Tribunale, Sentenza T-228/17
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019. — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Cina e di Taiwan – Applicazione di dazi antidumping definitivi – Valore normale – Adeguamenti – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione. — Causa T-228/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di una società cinese contro i dazi antidumping definitivi sugli accessori per tubi in acciaio inossidabile. Conferma la legittimità del metodo del paese di riferimento utilizzato per il valore normale, esclude che il protocollo di adesione della Cina all’OMC possa essere invocato come parametro di legittimità e ritiene infondate le censure sull’intercambiabilità dei prodotti, sugli adeguamenti del valore normale e sul periodo di esame. Vengono inoltre respinte le doglianze sui diritti della difesa e sull’obbligo di motivazione, con condanna della ricorrente alle spese.
annullamento respinto: dazi antidumping definitivi su accessori per tubi in acciaio inossidabile cinesi e taiwanesi; il Tribunale conferma il metodo del paese di riferimento, gli adeguamenti del valore normale e la valutazione dell’intercambiabilità dei prodotti
La questione giuridica
Se la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione o violazioni procedurali nel considerare comparabili e in concorrenza gli accessori per tubi prodotti secondo le norme ASME/ANSI ed EN/DIN, nel rifiutare dati cinesi proposti per gli adeguamenti del valore normale, nel determinare il periodo di esame del pregiudizio e nell’applicare il metodo antidumping riservato ai paesi non retti da economia di mercato, nonché se vi fossero violazioni dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, in un’inchiesta antidumping su importazioni dalla Cina, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nella determinazione del valore normale e degli adeguamenti, potendo rifiutare dati provenienti da un paese non retto da economia di mercato e basarsi sul paese di riferimento; inoltre il punto 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC non può essere invocato per sindacare la legittimità del regolamento impugnato né impone un’interpretazione conforme dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le censure su intercambiabilità dei prodotti, diritto di essere ascoltata, motivazione, periodo di esame e abuso di potere sono respinte perché, in sostanza, la ricorrente non ha dimostrato errori manifesti, né una lesione autonoma dei propri diritti procedurali, né un difetto di motivazione tale da invalidare il regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 2, paragrafi 1-7, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping)
- Protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC, punto 15 della parte I
- Articoli 26 e 27 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 49, paragrafo 1
Dazi antidumping definitivi su accessori per tubi in acciaio inossidabile: legittimità del regolamento di esecuzione 2017/141
Il Tribunale è investito di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, con cui la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Cina e di Taiwan. La causa riguarda in particolare la determinazione del valore normale, gli adeguamenti tecnici, il periodo di esame del pregiudizio e il rispetto dei diritti della difesa nel procedimento antidumping.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente è una società con sede in Cina che produce ed esporta nell’Unione accessori per tubi in acciaio inossidabile. A seguito di una denuncia dell’industria dell’Unione, la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping il 29 ottobre 2015; il periodo dell’inchiesta va dal 1º ottobre 2014 al 30 settembre 2015, mentre il periodo in esame per il pregiudizio va dal 1º gennaio 2012 al 30 settembre 2015.
Durante l’inchiesta la Commissione ha svolto una visita presso i locali della ricorrente e ha deciso di utilizzare Taiwan come paese di riferimento per determinare il valore normale dei prodotti cinesi. Il regolamento impugnato ha fissato per la ricorrente un dazio antidumping del 48,9%.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto cinque motivi principali:
- errore manifesto, violazione dei diritti della difesa e motivazione insufficiente sulla presunta intercambiabilità tra accessori prodotti secondo le norme ASME/ANSI ed EN/DIN;
- errore manifesto e motivazione insufficiente sugli adeguamenti del valore normale;
- errore manifesto e abuso di potere sulla determinazione del periodo in esame;
- violazioni dei principi di corretta amministrazione, trasparenza e diritti della difesa;
- errore manifesto nell’applicazione del trattamento riservato ai paesi non retti da economia di mercato.
Intercambiabilità dei prodotti e pregiudizio all’industria dell’Unione
La ricorrente sosteneva che i prodotti cinesi e quelli dell’Unione non fossero realmente intercambiabili, perché i primi sarebbero prodotti quasi esclusivamente secondo ASME/ANSI e i secondi quasi esclusivamente secondo EN/DIN; pertanto la Commissione non avrebbe potuto trattarli come concorrenti ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità.
Il Tribunale respinge questa censura. Richiama il proprio limitato sindacato sulle valutazioni economiche complesse in materia antidumping e ricorda che spetta alla ricorrente provare l’errore manifesto. Osserva che il regolamento impugnato non afferma una intercambiabilità in senso stretto, ma rileva somiglianze sostanziali, comparabilità delle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e concorrenza tra le due tipologie di prodotti. Le dichiarazioni depositate dalla ricorrente, prive di adeguato supporto probatorio, non sono sufficienti a dimostrare l’errore manifesto, né un difetto di imparzialità o un onere della prova eccessivo.
Diritto di essere ascoltata e posizione della CCCMC
La ricorrente lamentava che la Commissione avesse introdotto in ritardo, nelle conclusioni definitive rivedute, elementi rilevanti sull’intercambiabilità e avesse concesso un termine troppo breve per presentare osservazioni. Il Tribunale però accerta che la ricorrente non ha dimostrato di essere stata rappresentata dalla CCCMC dinanzi alla Commissione: perciò non può invocare i diritti della difesa della CCCMC. Quanto al proprio diritto di essere ascoltata, il Tribunale osserva che la Commissione ha concesso un termine conforme all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036 e che la ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto esprimere utilmente il proprio punto di vista.
Ammissibilità di prove e argomenti nella fase giudiziale
Il Tribunale dichiara irricevibili taluni allegati alla replica perché prodotti tardivamente e non giustificati come prova contraria. Al tempo stesso ammette alcuni argomenti relativi al considerando 54 del regolamento impugnato, poiché già sostanzialmente sviluppati nel ricorso. In ogni caso, le contestazioni della ricorrente non bastano a dimostrare che la Commissione abbia valutato con parzialità gli elementi raccolti nel procedimento amministrativo.
Applicazione del regime riservato ai paesi non retti da economia di mercato e rapporto con l’OMC
La ricorrente sosteneva che, dopo la scadenza del punto 15, lettera d), della parte I del protocollo di adesione della Cina all’OMC (11 dicembre 2016), la Commissione avrebbe dovuto abbandonare il metodo del paese di riferimento e calcolare il valore normale con il metodo ordinario del regolamento antidumping.
Il Tribunale respinge integralmente la censura. Ricorda che gli accordi OMC non sono, in linea di principio, parametri di legittimità degli atti dell’Unione e che le eccezioni giurisprudenziali sono limitate ai casi in cui l’Unione abbia inteso eseguire uno specifico obbligo OMC o l’atto rinvii espressamente a precise disposizioni OMC. L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 esprime invece una scelta autonoma del legislatore dell’Unione, con un regime speciale per i paesi non retti da economia di mercato, e non può essere interpretato come attuazione diretta di uno specifico obbligo OMC. Di conseguenza, il protocollo di adesione della Cina all’OMC non può essere invocato per contestare il regolamento impugnato, né impone un’interpretazione conforme dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a).
Adeguamento del valore normale e rifiuto dei dati cinesi
Quanto al secondo motivo, la ricorrente contestava il rigetto, da parte della Commissione, dei dati cinesi presentati dalla CCCMC per giustificare gli adeguamenti dei costi di produzione del prodotto taiwanese, sostenendo che tali dati erano pertinenti e che il loro rifiuto aveva gonfiato il margine di dumping.
Il Tribunale respinge il motivo. Sottolinea che, nel metodo applicabile ai paesi non retti da economia di mercato, la Commissione gode di ampia discrezionalità e può basarsi su dati del paese di riferimento o su altre basi eque. Nel caso concreto, il rifiuto dei dati cinesi si fonda sia sulla loro mancata verifica sia sulla loro origine da un paese non retto da economia di mercato; inoltre tali dati erano prezzi di vendita di tubi, non costi di produzione degli accessori per tubi. Il Tribunale osserva anche che la ricorrente non aveva chiesto il trattamento di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1225/2009.
Obbligo di motivazione sugli adeguamenti
Il Tribunale ritiene che la motivazione del regolamento impugnato sia sufficiente. I considerando da 118 a 129 spiegano chiaramente perché la Commissione ha rigettato i dati della CCCMC e come ha proceduto agli adeguamenti del valore normale. In materia antidumping non occorre rispondere singolarmente a tutti gli argomenti degli interessati, purché siano esposti i fatti e le ragioni essenziali della decisione.
Periodo in esame e pregiudizio
Il terzo motivo mirava a imporre alla Commissione di estendere il periodo di esame fino al 2010, includendo la precedente inchiesta antidumping del 2012-2013. La ricorrente sosteneva che un arco temporale più lungo avrebbe mostrato stabilità dei prezzi e dei volumi e avrebbe escluso il pregiudizio.
Il Tribunale respinge il motivo. Ricorda che le indagini antidumping devono basarsi su informazioni il più possibile attuali e che la scelta di un periodo di quattro anni è conforme alla prassi. La ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare un errore manifesto nel rifiuto di estendere il periodo in esame. Quanto all’abuso di potere, non emergono indizi oggettivi che la Commissione abbia perseguito fini diversi da quelli antidumping. Anche la doglianza sulla motivazione è respinta, poiché il regolamento spiega il rigetto della richiesta di estensione.
Principi di corretta amministrazione, trasparenza e diritti della difesa
Il quarto motivo viene respinto in toto. La censura relativa alla corretta amministrazione e alla trasparenza è dichiarata irricevibile perché formulata in termini troppo generici. Sulle altre doglianze, il Tribunale ribadisce che la ricorrente non può far valere i diritti della difesa della CCCMC; inoltre, i termini concessi per le osservazioni erano conformi al regolamento 2016/1036 e non è stato dimostrato che la mancata divulgazione anticipata di taluni dati dell’industria dell’Unione abbia inciso sull’esito del procedimento.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge il ricorso integralmente. La Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea; il Consiglio, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- in materia antidumping la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione tecnica ed economica, sindacabile solo per errore manifesto, irregolarità procedurale, inesattezza materiale o sviamento di potere;
- gli accordi OMC non costituiscono, di regola, parametro di legittimità degli atti antidumping dell’Unione;
- il regime dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base è un regime autonomo dell’Unione per i paesi non retti da economia di mercato;
- il diritto di essere ascoltata va fatto valere dalla parte che risulta effettivamente titolare di tale posizione procedurale nel procedimento amministrativo;
- la motivazione di un regolamento antidumping è sufficiente se consente di comprendere le ragioni essenziali della scelta compiuta dalla Commissione.
Come è indicizzato
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