Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-251/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019. — Trace Sport contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi antidumping – Importazione di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia – Estensione a tali paesi del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 – Validità – Ricevibilità – Mancata presentazione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente di cui al procedimento principale – Importatore associato – Legittimazione ad agire per l’annullamento – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 13 – Elusione – Articolo 18 – Mancata collaborazione – Prova – Insieme di indizi. — Causa C-251/18

Giurisprudenza europea62018CJ0251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la validità del regolamento che estendeva ai prodotti spediti dallo Sri Lanka il dazio antidumping sulle biciclette cinesi. In via preliminare ha dichiarato ricevibile il rinvio, perché non era dimostrato che la Trace Sport fosse senza dubbio legittimata ad agire direttamente contro il regolamento. Nel merito, ha ritenuto che il Consiglio non avesse validamente provato l’elusione tramite trasbordo, poiché aveva inferito troppo dalla sola mancata collaborazione di alcuni esportatori. Di conseguenza, il regolamento è stato dichiarato invalido limitatamente alle biciclette spedite dallo Sri Lanka.

Validità del regolamento antidumping estensivo n. 501/2013 nella parte relativa alle biciclette spedite dallo Sri Lanka e prova dell’elusione tramite trasbordo

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 fosse valido, nella parte in cui estendeva il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, in particolare per i produttori esportatori Kelani Cycles e Creative Cycles; in via preliminare, se la domanda pregiudiziale fosse ricevibile nonostante la mancata impugnazione diretta del regolamento da parte della Trace Sport.

Principio di diritto

Un regolamento che estende un dazio antidumping per elusione è invalido se l’istituzione ha fondato la conclusione di trasbordo su una mera mancata collaborazione di alcuni produttori esportatori e sulla sola modificazione della configurazione degli scambi, senza dimostrare con un insieme di indizi concordanti che le condizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base siano effettivamente soddisfatte. La mancata collaborazione, da sola, non crea una presunzione legale di elusione; perciò il regolamento n. 501/2013 è stato dichiarato invalido nella parte relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013

Validità del regolamento antidumping n. 501/2013 per le biciclette spedite dallo Sri Lanka

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Noord-Holland nell’ambito di una controversia doganale tra Trace Sport SAS e l’autorità doganale olandese. La questione centrale è la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, nella parte in cui estende il dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Cina alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka.

Fatti e procedimento principale

Trace Sport, importatore francese, aveva presentato nei Paesi Bassi dichiarazioni di immissione in libera pratica di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indicando come esportatori Kelani Cycles o Creative Cycles. A seguito di controlli a posteriori, l’autorità doganale ha ritenuto dovuto il dazio antidumping del 48,5% ed ha emesso due intimazioni di pagamento, poi confermate con decisioni del 24 settembre 2015. Dinanzi al giudice nazionale, Trace Sport ha contestato tali decisioni eccependo l’invalidità del regolamento estensivo.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 1225/2009, in particolare:

  • l’articolo 13, relativo all’elusione delle misure antidumping;
  • l’articolo 18, relativo all’uso dei dati disponibili in caso di mancata collaborazione. Richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011, che aveva istituito il dazio definitivo sulle biciclette cinesi, il regolamento (UE) n. 875/2012, con cui la Commissione aveva aperto l’inchiesta sull’eventuale elusione, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, che ha esteso le misure a vari Paesi terzi, incluso lo Sri Lanka.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

Le istituzioni hanno sostenuto che la questione fosse irricevibile perché Trace Sport avrebbe potuto impugnare direttamente il regolamento davanti al giudice dell’Unione. La Corte respinge l’eccezione: il regolamento impugnato richiedeva misure nazionali di esecuzione e non risultava che Trace Sport fosse, senza alcun dubbio, direttamente e individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La sola qualità di importatore, anche associato a esportatori, non basta; mancando la prova di elementi che individualizzassero Trace Sport, essa poteva eccepire l’invalidità davanti al giudice nazionale.

Ragionamento della Corte sull’elusione

Nel merito, la Corte ricorda che, in materia antidumping, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, ma il controllo giurisdizionale resta pieno quanto al rispetto delle regole procedurali, all’esattezza dei fatti e all’assenza di errore manifesto.

Per accertare l’elusione ex articolo 13, paragrafo 1, devono coesistere quattro condizioni:

  • modificazione della configurazione degli scambi;
  • assenza di sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dal dazio;
  • pregiudizio o indebolimento degli effetti riparatori del dazio;
  • prova del dumping.

L’articolo 18 consente di utilizzare i dati disponibili in caso di mancata collaborazione, ma non introduce una presunzione automatica di elusione. La mancata collaborazione può giustificare il ricorso agli elementi disponibili, ma questi devono comunque dimostrare le condizioni dell’articolo 13.

Nel regolamento contestato il Consiglio aveva concluso che vi erano pratiche di trasbordo attraverso lo Sri Lanka perché:

  • la configurazione degli scambi era cambiata;
  • alcuni produttori esportatori non avevano collaborato. La Corte giudica insufficiente questo ragionamento: la mera mancata collaborazione di una parte dei produttori esportatori non consente di dedurre l’esistenza di pratiche di trasbordo; inoltre, la modificazione degli scambi non può essere utilizzata come indizio della seconda condizione, cioè che tale modificazione derivi da pratiche elusive, perché essa costituisce già la prima condizione da provare.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dalla loro dichiarata origine. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.

Principio affermato

In caso di inchiesta antidumping per elusione, l’istituzione non può fondare validamente l’estensione del dazio su un semplice schema inferenziale basato su mancata collaborazione e modificazione degli scambi: occorre un insieme di indizi concordanti idoneo a dimostrare ciascuna delle condizioni dell’articolo 13 del regolamento di base. La mancata collaborazione non equivale, di per sé, a prova di elusione.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingelusione delle misure antidumpingpolitica commerciale comunelegittimazione ad agirerinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.