Cassazione Penale, Sentenza n. 31988/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente riformato il giudizio di primo grado: Zingaro e Amoruso sono stati ritenuti responsabili di reati tra cui riciclaggio (art. 648-bis c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.), soppressione di atto vero (art. 490 c.p.) e, per alcuni fatti, ricettazione (art. 648 c.p.), mentre la sentenza di primo grado era stata confermata per Cono. I motivi di ricorso hanno contestato: l'errata qualificazione giuridica (in particolare la configurabilità del delitto di riciclaggio rispetto alla sola ipotesi di ricettazione), l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al requisito soggettivo (dolo/consapevolezza dell'origine illecita della cosa), la mancata concessione di attenuanti (art. 62 n.4, circostanze attenuanti generiche, art. 62-bis), vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (aumenti per continuazione, art. 133 e 81 c.p.) e violazioni di norme processuali (art. 192 c.p.p.). I ricorrenti hanno sostenuto che la prova si fondava in modo prevalente su un unico elemento (la mancata indicazione della provenienza del bene) e che mancavano elementi idonei a dimostrare operazioni volte a impedire l'identificazione della provenienza illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, aspecificità e per proporre questioni di merito non consentite in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse puntuale e conforme all'orientamento di legittimità: l'omessa indicazione della provenienza della cosa, unita a specifiche condotte di occultamento (apposizione di numero di telaio apocrifo, sostituzione di targhette, fornitura di certificato di idoneità tecnico contraffatto) è idonea a provare l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. La Corte ha inoltre ritenuto legittime le valutazioni sulla non concedibilità delle attenuanti e sugli aumenti per continuazione. Sono state imposte ai ricorrenti le spese del procedimento e rilevati profili di colpa nella determinazione di tali spese.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La Cassazione conferma che il dolo del reato di riciclaggio può essere provato anche attraverso elementi indiziari quali l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene quando ciò si accompagni a condotte di occultamento atte a impedire l'identificazione dell'origine delittuosa.
art. 648 c.p.
La qualificazione dei fatti come riciclaggio, quando siano dimostrate operazioni di occultamento e trasformazione, esclude la mera sussunzione nella fattispecie attenuata di ricettazione; il possesso ingiustificato può comunque sostenere la ricettazione se provato.
art. 489 c.p.
L'uso di atto falso può essere ritenuto quando la falsità degli atti risulti essenziale per la reimmatricolazione del bene e sia dimostrata la consapevolezza dell'imputato, desumibile anche dalle circostanze di fatto.
art. 490 c.p.
La soppressione di atto vero è valutata congiuntamente all'uso di atti falsi; la Corte ha ritenuto che la contraffazione documentale funzionale alla reimmatricolazione costituisca elemento probatorio rilevante.
art. 192 c.p.p.
La Corte di Cassazione ricorda i limiti: non è sindacabile in cassazione la diversa valutazione dei fatti operata dal giudice di merito salvo profili di legittimità; le doglianze meramente critiche sulla persuasività delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 606; molte doglianze prospettate sono state considerate non consentite perché attengono a valutazioni di merito o sono generiche.
art. 581 c.p.p.
Richiesta la specificità delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento del ricorso in cassazione (art. 581 c.p.p.), la mancata esposizione puntuale conduce all'inammissibilità per aspecificità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è stata pronunciata ai sensi di questo articolo; conseguente condanna alle spese del procedimento.
art. 62 n. 4 c.p.
La Corte d'appello ha motivatamente escluso la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità sulla base del valore commerciale dei beni e della gravità complessiva delle condotte.
art. 62-bis c.p.
La negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta corretta dagli ermellini quando sussistono precedenti significativi e indice di persistente proclività a delinquere.
art. 133 c.p.
Valutazione degli aumenti per continuazione in relazione alla pluralità e gravità delle operazioni compiute per occultare la provenienza illecita.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio connesso alla continuazione.
Massime di principio
- L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio può essere desunto da elementi indiziari concreti: l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, se accompagnata da specifiche condotte di occultamento (alterazione del telaio, targhe, documenti contraffatti), è idonea a provare la consapevolezza dell'origine delittuosa.
- Condotte materiali di occultamento e falsificazione documentale, se dimostrate, possono far prevalere la qualificazione di riciclaggio rispetto alla sola ricettazione.
- In Cassazione non è possibile una nuova valutazione del merito probatorio; le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o a criticare la persuasività della motivazione dei giudici di merito sono, di norma, inammissibili.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e motivati secondo i requisiti degli artt. 581 e 606 c.p.p.; l'aspecificità o la mera ripetizione di argomentazioni già valutate in appello comportano l'inammissibilità.
- La negazione delle attenuanti richiede una motivazione concreta e non generica; la semplice enunciazione del valore del bene o del precedente non dettagliata può essere insufficiente, ma se il giudice indica la rilevanza dei precedenti e della pluralità di condotte la decisione è difficilmente sindacabile in cassazione.
- Le censure attinenti alla violazione di norme processuali sostanziali sono ammissibili entro i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; non sono invece lecite, in cassazione, articolazioni che si trasformano in contestazioni di merito sulla motivazione o sull'apprezzamento della prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31877/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31878/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31881/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31885/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31886/2022 del 30/08/2022
- Sentenza penale · 30 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31887/2022 del 30/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →