 3371/22 del 5/12/2022 emessa nei confronti di Carlo D'Antonio sostenendo che il fatto era contravvenzionale (non delittuale) e che, per l'esclusione della recidiva, il reato si era estinto per prescrizione già prima della definizione del procedimento; in sede di cognizione sarebbe dunque stata applicata una pena illegale rispetto a quella prevista per il fatto reale. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto inammissibile l'istanza, perché la questione attiene alla fase di cognizione e non può essere riesaminata in sede esecutiva, e aveva osservato altresì che la prescrizione maturata nel corso del processo di cognizione non è dichiarabile in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione non può sindacare la qualificazione giuridica del fatto decisa in sede di cognizione né dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando la prescrizione è maturata durante il procedimento di cognizione. L'art. 670 c.p.p. tutela l'eseguibilità del titolo e non la legittimità sostanziale della sentenza; eventuali deduzioni di illegittimità della pena, salvo specifiche eccezioni, non consentono di aggirare gli effetti del giudicato. Si è richiamata la giurisprudenza consolidata che limita l'intervento della giurisdizione esecutiva sui vizi propri della fase di cognizione e che riserva al giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato solo quando la causa di estinzione intervenga dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
L'articolo disciplina l'incidente di esecuzione come strumento volto a valutare l'eseguibilità del titolo e non a rimettere in discussione la legittimità o la qualificazione giuridica espressa nella sentenza di cognizione; quindi non autorizza il giudice dell'esecuzione a riformare questioni proprie della fase di merito.
art. 666 cod. proc. pen.
Predisposto per specifici rimedi in sede esecutiva: la Corte ricorda che l'illegalità della pena può, in casi limitati e ben definiti (palese errore materiale o giuridico), essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, ma ciò non autorizza un generale riesame della qualificazione del fatto.
Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)
Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera
Principio richiamato che consente, in casi eccezionali di palese errore, la deducibilità dell'illegalità della pena in sede esecutiva, ma solo nei limiti previsti e senza violare gli effetti del giudicato.
Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023 (Raimo)
Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo
Conferma il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando la prescrizione è maturata nel corso del procedimento di cognizione; possono essere dichiarate in sede esecutiva solo cause di estinzione intervenute dopo il passaggio in giudicato.
Sez. 6, n. 748 del 04/03/1998 (Rosi)
Sez. 6, n. 748 del 04/03/1998, Rosi
Affermato il principio generale che in sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Sez. 1, Sentenza n. 3246 del 25/05/1995 (Hulsman)
Sez. 1, Sentenza n. 3246 del 25/05/1995, Hulsman
Sottolinea che l'incidente di esecuzione mira all'eseguibilità del titolo e non alla legittimità della sentenza; gli effetti del giudicato ostano a far valere attraverso l'esecuzione vizi della fase di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può sindacare soltanto l'eseguibilità del titolo e non la correttezza della qualificazione giuridica del fatto decisa nella sentenza di cognizione; questioni di merito dovevano essere impugnate con i rimedi ordinari.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è ammissibile in sede esecutiva se la prescrizione è maturata durante il procedimento di cognizione: solo le cause di estinzione sopravvenute al giudicato possono essere dichiarate in esecuzione.
- L'illegalità della pena per palese errore può essere, in casi eccezionali e limitati, dedotta in sede di esecuzione (art. 666 c.p.p.), ma ciò non autorizza un riesame generalizzato della qualificazione del reato.
- Se si ritiene che sia stata applicata una pena incongruente rispetto alla fattispecie reale, il rimedio principale resta l'impugnazione del giudizio di cognizione nei termini; l'incidente di esecuzione non sostituisce l'appello o il ricorso per cassazione.
- Per evitare l'intervenuta prescrizione non denunciata in cognizione, è necessario porre la questione tempestivamente nei gradi di giudizio competenti; l'esecuzione non è il luogo per sanare omissioni processuali delle fasi precedenti.
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