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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-34/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019. — Ottília Lovasné Tóth contro ERSTE Bank Hungary Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Allegato della direttiva 93/13/CEE – Punto 1, lettere m) e q) – Contratto di prestito ipotecario – Atto notarile – Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio – Inversione dell’onere della prova – Articolo 5, paragrafo 1 – Formulazione chiara e comprensibile. — Causa C-34/18

Giurisprudenza europea62018CJ0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 93/13 in una controversia relativa a un mutuo ipotecario in franchi svizzeri assistito da atto notarile esecutivo. Esclude che le clausole controverse siano automaticamente abusive o che il professionista debba fornire informazioni supplementari sulla disciplina processuale nazionale. La Corte precisa inoltre che il punto 1, lettera q), dell’allegato concerne solo clausole che sopprimono o limitano realmente azioni e rimedi del consumatore, e che il punto 1, lettera m) riguarda la valutazione della conformità della prestazione del professionista, non del consumatore.

Clausole di un contratto di mutuo ipotecario che attribuiscono efficacia probatoria all’atto notarile e incidono su onere della prova, rimedi del consumatore e trasparenza ex direttiva 93/13/CEE

La questione giuridica

Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, una clausola non negoziata individualmente che consente al professionista di fondare l’esecuzione forzata su un atto notarile e di considerare provato il debito: i) sia automaticamente abusiva perché inverte l’onere della prova; ii) rientri nel punto 1, lettera q), dell’allegato per effetto di limitare azioni e rimedi del consumatore; iii) richieda informazioni supplementari per soddisfare il requisito di chiarezza e comprensibilità ex articolo 5; iv) rientri nel punto 1, lettera m), dell’allegato perché consente al professionista di valutare unilateralmente la conformità della prestazione del consumatore.

Principio di diritto

La direttiva 93/13/CEE non impone di considerare automaticamente abusiva una clausola non negoziata che abbia per oggetto o per effetto l’inversione dell’onere della prova, poiché l’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente; spetta al giudice nazionale verificare in concreto il significativo squilibrio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, salvo che il diritto nazionale, in virtù dell’articolo 8, preveda una tutela più elevata. Una clausola che non altera la posizione giuridica del consumatore secondo il diritto nazionale non rientra nel punto 1, lettera q), mentre vi rientra solo la clausola che consenta al professionista di chiudere unilateralmente e definitivamente la controversia limitando azioni giudiziarie o rimedi del consumatore. L’articolo 5 non impone ulteriori informazioni su effetti giuridici ricavabili dall’interpretazione di norme procedurali nazionali non oggetto di giurisprudenza uniforme, e il punto 1, lettera m), riguarda soltanto la verifica della conformità della prestazione del professionista, non quella della controprestazione del consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 3, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 direttiva 93/13/CEE
  • Allegato direttiva 93/13/CEE, punto 1, lettere m) e q)
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)

Clausole notarili e clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest) in una controversia tra una consumatrice e una banca ungherese. Oggetto del giudizio è la clausola di un contratto di mutuo ipotecario in valuta estera che, attraverso un atto notarile, agevolava la prova del credito e l’eventuale esecuzione forzata.

Fatti e procedimento principale

Il 27 ottobre 2008 la consumatrice ha stipulato con la banca un mutuo immobiliare espresso in franchi svizzeri. Nello stesso giorno ha sottoscritto davanti a un notaio un atto pubblico di riconoscimento unilaterale di debito, nel quale erano richiamate le clausole del contratto, in particolare il punto I.4.

Tale clausola prevedeva, in sostanza, che:

  • per determinare l’importo del mutuo, del debito residuo e gli altri dati necessari all’esecuzione, le parti accettassero un documento probatorio notarile redatto sulla base dei conti del debitore e dei registri bancari;
  • in caso di mancato rimborso, tale atto notarile fungesse da prova del credito e dei suoi accessori ai fini dell’esecuzione forzata;
  • in caso di esecuzione su istanza della banca, si potesse ottenere un ulteriore atto notarile fondato sulla documentazione bancaria.

La consumatrice ha sostenuto che la clausola fosse abusiva perché consentiva alla banca di determinare unilateralmente l’inadempimento e l’ammontare del debito, imponendole di contestare l’esecuzione in giudizio, con conseguente inversione dell’onere della prova e compressione dei rimedi difensivi. La banca ha replicato che la clausola non stabiliva unilateralmente la conformità della prestazione della consumatrice né invertiva l’onere della prova, poiché il diritto ungherese consentiva sempre prova contraria e azioni di contestazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 93/13/CEE, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, sul criterio generale della clausola abusiva;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, che rinvia all’allegato contenente un elenco indicativo e non esauriente;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sul requisito di redazione chiara e comprensibile;
  • l’articolo 8, che consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più severe per garantire una protezione più elevata.

Tra le disposizioni dell’allegato sono pertinenti il punto 1, lettera m), relativo alle clausole che consentono al professionista di stabilire se il bene o il servizio è conforme al contratto o di interpretare esclusivamente una clausola, e il punto 1, lettera q), relativo alle clausole che sopprimono o limitano l’esercizio di azioni giudiziarie o rimedi del consumatore, comprese quelle che limitano indebitamente i mezzi di prova o impongono un onere della prova gravoso.

La Corte richiama inoltre la normativa ungherese, in particolare il codice civile, il decreto governativo sulle clausole abusive nei contratti con consumatori e il codice di procedura civile, nonché la legge sulle esecuzioni giudiziarie, che riconosce la formula esecutiva anche agli atti notarili.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sintesi:

  • se il punto 1, lettera q), dell’allegato della direttiva abbia portata tale da rendere automaticamente abusiva una clausola che inverte l’onere della prova a danno del consumatore;
  • se la stessa disposizione riguardi una clausola che fa ritenere al consumatore di dover adempiere integralmente le obbligazioni contrattuali o che limita le azioni e i rimedi del consumatore rendendo più agevole la chiusura della controversia da parte della banca;
  • se l’articolo 5 imponga al professionista di fornire spiegazioni supplementari quando gli effetti giuridici della clausola dipendano da norme nazionali non interpretate in modo uniforme;
  • se il punto 1, lettera m), si applichi anche a una clausola che consenta al professionista di valutare unilateralmente l’esatta esecuzione della prestazione del consumatore.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla banca. Ribadisce che le questioni pregiudiziali godono di presunzione di rilevanza e che spetta al giudice nazionale valutare i fatti e il diritto interno. Non emergendo in modo manifesto che le questioni siano ipotetiche o estranee alla controversia, le dichiara ricevibili.

Prima questione: portata del punto 1, lettera q)

La Corte ricorda che l’allegato della direttiva 93/13 contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole potenzialmente abusive. Ne consegue che la presenza di una clausola nell’allegato non comporta automaticamente la sua abusività, così come l’assenza non esclude la possibilità di qualificarla come abusiva.

Pertanto, la clausola deve essere valutata alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, verificando se, in contrasto con la buona fede, produca un significativo squilibrio a danno del consumatore. Gli Stati membri possono tuttavia, ai sensi dell’articolo 8, introdurre una protezione più elevata e dichiarare abusive in modo generale talune clausole elencate nell’allegato.

La Corte conclude quindi che la direttiva non impone di qualificare automaticamente come abusiva, senza ulteriore esame, una clausola non negoziata che abbia per oggetto o per effetto l’inversione dell’onere della prova.

Seconda questione: limitazione di azioni e rimedi del consumatore

La Corte precisa che il punto 1, lettera q), concerne clausole che sopprimono o limitano l’esercizio di azioni in giudizio o vie di ricorso del consumatore. Una clausola rientra in tale ipotesi solo se altera concretamente la posizione giuridica del consumatore rispetto a quella risultante dal diritto nazionale applicabile e rende più arduo l’accesso alla giustizia o l’esercizio dei diritti di difesa.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio evidenzia che il consumatore può contestare il contratto e l’esecuzione forzata mediante gli strumenti previsti dal diritto ungherese, richiamando anche la precedente sentenza ERSTE Bank Hungary (C‑32/14). Di conseguenza, se la clausola non elimina né limita tali rimedi secondo il diritto nazionale, non rientra nel punto 1, lettera q).

La Corte aggiunge però che una clausola che consenta al creditore di porre fine in modo unilaterale e definitivo a qualsiasi controversia, sfruttando un atto notarile esecutivo sulla base dei registri bancari, può invece rientrare nell’ambito della lettera q), perché limita realmente le azioni o i rimedi del consumatore.

Terza questione: requisito di trasparenza dell’articolo 5

La Corte riafferma che il requisito di trasparenza non si esaurisce nella comprensibilità grammaticale: la clausola deve consentire al consumatore di valutare le conseguenze economiche derivanti dal contratto sulla base di criteri chiari e intelligibili. In alcuni casi il professionista deve fornire informazioni supplementari, specie quando la clausola interagisce con disposizioni imperative rilevanti per il costo o la durata del rapporto.

Tuttavia, il caso in esame è diverso, perché non riguarda norme imperative di diritto internazionale privato né disposizioni che incidano direttamente sull’importo da pagare. Si tratta invece di norme procedurali generali sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla relativa giurisprudenza. La Corte ritiene che imporre al professionista di informare il consumatore su tali elementi eccederebbe quanto ragionevolmente esigibile nell’ambito dell’obbligo di trasparenza.

Quarta questione: ambito del punto 1, lettera m)

La Corte interpreta il punto 1, lettera m), come riferito alle clausole che consentono al professionista, di regola venditore o prestatore di servizi, di stabilire se la prestazione da lui eseguita sia conforme al contratto o di interpretare in via esclusiva una clausola contrattuale.

La disposizione non riguarda invece le obbligazioni del consumatore, ma solo quelle del professionista. Per questo motivo non si applica a una clausola che autorizzi il professionista a valutare unilateralmente se la controprestazione del consumatore, quale il rimborso di un debito e delle spese correlate, sia stata eseguita conformemente al contratto.

Dispositivo

La Corte risponde nel senso che:

  • il punto 1, lettera q), non rende automaticamente abusiva una clausola che inverta l’onere della prova;
  • la stessa disposizione riguarda solo le clausole che limitano effettivamente le azioni e i rimedi del consumatore, non quelle che si limitano a far ritenere al consumatore di dover adempiere integralmente il contratto;
  • l’articolo 5 non impone informazioni supplementari sugli effetti giuridici derivanti dall’interpretazione di norme procedurali nazionali non oggetto di giurisprudenza uniforme;
  • il punto 1, lettera m), non si applica a una clausola che autorizzi il professionista a valutare unilateralmente l’esatta esecuzione della prestazione del consumatore.

Principio ricavabile

La decisione conferma che l’allegato della direttiva 93/13 ha funzione orientativa e che la valutazione dell’abusività resta, di regola, affidata al giudice nazionale sulla base del significativo squilibrio e della trasparenza, salvo normative nazionali più protettive. Nei rapporti bancari con atto notarile esecutivo, la semplice agevolazione probatoria del creditore non basta, di per sé, a integrare una clausola abusiva se il consumatore conserva rimedi effettivi nel diritto interno.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di mutuo ipotecarioesecuzione forzatatrasparenza contrattuale

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