Corte di giustizia, Sentenza C-467/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2019. — Procedimento penale a carico di EP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articoli 6 e 47 nonché articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 12 – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 3 – Normativa nazionale che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società – Diritto all’informazione sui propri diritti – Diritto di avvalersi di un difensore – Diritto a un ricorso effettivo – Presunzione d’innocenza – Persona vulnerabile. — Causa C-467/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una procedura di ricovero psichiatrico coatto per motivi terapeutici e di sicurezza può rientrare nell'ambito delle direttive UE sui diritti dell'indagato/imputato, perché incide sulla libertà personale in connessione con fatti che assumono rilievo penale. Ha inoltre affermato che l'interessato deve ricevere l'informazione sui diritti nella fase iniziale del procedimento e che deve esistere un ricorso effettivo per contestare violazioni commesse nelle fasi precedenti. Quanto alla direttiva sulla presunzione di innocenza, la Corte ha escluso la sua applicabilità alla procedura terapeutica autonoma, ma ha precisato che, in tale ambito, il pubblico ministero resta tenuto a provare che la persona è autrice dei fatti contestati.
Ricovero psichiatrico coatto di persona con demenza: applicabilità delle direttive UE sui diritti della difesa, accesso al ricorso effettivo e presunzione di innocenza
La questione giuridica
Se una procedura giudiziaria nazionale che consente, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di una persona che, in stato di demenza, ha commesso fatti pericolosi rientri nell'ambito delle direttive 2012/13 e 2013/48; da quando debbano essere comunicate le informazioni sui diritti; se il diritto a un ricorso effettivo imponga al giudice di poter verificare il rispetto delle garanzie nelle fasi precedenti; se la direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza si applichi anche a tale procedura; e quali effetti produca sulla prova dell'autore degli atti contestati.
Principio di diritto
Le direttive 2012/13 e 2013/48 si applicano anche a una procedura giudiziaria nazionale che, per motivi terapeutici e di sicurezza, dispone il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso fatti penalmente rilevanti; la persona sospettata deve essere informata dei propri diritti il più presto possibile, non appena i sospetti giustificano misure coercitive e comunque prima del primo interrogatorio di polizia. L'articolo 47 della Carta, l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e l'articolo 12 della direttiva 2013/48 ostano a una normativa che non consenta al giudice di controllare il rispetto di tali diritti nelle fasi precedenti non sottoposte a sindacato. La direttiva 2016/343 e l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta non si applicano invece alla procedura di ricovero terapeutico preventiva e di sicurezza in sé considerata, ma la presunzione di innocenza esige che, in tale procedimento, il pubblico ministero provi che la persona è l'autrice degli atti posti a fondamento della richiesta di ricovero.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2012/13/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2012/13/UE
- Articolo 3, direttiva 2012/13/UE
- Articolo 6, direttiva 2012/13/UE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2012/13/UE
- Direttiva 2013/48/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2013/48/UE
- Articolo 12, direttiva 2013/48/UE
- Articolo 13, direttiva 2013/48/UE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 2, direttiva 2016/343
- Articolo 3, direttiva 2016/343
- Articolo 6, direttiva 2016/343
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2016/343
- Articolo 15, direttiva 2016/343
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), CEDU
- Articolo 5, paragrafo 4, CEDU
Ricovero psichiatrico coatto di persona con demenza: diritti della difesa e presunzione di innocenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) in un procedimento volto a ottenere il ricovero psichiatrico coatto di EP, dopo fatti che la procura riteneva penalmente rilevanti ma commessi in stato di demenza. La Corte esamina l'interazione tra le direttive 2012/13/UE, 2013/48/UE e 2016/343, nonché la Carta dei diritti fondamentali.
Fatti e procedimento principale
EP era stato coinvolto in un episodio omicidiario nei confronti della madre. Dopo l'avvio del procedimento penale, la procura aveva archiviato e poi riaperto il fascicolo, ritenendo che la persona fosse affetta da disturbi psichici tali da giustificare misure mediche coercitive. Parallelamente, un giudice aveva già disposto il ricovero coatto in ospedale psichiatrico sulla base della legge sanitaria bulgara.
Il giudice del rinvio segnalava che EP non era stato interrogato, non era stato formalmente informato dell'avvio del procedimento, non aveva ricevuto assistenza difensiva e non disponeva di un rimedio per contestare le conclusioni del pubblico ministero. Inoltre, la normativa nazionale non consentiva al giudice di verificare il rispetto delle garanzie processuali nella fase precedente.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in particolare:
- se le direttive 2012/13 e 2013/48 si applichino a una procedura di ricovero psichiatrico coatto connessa a fatti di rilievo penale;
- quando debbano essere comunicate le informazioni sui diritti;
- se il diritto a un ricorso effettivo imponga al giudice di verificare la legalità della fase precedente;
- se la direttiva 2016/343 si applichi anche alla procedura sanitaria preventiva;
- se la presunzione di innocenza richieda la prova dell'autore degli atti contestati.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 267 TFUE, per il rinvio pregiudiziale;
- gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta;
- la direttiva 2012/13/UE, in particolare gli articoli 2, 3, 6 e 8, paragrafo 2;
- la direttiva 2013/48/UE, in particolare gli articoli 2, 12 e 13;
- la direttiva (UE) 2016/343, in particolare gli articoli 2, 3 e 6;
- l'articolo 5, paragrafi 1, lettera e), e 4, CEDU, richiamato per l'interpretazione dell'articolo 6 della Carta.
Ragionamento della Corte: ambito delle direttive 2012/13 e 2013/48
La Corte osserva che entrambe le direttive definiscono il proprio ambito di applicazione in termini ampi, riferendosi alle persone informate di essere indagate o imputate fino alla decisione definitiva. Pur non menzionando espressamente il ricovero psichiatrico coatto, tali direttive non possono essere escluse solo perché la misura non sfocia in una pena detentiva in senso stretto.
La Corte valorizza il fatto che la misura incide sulla libertà personale e che, nel caso di specie, è giustificata non solo da finalità terapeutiche, ma anche da esigenze di sicurezza collegate a fatti di natura penale. Per questo motivo, una procedura che può condurre al ricovero coatto di persone che hanno commesso fatti costituenti reato rientra nel campo di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48.
La Corte sottolinea inoltre che le persone con gravi disturbi mentali rientrano nella categoria delle persone vulnerabili: la direttiva 2012/13 impone di tenerne conto nella comunicazione delle informazioni sui diritti, e la direttiva 2013/48 richiede analoga attenzione alle particolari esigenze dei soggetti vulnerabili.
Momento in cui devono essere comunicate le informazioni sui diritti
Quanto alla direttiva 2012/13, la Corte afferma che l'informazione deve essere fornita il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti giustificano, in un contesto non emergenziale, l'adozione di misure coercitive, e comunque al più tardi prima del primo interrogatorio di polizia.
La Corte richiama il considerando 19, secondo cui l'informazione serve a garantire l'effettività dei diritti della difesa sin dalle prime fasi del procedimento, e il considerando 22, che prevede la comunicazione scritta dei diritti alle persone arrestate o detenute.
Ricorso effettivo e controllo del giudice sulla fase precedente
In relazione all'articolo 47 della Carta, all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e all'articolo 12 della direttiva 2013/48, la Corte afferma che gli Stati membri devono garantire mezzi di ricorso effettivi contro la violazione dei diritti riconosciuti da tali atti.
Ne discende che una normativa nazionale che, nel procedimento sul ricovero coatto, non consenta al giudice di verificare il rispetto delle garanzie procedurali nelle fasi precedenti viola il diritto dell'Unione, se tali fasi non erano state sottoposte a controllo giurisdizionale. La Corte richiama il principio di interpretazione conforme, ma precisa che spetta al giudice nazionale valutare se sia possibile un'interpretazione del diritto interno che consenta di colmare la lacuna, anche per analogia.
Direttiva 2016/343 e ambito di applicazione
La Corte esclude che la direttiva 2016/343 e l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta si applichino a una procedura di ricovero psichiatrico coatto a fini terapeutici, quando essa sia autonoma e finalizzata a prevenire un pericolo per la salute dell'interessato o di terzi. In tale ipotesi, la procedura non è un procedimento penale ai sensi della direttiva e non costituisce, sulla base degli elementi del fascicolo, un'attuazione del diritto dell'Unione.
Presunzione di innocenza e onere della prova
Pur escludendo l'applicabilità generale della direttiva 2016/343 alla procedura sanitaria autonoma, la Corte chiarisce che il principio della presunzione di innocenza implica comunque che il pubblico ministero debba provare che la persona sottoposta a ricovero coatto è l'autrice degli atti posti a fondamento della richiesta.
La Corte osserva che, se un procedimento penale precedente ha già accertato definitivamente che la persona ha commesso, in stato di demenza, fatti costitutivi di reato, il richiamo a tali elementi nella domanda di ricovero non viola di per sé la presunzione di innocenza. Resta però fermo il controllo sulla correttezza delle garanzie processuali nelle fasi precedenti.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- le direttive 2012/13 e 2013/48 si applicano alla procedura di ricovero psichiatrico coatto descritta;
- l'informazione sui diritti deve essere data tempestivamente e comunque prima del primo interrogatorio;
- l'articolo 47 della Carta, l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e l'articolo 12 della direttiva 2013/48 ostano a una normativa che impedisca il controllo giudiziale delle violazioni pregresse;
- la direttiva 2016/343 e l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta non si applicano alla procedura terapeutica autonoma;
- la presunzione di innocenza richiede che il pubblico ministero provi l'autore degli atti contestati.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani, la sentenza mostra che le garanzie informative e difensive del diritto UE possono estendersi anche a procedimenti formalmente orientati alla tutela sanitaria, quando siano connessi a fatti penalmente rilevanti e incidano sulla libertà personale. La decisione rafforza la centralità del controllo giurisdizionale sulle fasi iniziali e sull'effettività del diritto di difesa delle persone vulnerabili.
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